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Ordinanza — n. 6055/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's appeal regarding bankruptcy fee liquidation as within judge's discretionary power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6055/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by lawyer Romito against the bankruptcy liquidation of his fees inadmissible. The lower court had approved €30,000 for defending a complex opposition procedure, which the lawyer argued was below the statutory minimum or inconsistent with the case value. The court ruled that since the awarded amount fell within the statutory minimum and maximum range, it remained under the lower court's discretionary power and was not subject to cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 1 D.M. 55/2014; Art. 6 D.M. 55/2014: The liquidation of professional fees within the statutory minimum and maximum ranges is subject to the lower court's discretionary power and is not reviewable by the court of cassation.

Parole chiave

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bankruptcy fee liquidation professional fees assessment judicial discretion power cassation review limits statutory minimum maximum retribuzione del curatore riduzione della mercede d'avvocato compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 1 D.M. 55/2014
Art. 6 D.M. 55/2014
Art. 26, comma ultimo L. fallimentare
Art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 13 settembre 2021, n. 19989
Cass. 7 gennaio 2021, n. 89
Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass.
Cass. 10 maggio 2019, n. 12537
89; Cass. 10 maggio 2019, n. 12537).
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Testo completo

5 ORDINANZA sul ricorso 29080/2015 proposto da: Romito Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Confalonieri n.1, presso lo studio dell'avvocato Cipriani Carlo, rappresentato e difeso da se medesimo; - ricorrente - contro Fallimento Bari Porto Mediterraneo S.r.l. in Liquidazione; - intimato - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 29080/2015 Numero sezionale 70/2022 Numero di raccolta generale 6055/2022 Data pubblicazione 23/02/2022 avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositata il 08/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/01/2022 dal cons. DI MARZIO MAURO. RILEVATO CHE 1. ― L’avvocato Romito Giuseppe ricorre per tre mezzi, nei confronti del Fallimento Bari Porto Mediterraneo S.r.l. in liquidazione, contro il decreto del 4 dicembre 2015 con cui il Tribunale di Bari ha respinto il suo reclamo, spiegato ai sensi dell’articolo 26 della legge fallimentare, avverso la liquidazione del suo compenso, da parte del giudice delegato, per attività professionale di difesa della procedura in un procedimento di opposizione allo stato passivo, liquidazione effettuata in € 30.000,00, a fronte di una notula di € 64.510,30. 2.

― Il Fallimento non svolge difese. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione degli articoli 4, primo comma, e 6 del decreto ministeriale numero 55 del 2014 in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., ed in merito al valore della controversia. Il secondo mezzo denuncia violazione dell’articolo 4, primo comma, dello stesso decreto ministeriale in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 3, c.p.c., ed in merito alla valutazione dell’attività e delle sue caratteristiche.

Il terzo mezzo denuncia vizio di motivazione, nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’articolo 26, ultimo comma, della legge fallimentare, in relazione all’articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 29080/2015 RITENUTO CHE Numero sezionale 70/2022Numero di raccolta generale 6055/2022 4.

― Il r icorso è inammissibile. Data pubblicazione 23/02/2022 I tre motivi, che per il loro evidente collegamento possono essere simultaneamente esaminati, sono inammissibili. A fronte del reclamo spiegato dall’avvocato Romito, che aveva difeso la procedura in un’opposizione allo stato passivo del complessivo valore superiore ai 21 milioni di euro, conclusasi vittoriosamente, il Tribunale barese lo ha respinto con la seguente motivazione: «rilevato che il D.M. numero 55 prevede per la liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a 520.000 euro (ossia gli scaglioni 1, 2, 4 e 8 milioni di euro e per ogni raddoppio successivo di valore della controversia) un aumento “di regola” del 30%; ritenuto che tenendo conto dell’importanza dell’opera prestata, del valore della causa ― com plessivi euro 21.909.411,58 ―, della natura camerale del procedimento, del fatto che l’opposizione appariva complessa mentre di facile soluzione è stata la questione di inammissibilità dell’impugnazione, dell’esito del giudizio, appariva congruo liquidare all’avvocato odierno opponente l’onorario di euro 30.000,00 così determinato: studio 12.000, introduttiva 8000,00, discussione orale 10.000,00; che alla luce di ciò la liquidazione operata appare corretta».

Ciò detto, occorre rammentare che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Cass. 13 settembre 2021, n. 19989;

Cass. 7 gennaio 2021, n. 89; Cass. 10 maggio 2019, n. 12537). F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 29080/2015 Nel caso in esame il ricorso non deduce che il giudice di merito abbia Numero sezionale 70/2022Numero di raccolta generale 6055/2022 violato il minimo tariffario, minimo che in effetti non risulta violato, Data pubblicazione 23/02/2022 dal momento che l’importo minimo per le tre voci di studio della controversia, fase introduttiva e fase decisionale, tenuto conto degli aumenti previsti dall’articolo 6 del decreto ministeriale, non giunge a € 30.000,00, bensì che si sia discostato dal compenso medio rapportato al valore della controversia, compenso che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere quantificato in € 46.888,10.

Dunque la liquidazione si colloca in un ambito ricompreso tra il minimo e il massimo tabellare e così coperto dalla discrezionalità del giudice di merito, sottratta al controllo di legittimità. 5. ― Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso