Cassation court dismisses appeal against bankruptcy agent's fee contract, ruling the FIGC stamp does not provide legal certainty of date. The court held that the agent failed to prove the contract was dated before the club's bankruptcy declaration, rendering the fee claim inadmissible against the bankruptcy estate. The decision clarifies that Article 2704 of the Civil Code applies only when the document's date is essential for the contract's legal effects, not merely as a historical fact. Consequently, the agent's claim for the agreed compensation is rejected. The court ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs. This ruling reinforces the strict evidentiary requirements for establishing the temporal validity of private contracts in bankruptcy proceedings. The key takeaway is that without a certified date prior to bankruptcy, the contract cannot be enforced against the insolvent entity's assets.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the bankruptcy agent's appeal against the lower court's rejection of his fee claim. The agent argued that the FIGC stamp on his contract provided legal certainty of date, but the court found the supporting documents lacked a certain date prior to the club's bankruptcy. The court ruled that Article 2704 of the Civil Code only applies when the date is crucial for the contract's legal effects, not just as a historical fact. Since the agent could not prove the contract was executed before the bankruptcy declaration, the fee claim was invalid against the bankruptcy estate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2704 c.c.; Art. 93, 94, 95, 96, 97 l.fall.: The provision of Article 2704 of the Civil Code applies only when the date of the document is essential for the legal effects of the convention, not merely as a historical fact; consequently, a private contract lacking a certain date prior to bankruptcy cannot be enforced against the insolvent estate.
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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28184/2015 R.G. proposto da Martorelli Giocondo (C.F. MRTGND58E22L835F), rappresentato e difeso dall’avv. Mattia Grassani, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Francesco Strazzeri, in Roma via Germanico 168. - ricorrente - contro Fallimento S.S. Calcio Napoli s.p.a. (C.F. 80045000637), in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Settimio Di Salvo, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Carlo Boursier Niutta, in Roma viale Giulio Cesare 21/23. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3686 del 2015, depositata il 21 settembre 2015.
F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28184/2015 Numero sezionale 5033/2021 Numero di raccolta generale 6057/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2021 dal Consigliere Giuseppe Fichera.
FATTI DI CAUSA Giocondo Martorelli propose opposizione innanzi al Tribunale di Napoli, avverso lo stato passivo del fallimento della S.S. Calcio Napoli s.p.a., in relazione ai compensi espressamente pattuiti in seno ad una scrittura stipulata con la società ancora in bonis, avente ad oggetto l’attività di mandato in esclusiva teso a conseguire il trasferimento alla mandante di un calciatore. Integralmente respinta l’opposizione in primo grado, Giocondo Martorelli propose appello innanzi alla Corte d’appello di Napoli, che lo respinse, con sentenza depositata il 21 settembre 2015, affermando che non era stata raggiunta in giudizio la prova che il contratto di mandato stipulato dall’agente con la società calcistica avesse data certa anteriore alla sua dichiarazione di fallimento, restando escluso il diritto del mandatario a percepire il compenso pattuito con la detta scrittura.
Avverso la detta sentenza Giocondo Martorelli ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre mezzi, cui ha risposto con controricorso il fallimento della S.S. Calcio Napoli s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo deduce il ricorrente la violazione dell’art.2704 c.c., in relazione agli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 l.fall., nonché vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5), c.p.c., poiché la corte d’appello ha errato nel ritenere che l’apposizione sul contratto di mandato stipulato tra le parti del timbro di deposito della “Commissione agenti dei calciatori”, istituita presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), non valesse a conferire data certa al detto documento.F i r m a t o D a :
B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28184/2015 Numero sezionale 5033/2021 Numero di raccolta generale 6057/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 2. Con il secondo motivo lamenta sempre la violazione dell’art.2704 c.c., in relazione agli artt. 93, 94, 95, 96 e 97 l.fall., in quanto la certificazione rilasciata dalla Commissione agenti dei calciatori circa l’inserimento del contratto di mandato nell’apposito registro doveva ritenersi idonea ad accertare la data certa del medesimo atto.
3. Con il terzo motivo di nuovo deduce la violazione dell’art. 2704 c.c., in relazione agli artt. 93, 94, 95 96 e 97 l.fall., in quanto, a differenza di quanto opinato dai giudici di merito, la documentazione prodotta nel corso del giudizio consentiva di accertare, in modo ugualmente certo, la data della scrittura privata. 3.1. I tre motivi, meritevoli di trattazione congiunta, sono tutti parimenti infondati. Invero, l'accertamento della data di una scrittura privata non autenticata e della sussistenza ed idoneità di fatti diversi da quelli specificamente indicati nell'art 2704 c.c., ma equipollenti a questi ultimi in quanto idonei a stabilire in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento, è compito esclusivo del giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se correttamente motivata (tra le tante, Cass.16/02/2017, n. 4104).
