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Ordinanza — n. 6060/2022 — snciv Generato dall'IA

Bank appeal dismissed; collection mandate compensation barred after debtor enters bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6060/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Bank's appeal against the appellate court's ruling ordering restitution of funds collected under a collection mandate. The debtor company had entered bankruptcy proceedings before the bank collected the debt and attempted to offset it with its own claims. The court held that compensation requires pre-existing credits at the time of bankruptcy opening, which did not exist for the collected funds since the right to receive them arose only after collection. Consequently, the bank's attempt to offset the debt failed, and the restitution order stands.

Regesto Legislator

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Art. 56 l.fall.; Art. 169 l.fall.: Compensation between a bankrupt debtor's debts and a creditor's claims requires the claims to predate the opening of bankruptcy proceedings; a collection mandate does not transfer the credit to the bank, so funds collected post-bankruptcy cannot be offset.

Parole chiave

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bankruptcy compensation collection mandate concordato preventivo offsetting claims pre-existing credit restitution order creditor rights obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56 l.fall.
L’orientamento di questa Corte è ormai consolidato nell’affermare che, in caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 l.fall., richiamato dall'art.
Art. 169 l.fall.
56 l.fall., richiamato dall'art. 169 l.fall., che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale.
Art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c.
Con l’unico motivo deduce la ricorrente la violazione degli artt.56 e 169 l.fall., nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n.
Art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 25/09/2017, n. 22277
Cass. 07/05/2009, n. 10548
Cass. 07/05/2009, n. 10548).
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28094/2015 R.G. proposto da Banca Popolare di Milano s.c.ar.l. (C.F. 00715120150), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Mariconda e Mario Nuzzo, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma via Cassiodoro 9. - ricorrente - contro Manifattura di Legnano s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo (C.F. 00771160157), in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Imbimbo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv.

Aurora Spaccatrosi, in Roma via della Ferratella in Laterano 33. - controricorrente - avverso F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28094/2015 Numero sezionale 5031/2021 Numero di raccolta generale 6060/2022 la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1738 del 2015, Data pubblicazione 23/02/2022 depositata il 21 aprile 2015.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera. FATTI DI CAUSA Manifattura di Legnano s.p.a., in liquidazione e in concordato preventivo (di seguito breviter la Manifattura), si vide respingere dal Tribunale di Milano la domanda tesa ad ottenere la condanna della Banca Popolare di Milano s.c.ar.l. alla restituzione delle somme in precedenza incassate da quest’ultima in forza di un mandato, ricevuto prima dell’ammissione della mandante alla procedura di concordato preventivo, teso all’incasso di certi crediti vantati dalla società, oggetto di successiva compensazione con i debiti nei confronti dell’istituto di credito.

Proposto appello dalla Manifattura, la Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 21 aprile 2015, in riforma della decisione impugnata, accolse la domanda dell’originaria attrice, condannando la banca alla restituzione delle somme incamerate, in quanto il credito incassato in forza del mandato non poteva più essere compensato dopo che la società era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo. Avverso detta sentenza Banca Popolare di Milano s.c.ar.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico mezzo, illustrato anche da memoria, cui ha risposto con controricorso la Manifattura.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo deduce la ricorrente la violazione degli artt.56 e 169 l.fall., nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., poiché la corte d’appello ha errato nel non ritenere che con il mandato all’incasso munito di patto di compensazione – sottoscritto prima dell’ammissione della Manifattura F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a :

S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28094/2015 Numero sezionale 5031/2021 Numero di raccolta generale 6060/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 alla procedura di concordato preventivo – si era verificato il fatto estintivo delle obbligazioni contrapposte. 1.1. Il motivo non ha fondamento. L’orientamento di questa Corte è ormai consolidato nell’affermare che, in caso di ammissione del debitore al concordato preventivo, la compensazione tra i suoi debiti ed i crediti vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell'art. 56 l.fall., richiamato dall'art. 169 l.fall., che i rispettivi crediti siano preesistenti all'apertura della procedura concorsuale.

Detta compensazione, pertanto, non può operare nell'ipotesi in cui il debitore abbia conferito ad una banca un mandato all'incasso di un proprio credito, e la banca abbia ritenuto di compensare il relativo importo con crediti da essa vantati. A differenza della cessione di credito, infatti, il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa; tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all’atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, non sussistono i presupposti per la compensazione (Cass.25/09/2017, n. 22277;

Cass. 07/05/2009, n. 10548). Dunque, non è consentito affermare che il mandato all’incasso accompagnato dal pactum de compensando determini per ciò solo l’estinzione delle obbligazioni contrapposte, perché siffatta estinzione si verifica, in realtà, solo dopo che, con l’incasso della somma da parte della mandataria, è sorto il diritto della mandante alla percezione della somma stessa; e siccome nel caso in esame, pacificamente, detto incasso avvenne dopo che la Manifattura era stata ammessa alla procedura di concordato, non è da dubitarsi che l’invocata compensazione non poteva operare.F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28094/2015 Numero sezionale 5031/2021 Numero di raccolta generale 6060/2022 2. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presuppostiData pubblicazione 23/02/2022 per l’applicazione nei confronti della ricorrente dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi euro 5.800,00, in essi compresi euro 200,00 per spese vive, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, ove do