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Ordinanza — n. 6581/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on arbitration award nullity due to improper procedural grounds and lack of specific objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6581/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay the respondent's legal costs. The appellant challenged an arbitration award based on alleged violations of contract law and procedural defects regarding the arbitration agreement's validity. The court rejected these arguments because the lower court had already addressed the substantive issues, and the appellant failed to raise specific objections to the arbitration clause at the time of signing the contract.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.; Art. 1341, para. 2; Art. 1342, para. 2 c.c.: An appeal alleging nullity of an arbitration award is inadmissible if the party failed to contest the arbitration agreement specifically at the time of contract formation or if the grounds raised are incompatible with the issues already examined by the lower court.

Parole chiave

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arbitration award nullity specific objection requirement contract formation timing procedural inadmissibility arbitration agreement validity substantive vs procedural Italian Civil Procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.
Art. 1341, para. 2 c.c.
Art. 1342, para. 2 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 817 c.p.c.
Art. 829, para. 1, nn. 4, 7 c.p.c.
articolo 1342 c.c
12, 21) e della mancata contestazione specifica di controparte in ordine alla sussistenza del contratto per adesione disciplinato dall'articolo 1342 c.c..
articolo 112 c.p
Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c.
articolo 817 c.p
per omessa pronuncia sulla eccezione di incompetenza arbitrale ex articolo 817 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9 maggio 2018, n. 11222
Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954
I; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954, Sez.
Cass. 20 novembre 2017, n. 27458
II; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458, Sez.
Cass. 5 ottobre 2017, n. 23265
Lav.; Cass. 5 ottobre 2017, n. 23265 Sez.
Cass. 6 luglio 2017, n. 16657
Lay.; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657, Sez.
Cass. 23 giugno 2017, n. 15651
III; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651, Sez.
Cass. 31 marzo 2017, n. 8333
III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8333, Sez.
Cass. 31 marzo 2017, n. 8335
III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8335, Sez.
Cass. 25 febbraio 2017, n. 4934
III; Cass. 25 febbraio 2017, n. 4934, Sez.
Cass. 10 febbraio 2017 n. 3554
II; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3554, Sez.
Cass. 18 ottobre 2016, n. 21016
III; Cass. 18 ottobre 2016, n. 21016, Sez.
Cass. 28 settembre 2016, n. 19133
II; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133, Sez.
Cass. 2 marzo 2012, n. 3248
Trib.; Cass. 2 marzo 2012, n. 3248, Sez.
Cass. 23 settembre 2011, n. 19443
III; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443, Sez.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 19803/2020 proposto da: Ditta Lady Già di Mazzeo Giovanna, in persona del titolare pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato Busacca Diego, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ( ,7,C)Z-• Grande Distribuzione Russo & C. S.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n.90, presso lo studio dell'avvocato Vaccaro Giuseppe, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 102/2020 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, pubblicata il 24/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal cons. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO CHE 1. — Mazzeo Giovanna, titolare della ditta individuale Lady Giò, ricorre per otto mezzi, nei confronti di Grande Distribuzione Russo & C. S.r.l., contro la sentenza del 24 febbraio 2020 con cui la Corte d'appello di Messina ha respinto la sua impugnazione per nullità di un loro arbitrale reso tra le parti il 29 settembre 2017. 2. — Grande Distribuzione Russo & C. S.r.l. resiste con controricorso e deposita memoria. CONSIDERATO CHE 3. — Il ricorso, che si protrae per 110 pagine, contiene otto motivi. Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1341, secondo comma, e 1342, secondo comma, in relazione all'articolo 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5, 112 contratto di affitto ramo di azienda, rectius locazione commerciale).

Vizio di susussunzione per erronea qualificazione giuridica del contratto. Natura vessatoria della clausola compromissoria con conseguente necessità specifica approvazione per iscritto ex articoli 1341, secondo comma, e 1342, secondo comma, c.c.. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione in relazione all'articolo 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c. per omesso e/o erroneo esame e valutazione del cosiddetto «accordo quadro» e «contratto affitto di ramo di azienda» del 18 giugno 2007 contenenti la convenzione di arbitrato (artt. 12, 21) e della mancata contestazione specifica di controparte in ordine alla sussistenza del contratto per adesione disciplinato dall'articolo 1342 c.c..

Nullità assoluta ed insanabile del procedimento arbitrale e del lodo per violazione di legge. Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla eccezione di incompetenza arbitrale ex articolo 817 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c.. Contraddittorietà del comportamento processuale della GDR & C Srl. Precedente azione giudiziaria ordinaria. Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 829, primo comma, numeri 4 e 7 c.p.c. per nullità assoluta e radicale del lodo e del procedimento arbitrale relazione all'articolo 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c..

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 183, settimo comma, 184, 189, primo comma, 190 e 352 c.p.c. in combinato disposto con l'articolo 21 (clausola compromissoria) del cosiddetto «contratto di affitto ramo di azienda» e del principio del contraddittorio ex articolo 101 c.p.c. e ex articoli 111, secondo comma, della Costituzione in relazione all'articolo 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c.. Lesione del diritto di difesa costituzionalmente garantito ex articolo 24 della Costituzione. Nullità processuale. Il quarto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 829, primo comma, numeri 2, 3, 4, 7, 9, 12 per nullità assoluta e radicale del lodo e del procedimento arbitrale in relazione all'articolo 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c..

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 141, primo e secondo comma, 156 c.p.c. in combinato disposto con gli articoli 20 (elezione di domicilio) e 21 (clausola compromissoria) del cosiddetto «contratto di affitto ramo di azienda» e dell'articolo 817 c.p.c. (eccezione di incompetenza per il rituale costituzione del collegio arbitrale) in relazione all'articolo 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c.. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti processuali relazione all'articolo 360, primo comma, numero 5 c.p.c..

Nullità assoluta e radicale della cosiddetta «istanza nomina arbitri» ex articolo 21 per difetto di notifica al domicilio eletto ex articolo 20 in relazione all'articolo 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c.. Mancata notifica della domanda di arbitrato ed omessa specificazione dell'oggetto della controversia ex articolo 669 octies quinto comma c.p.c., inammissibilità della sanatoria ex articolo 156 comma c.p.c. e nullità ex articolo 156, secondo comma, c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c.. Violazione del principio del contraddittorio ex articolo 101 c.p.c. in combinato disposto con l'articolo 816 bis, primo comma, c.p.c. e lesione del diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione.

Il quinto mezzo denuncia violazione eio falsa applicazione degli articoli 112 e 829, primo comma, numero 12 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c. Nullità del lodo per omessa pronunzia.Il sesto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c.. Violazione del principio del contraddittorio e del giusto processo ex articoli 101 della Costituzione, ex articolo 111 c.p.c. e lesione del diritto di difesa ex articolo 24 della Costituzione.

Nullità del procedimento arbitrale, del lodo e della sentenza impugnata per omessa pronunzia in ordine alle richieste istruttorie della ditta Lady Già. Il settimo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 829, primo comma, numeri 1, 4, 11 e 12 c.p.c. e dell'articolo 1341, secondo comma, nonché dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c.. Nullità del lodo per illegittimità delle statuizioni di risoluzione del cosiddetto «contratto di affitto ramo di azienda» (rectius: locazione commerciale) e di condanna della ditta Lady Già al pagamento dei canoni e della penale di cui all'articolo 15 del contratto e per omessa pronunzia in merito alla domanda di compensazione della ditta Lady Già.

L'ottavo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1366 c.c. e degli articoli 1418 e 1343 e seguenti c.c. in combinato disposto con gli articoli 1571, 2555, 2561 e 2562 c.c. nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all'articolo 360, primo comma, numeri 3, 4 e 5 c.p.c.. Vizio di sussunzione per erronea qualificazione giuridica del rapporto contrattuale. Inesistenza dei presupposti oggettivi del cosiddetto «contratto di affitto di ramo di azienda» (rectius: locazione commerciale). Irrilevanza del nomen juris.

