Ordinanza Interlocutoria — n. 6591/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAto la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15975/2020 proposto da: Cimino Gioacchino, quale socio di Italcostruzioni s.n.c., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Naro Gaetana, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Fallimento di Italcostruzioni S.n.c. e dei singoli soci illimitatamente responsabili Cimino Giovanni, Cimino Gioacchino, Cimino Caterina e Cimino Salvatore, in persona del curatore avv. Viviani Vittorio, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Pisciotta Calogero, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO del 17/03/2020;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 215 c.p, art. 2731 c.c, art. 210 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 6591/2022 — snciv · Corte di Cassazione: S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 15975/2020 Numero sezionale 5012/2021 Numero di raccolta generale 6591/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 dell’art. 210 c.p.c. per essere stato inutilmente chiesto un ordine di esibizione del rendiconto del precedente curatore; IV) errata statuizione sulle spese, stante la fondatezza delle richieste dei ricorrenti.
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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15975/2020 proposto da: Cimino Gioacchino, quale socio di Italcostruzioni s.n.c., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Naro Gaetana, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Fallimento di Italcostruzioni S.n.c. e dei singoli soci illimitatamente responsabili Cimino Giovanni, Cimino Gioacchino, Cimino Caterina e Cimino Salvatore, in persona del curatore avv. Viviani Vittorio, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Pisciotta Calogero, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO del 17/03/2020;
F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 15975/2020 Numero sezionale 5012/2021 Numero di raccolta generale 6591/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 e sul ricorso successivo proposto da:
Carollo Carmelo, Carollo Angelo, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Piscitello Melchiorre, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro Fallimento di Italcostruzioni S.n.c. e dei singoli soci illimitatamente responsabili Cimino Giovanni, Cimino Gioacchino, Cimino Caterina e Cimino Salvatore, in persona del curatore avv. Viviani Vittorio, domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Pisciotta Calogero, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro Libertà 38 S.r.l.; - intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO del 18/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2021 dal consigliere Paola Vella.
RILEVATO CHE 1. con ricorso iscritto al n. 15975/2020 R.G., Cimino Gioacchino, quale socio dichiarato fallito in ripercussione del Fallimento della società Italcostruzioni s.n.c. (n. 240/1988) ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione avverso il decreto del 17/03/2020 con cui il Tribunale di Palermo ne ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.fall. contro il diniego di sospensione della vendita dei lotti 3-4-5-7, effettuata il giugno 2019 a favore della Società Libertà 38 s.r.l., ai sensi dell’art. 108, co. 3, l.fall. (vecchio rito), per irrisorietà del F i r m a t o D a :
C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 15975/2020 Numero sezionale 5012/2021 Numero di raccolta generale 6591/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 prezzo di aggiudicazione, che il giudice delegato aveva ritenuto non essere “notevolmente inferiore a quello giusto” poiché lo scarto differenziale tra il valore di stima (determinato con apposita c.t.u., con congruo abbattimento del 15% trattandosi di vendita coattiva) e il prezzo di aggiudicazione era pari a circa il 35% per tutti i lotti; 1.1. il tribunale ha ritenuto:
a) che la nozione di “prezzo giusto” fa riferimento a quello ottenibile senza “fattori devianti” sopravvenuti, tra i quali non rientrano i fisiologici ribassi d’asta;
b) che il ribasso del 15% sul valore di mercato era congruo perché è quello applicato nelle vendite esecutive (v. art. 586 co. 2 c.p.c.);
c) che anche il ribasso del 25% rispetto al prezzo base d’asta, pari all’offerta minima efficace (nel caso di specie corrispondente al prezzo di aggiudicazione) è previsto dalla legge (art. 576, co. 2 c.p.c.);
d) che lo scarto differenziale va valutato tra il valore di stima e il prezzo base d’asta, non il prezzo di aggiudicazione, ed è inferiore per tutti i lotti al 20%;
e) che c’erano state due vendite nel 2008 e nel 2018 con aste deserte;
f) che il reclamante non aveva allegato l’intervento di alcuna interferenza illecita;
2. con successivo e diverso ricorso – erroneamente unito al primo – Carollo Carmelo e Carollo Angelo hanno proposto quattro motivi di ricorso per cassazione avverso il decreto del 18/05/2020 con cui il Tribunale di Palermo ha rigettato il loro reclamo ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che aveva rigettato le offerte di acquisto ex art. 107 l.fall. dei due reclamanti Carollo in relazione ai lotti 2-6-7, contenenti anche la richiesta di compensazione parziale con gli acconti sui contratti preliminari stipulati con il fallito Cimino Salvatore (poi deceduto), cui erano stati versati in costanza di concordato fallimentare (poi risolto) “sotto la sorveglianza del precedente curatore”, senza transitare nelle casse F i r m a t o D a :
C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 15975/2020 Numero sezionale 5012/2021 Numero di raccolta generale 6591/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 della curatela, ed erano stati utilizzati dal fallito per pagare alcuni crediti ed effettuare un condono fiscale; 2.1. il tribunale ha affermato:
i) che non vi era alcuna prova della negoziazione degli assegni, intestati a Salvatore Cimino e prodotti per lo più in copia; ii) che l’attestazione di incasso di Cimino Gioacchino (figlio del fallito) era priva di valore probatorio; iii) che non c’era alcuna documentazione che evidenziasse il coinvolgimento degli organi della procedura;
3. i due ricorsi, materialmente contenuti nell’unico fascicolo formato in virtù del primo di essi, sono stati trattati all’udienza del 2 dicembre 2021. CONSIDERATO CHE 4. con il primo ricorso Cimino Gioacchino lamenta: I) «violazione o falsa applicazione di norme di diritto», segnatamente dell’art. 108 l.fall., per avere il tribunale preso come termine di paragone il prezzo base d’asta senza considerare il ribasso del 25% del prezzo di aggiudicazione; II) «violazione o falsa applicazione di norme di diritto – omesso esame circa in fatto decisivo», per disparità di trattamento rispetto a vendite future dei restanti lotti per i quali era stato disposto l’aggiornamento della stima (risalente a dieci anni prima); III) «violazione o falsa applicazione di norme di diritto», per essere stato il fallito reclamante condannato alle spese in favore anche della curatela, che però non si era costituita con difensore;
5. con il secondo ricorso, Carmelo e Angelo Carollo lamentano: I) violazione dell’art. 215 c.p.c. e dell’art. 2731 c.c. poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale, la prova della consegna degli assegni a Cimino Salvatore, in costanza di concordato fallimentare, era stata fornita; II) violazione dell’art.2697 c.c. sulla ripartizione dell’onere della prova; III) violazione F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a :
S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 15975/2020 Numero sezionale 5012/2021 Numero di raccolta generale 6591/2022 Data pubblicazione 28/02/2022 dell’art. 210 c.p.c. per essere stato inutilmente chiesto un ordine di esibizione del rendiconto del precedente curatore; IV) errata statuizione sulle spese, stante la fondatezza delle richieste dei ricorrenti.
6. preliminarmente all’esame dei motivi dei due ricorsi, impropriamente riuniti, il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ritiene che meriti approfondimento in pubblica udienza la questione della ricorribilità per cassazione, ex art. 111, comma 7, Cost., di provvedimenti come quelli qui impugnati – che attengono, il primo, al potere discrezionale di sospendere la vendita in sede fallimentare quando il prezzo offerto sia ritenuto notevolmente inferiore a quello giusto (ex art. 108 co. 3 l.fall. ante riforma) e il secondo al rigetto di un’offerta di acquisto contenente richiesta di compensazione del prezzo con crediti vantati dall’offerente – sotto il profilo della loro natura decisoria e definitiva, la quale è stata ad esempio affermata, con riguardo all’art. 108 l.fall., da Cass. 8666/1998, 3522/2000, 21645/2011 (cfr.
Cass. 5203/2014) e negata, con riguardo ai provvedimenti del giudice aventi ad oggetto l'esercizio del potere di amministrazione e gestione dei beni acquisiti al fallimento e delle funzioni di direzione della procedura fallimentare, e non la soluzione di controversie su diritti, da Cass. 1240/2013, 5447/2019, 17385/2019;
7. ricorrono dunque i presupposti di cui all’art. 375, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 02/12/2021 Il Presidente F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R