Non può, quindi, trovare ingresso in questa sede il tentativo di rivalutare la rilevanza dei fatti storici allegati dall’opponente ai fini della dimostrazione della data certa della scrittura, restando insindacabile la valutazione della corte d’appello, laddove ha ritenuto che quei fatti non fossero sufficienti a dimostrare l’anteriorità della scrittura di conferimento del mandato professionale all’agente rispetto alla data di fallimento della società calcistica. 3.2. In diritto, va senz’altro escluso che il timbro di deposito apposto sulla detta scrittura, come pure l’attestazione della conformità all’originale della copia prodotta in giudizio, entrambi riconducibili alla Commissione agenti dei calciatori, istituita quale F i r m a t o D a :
B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28184/2015 Numero sezionale 5033/2021 Numero di raccolta generale 6057/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 organo interno presso la F.I.G.C., siano di per sé elementi idonei a conferire data certa alla scrittura in parola, per l’assorbente considerazione che la suddetta commissione non risulta che abbia mai esercitato poteri amministrativi, né abbia mai avuto alcuna potestà certificativa.
Invero, non è qui necessario addentrarsi sulla esatta qualificazione della Federazioni sportive nazionali (tra le quali rientra appunto la F.I.G.C.), se cioè abbiano «natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato» (come recita l’art. 15, comma 2, del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242) restando soggette alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, ovvero si tratti di enti che esercitano funzioni pubbliche, in grado quindi di adottare decisioni amministrative aventi rilevanza per l'ordinamento statale, giustiziabili in via esclusiva innanzi al giudice amministrativo (da ultimo, Cass.
S.U. 29/10/2021, n. 30714). Quello di cui non può dubitarsi, infatti, è che, a prescindere dall’esercizio o meno da parte della F.I.G.C. di funzioni pubbliche, la ridetta Commissione agenti dei calciatori, all’epoca costituita come suo organismo interno, risultava priva di qualsivoglia potestà certificativa, non potendo opinarsi che il personale dipendente della detta commissione, in mancanza di qualsivoglia fonte normativa, fosse munito di poteri pubblicistici di certificazione della data dei contratti ivi depositati, non trattandosi di pubblici ufficiali e neppure di incaricati di un pubblico servizio (conforme, in tema di poste private:
Cass. 22/12/2016, n. 26778). 3.3. Quanto agli altri elementi indiziari offerti dall’opponente e presi in considerazione dal giudice d’appello, è sufficiente ribadire che, in tema di data certa, nel caso di scrittura privata non autenticata né registrata, la certezza della stessa può essere ritenuta solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché solo la timbratura eseguita F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a :
S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28184/2015 Numero sezionale 5033/2021 Numero di raccolta generale 6057/2022 da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il Data pubblicazione 23/02/2022 documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita (Cass. 06/07/2020, n. 13920; Cass. 05/10/2017, n. 23281). Nella vicenda esaminata dalla corte d’appello, invece, come osservato in sentenza, tutti i documenti invocati dall’opponente per dimostrare la certezza della data della scrittura si sono rilevati, a loro volta, privi di una data certa, in quanto il timbro di raccomandazione non è risultato apposto sul foglio recante la diffida di pagamento inviata dall’agente, né sui due ricorsi introduttivi del procedimento arbitrale promosso dal medesimo. 3.4.
Rettamente, poi, il giudice di merito ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’accertamento in questione, la circostanza che la prestazione oggetto del mandato sportivo per cui è lite sia stata adempiuta prima della dichiarazione di fallimento della mandataria. Invero, secondo l’orientamento fermo di questa Corte, la disposizione dell'art. 2704 c.c. opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici (Cass. 29/01/2010, n. 2030).
E nel caso a mano assume rilevanza soltanto la circostanza che è rimasto inopponibile alla massa – in mancanza di prova della sua anteriorità rispetto alla dichiarazione di fallimento – il contenuto della scrittura privata sottoscritta tra le parti e, in special modo, la clausola con cui mandante e mandatario pattuirono la misura del compenso dovuto a quest’ultimo, mentre resta privo di interesse l’accertamento in ordine alla effettiva esecuzione della prestazione.
4. Le spese seguono la soccombenza; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti del ricorrente dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, ove dovuto.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 28184/2015 Numero sezionale 5033/2021 Numero di raccolta generale 6057/2022
P.Q.M.
Data pubblicazione 23/02/2022 Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi euro 6.400,00, in essi compresi euro 200,00 per spese vive, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma