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Ordinanza — n. 6517/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses asylum appeal regarding Nigeria civil war status as fact-finding belongs to trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6517/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the Interior Ministry's appeal inadmissible against a subsidiary protection grant for a Nigerian national. The Ministry argued that no generalized civil war existed in Nigeria outside specific border regions, challenging the lower court's factual findings. The court ruled that determining the existence of armed conflict and violence is a matter of fact reserved for the trial judge, not the Court of Cassation, especially when the Ministry's evidence was submitted after the appellate decision.

Regesto Legislator

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Art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007; Art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115/2002: The Court of Cassation cannot review factual determinations regarding the existence of generalized violence or armed conflict in asylum cases, as these belong exclusively to the court of first instance and appeal.

Parole chiave

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subsidiary protection Nigeria civil war factual findings Court of Cassation Boko Haram conflict domanda d'asilo di cittadino nigeriano protezione sussidiaria domanda di protezione provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 14 lett. b) e c) del d.lgs. n. 251 del 2007
- con l'unico motivo di ricorso l'avvocatura erariale censura la sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 14, lett.
Art. 13 comma 1-quater del d.p.r. n. 115 del 2002
- non rileva in questo giudizio il disposto ex art. 13, comma 1-quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1778-16
per tutte Cass. n. 1778-16).
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Testo completo

19 ORDINANZA sul ricorso 17967/2019 proposto da: Ministero dell'Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge -ricorrente - contro Dan Madam Zakaril - intimato - avverso la sentenza n. 899/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 18/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal cons. TERRUSI FRANCESCO. Rilevato che: il Ministero dell'Interno ricorre per cassazione contro la sentenza con la quale la corte d'appello di Catania, riformando la decisione di primo grado, ha riconosciuto a Dan Madam Zakari (nigeriano) la protezione sussidiaria; l'intimato non ha svolto difese. Considerato che: I. - con l'unico motivo di ricorso l'avvocatura erariale censura la sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 14, lett.

b) e c) del d.lgs. n. 151 (recte 251) del 2007, poiché a suo dire nessuna fonte internazionale segnala una situazione di guerra civile generalizzata in Nigeria, salve le zone limitrofe ad Agadez e Niamey e salva la regione di Diffa, che non è quella di provenienza del richiedente; assume quindi che, diversamente da quanto sostenuto dalla corte d'appello, la situazione di violenza prospettata non sussisterebbe ai fini della misura accordata; II. - il ricorso è inammissibile; deve premettersi che non si ravvisa la pertinenza del riferimento dell'amministrazione ricorrente all'art. 14, lett. b), del d.lgs. n. 251 del 2007, che non è stato posto a base della decisione impugnata; per contro la sentenza in relazione all'art. 14 lett.

c) ha stabilito, con corredo di riferimenti alle fonti consultate identificabili nei rapporti Amnesty 2017 e 2018, che nella zona di provenienza del richiedente esiste una condizione di violenza generalizzata da conflitto armato, stante la presenza massiva di gruppi armati di Boko Haram provenienti dal Mali, e attesa la comprovata commissione di svariati recenti attacchi indiscriminati con uccisioni di civili; tale affermazione integra un accertamento in fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito e non implicante errori giuridici; III. - la diversa affermazione dell'avvocatura dello Stato si limita ad valorizzare un differente rapporto Amnesty del maggio 2019; ma è priva di autosufficienza, non risultando in nulla specificato quale ne sia l'effettivo contenuto; non senza dire che si tratterebbe di fonte comunque successiva al deposito della sentenza d'appello (18-4- 2019), tale quindi da essere veicolata direttamente a questa Corte ai fini del corrispondente apprezzamento in fatto, con ovvia dissonanza dai noti limiti del giudizio di legittimità;

IV. - non rileva in questo giudizio il disposto ex art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato - che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. per tutte Cass. n. 1778-16). p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 7 luglio 2021. CO