Nullità della scrittura privata 28 settembre 2007 ex articolo 1418 c.c. per impossibilità giuridica dell'oggetto ovvero per contrarietà alle norme imperative, essendo fondata su causa e/o motivo illecito ex articolo 1343 e seguenti c.c. e per difetto dei requisiti di legge RITENUTO CHE 4. — Il ricorso è inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni. 4.1. — È lo stesso ricorrente a riferire alla pagina 1 del ricorso che esso è proposto avverso sentenza «notificata in data 26/02/2020», a ribadire a pagina 110 del ricorso che è fatta riserva di produrre la sentenza unitamente «alla pec di notifica del 26/02/2020», ed a ripetere nel corpo della procura alle liti spillata in calce al ricorso che lo stesso ha ad oggetto sentenza «dep. 24/02/2020 notificata a mezzo pec in data 26/02/2020», notifica, ovviamente, da ritenersi effettuata ad istanza della controparte, per la scontata considerazione che altra notifica della sentenza l'ordinamento non prevede, non potendosi certo confondere con essa la comunicazione di cancelleria, ai sensi dell'articolo 133 c.p.c..

Il ricorso risulta notificato il 29 giugno 2020, dopo lo spirare del termine di cui all'articolo 325 c.p.c.. 4.2. — Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'articolo 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'articolo 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (Cass.21297/2016;

Cass. 8009/2019; Cass. 8425/2020). Nel caso in esame, al di là dell'estensione del ricorso, sta di fatto che esso è farcito con ampi stralci sia di atti, anche del giudizio arbitrale, sia di documenti concernenti a 360 gradi il merito della lite, il che costituisce palese inosservanza del dovere di sinteticità e di chiarezza nei termini poc'anzi indicati, così da non consentire alla Corte di intendere con sufficiente esattezza quali doglianze la ricorrente abbia inteso spiegare. 4.3. — Tutti i motivi sono, poi, inestricabilmente formulati come motivi cumulati, simultaneamente ai sensi dei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 360 c.p.c., in violazione del principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c. non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (tra le tante Cass. 9 maggio 2018, n. 11222, Sez.

I; Cass. 7 febbraio 2018, n. 2954, Sez. II; Cass. 20 novembre 2017, n. 27458, Sez. Lav.; Cass. 5 ottobre 2017, n. 23265 Sez. Lay.; Cass. 6 luglio 2017, n. 16657, Sez. III; Cass. 23 giugno 2017, n. 15651, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8333, Sez. III; Cass. 31 marzo 2017, n. 8335, Sez. III; Cass. 25 febbraio 2017, n. 4934, Sez. II; Cass. 10 febbraio 2017 n. 3554, Sez. III; Cass. 18 ottobre 2016, n. 21016, Sez. II; Cass. 28 settembre 2016, n. 19133, Sez. Trib.; Cass. 2 marzo 2012, n. 3248, Sez. III; Cass. 23 settembre 2011, n. 19443, Sez. III; Cass. n. 16756 del 2019;

Cass. n. 16743 del 2019; Cass. n. 16605 del 2019; Cass. n. 16026 del 2019; Cass. n. 15673 del 2019; Cass. n. 15253 del 2019; Cass. n. 15113 del 2019; Cass.n. 14669 del 2019; Cass. n. 13776 del 2019; Cass. n. 13312 del 2019; Cass. n. 12325 del 2019; Cass. n. 12297 del 2019; Cass. n. 12166 del 2019; Cass. n. 11564 del 2019; Cass. n. 11551 del 2019; Cass. n. 11462 del 2019; Cass. n. 9742 del 2019; Cass. n. 8692 del 2019; Cass. n. 8617 del 2019; Cass. n. 2019 del 8157; Cass. n. 2019 del 7806; Cass. n. 2019 del 7805; Cass. n. 2019 del 7804; Cass. n. 2019 del 7803;

Cass. n. 2019 del 7571; Cass. n. 2019 del 7101; Cass. n. 2019 del 5600; Cass. n. 2019 del 4679; Cass. n. 2019 del 4257; Cass. n. 2019 del 3428; Cass. n. 2019 del 2572; Cass. n. 2019 del 2571; Cass. n. 2019 del 2570; Cass. n. 2019 del 2569; Cass. n. 2019 del 2176; Cass. n. 2019 del 2175; Cass. n. 2019 del 2174; Cass. n. 2019 del 1230; Cass. n. 2019 del 1229). Difatti, «Una tale impostazione, che assegna al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente al fine di decidere successivamente su di esse, è inammissibile, perché sovverte i ruoli dei diversi soggetti del processo, e rende il contraddittorio aperto a conclusioni imprevedibili, gravando l'altra parte del compito di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato dell'esposizione avversaria».5.

— Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, ufk-r in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 7.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore impor