Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6015/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against free legal aid revocation due to manifest unfoundedness, not gross negligence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6015/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of free legal aid based on manifest unfoundedness. The applicant argued that the lower court erred by conflating manifest unfoundedness with gross negligence, which is required for revocation under the relevant decree. The court ruled that while revocation for unfoundedness is constitutionally compatible, it inherently implies a lack of the necessary caution, thus equating the situation to gross negligence without needing separate proof.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002; Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.: The revocation of free legal aid for manifest unfoundedness implies gross negligence, rendering the appeal inadmissible when the lower court correctly identifies the lack of necessary caution.

Parole chiave

Generato dall'IA
free legal aid revocation manifest unfoundedness gross negligence standard free legal aid appeal procedural inadmissibility impugnabilità della decisione di rinvio presunzione d'innocenza revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
Con ordinanza del 5 novembre 2020, il Presidente della Corte di appello di Perugia ha rigettato il ricorso proposto da Ehikhumhen Innocent avverso il provvedimento della Corte di appello di Perugia di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.
Art. 126, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
Art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002
Art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2011
115 del 2002 ed art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art.
Art. 111 Cost.
150 del 2011 e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass., Sez.
Art. 24 Cost.
Art. 384, comma 3, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Con ordinanza del 5 novembre 2020, il Presidente della Corte di appello di Perugia ha rigettato il ricorso proposto da Ehikhumhen Innocent avverso il provvedimento della Corte di appello di Perugia di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del d.P.R.
art. 111 Cost
150 del 2011 e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 20 febbraio 2020, n. 4315
Cass., 28 luglio 2020, n. 16117
4315; Cass., 28 luglio 2020, n. 16117).
Cass., 4 settembre 2018, n. 21610
Cass., 24 settembre 2020, n. 20002
Cass., 27 gennaio 2020, n. 27203
Cass., 27 gennaio 2020, n. 27203).
Cass., 27 settembre 2019, n. 24109
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 31363/2020 proposto da: Ehikhumhen Innocent, rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Maiorana, in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Angelico, n. 38. -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato. - resistente- › I avverso l'ordinanza del Presidente della Corte di appello di Perugia n. 3475, pubblicato il 5 novembre 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal consigliere Lunella Caradonna; RILEVATO CHE 1. Con ordinanza del 5 novembre 2020, il Presidente della Corte di appello di Perugia ha rigettato il ricorso proposto da Ehikhumhen Innocent avverso il provvedimento della Corte di appello di Perugia di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 del 22 agosto 2021.

2. Il Presidente della Corte di appello ha rilevato la congruità della motivazione della Corte di appello in ordine alla manifesta infondatezza dell'appello, come del ricorso iniziale, per cui era palese che entrambi gli atti erano stati proposti senza possibilità di accoglimento e sulla base di motivi insuscettibili di portare ad un risultato processuale favorevole per il ricorrente/appellante; che sussisteva, nella specie, la colpa grave, e che era del tutto irrilevante la circostanza che il giudizio di appello in riassunzione fosse stato introdotto a seguito di rinvio della Cassazione, poiché il rinvio era stato disposto per una erronea declaratoria di inammissibilità, senza alcun apprezzamento, nemmeno implicito, del merito della controversia.

3. Ehikhumhen Innocent ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a un motivo.

4. L'Amministrazione intimata si è costituita al fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione ai sensi dell'art. 370, primo comma, cod. proc. civ.. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 126, comma 1 e 136, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002, avendo errato il Presidente della Corte a ritenere sussistenti la manifesta infondatezza della domanda azionata, avuto particolare riguardo alla protezione sussidiaria e alla protezione umanitaria e la colpa grave; la decisione era illegittima per l'assenza di una adeguata e formale motivazione posta a sostegno della dichiarazione di manifesta infondatezza e comunque per la totale ed assoluta incoerenza e illogicità della valutazione stessa; l'appello era stato proposto in riassunzione a fronte di una ordinanza della Corte di Cassazione che aveva accolto con rinvio il ricorso proposto, senza decidere la causa ex art. 384, comma 3, cod. proc. civ., proprio perchè non manifestamente infondata. 1.1 Il ricorso è inammissibile, pur non potendosi condividere la motivazione dell'ordinanza impugnata, che va pertanto corretta, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., risultando il dispositivo conforme al diritto. 1.2 Preliminarmente va rilevato che il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comunque pronunciato (ritualmente con separato decreto o all'interno del provvedimento di merito), anche per manifesta infondatezza, deve essere sempre considerato autonomo e, di conseguenza, soggetto ad un separato regime d'impugnazione, ovvero l'opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115 del 2002 ed art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e contro tale provvedimento è ammesso il ricorso ex art. 111 Cost. (Cass., Sez.

U., 20 febbraio 2020, n. 4315; Cass., 28 luglio 2020, n. 16117). 1.3 Ciò posto, va osservato, conformemente a quanto affermato di recente da questa Corte, con un orientamento al quale va dato continuità, che, pur sussistendo un indirizzo, a mente del quale «la revoca giudiziaria del patrocinio deve fondarsi sull'accertamento della colpa grave o del dolo nell'intrapresa giudiziaria, distinguendosi da tali casi quello della manifesta infondatezza» (Cass., 4 settembre 2018, n. 21610), deve reputarsi più confacente al tenore normativo che «la manifesta infondatezza della pretesa, dipendente dall'avere agito senza la necessaria cauta diligenza che la legge impone, ove si voglia stare in giudizio a spese dell'Erario, implica, di necessità, la ricorrenza della colpa grave; diversamente la provvisoria ammissione da parte del consiglio dell'ordine, sulla base di una anticipata e, per forza di cose, assai sommaria delibazione, resterebbe intangibile, pur a fronte di un 'accertata manifesta temerarietà dell'intrapresa giudiziaria» (Cass., 24 settembre 2020, n. 20002;

Cass., 27 gennaio 2020, n. 27203). Questa Corte ha, pure, affermato che deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande e ha ritenuto manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 bis, comma 17, del decreto legislativo n. 25/2008, nella versione attualmente vigente, atteso che l'ordinamento assicura ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione, ma non in relazione a domande manifestamente infondate, sicché deve ritenersi pienamente compatibile, sul piano costituzionale, la previsione della revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato a fronte della manifesta infondatezza delle domande, spettando al giudice di merito che procede, del tutto ragionevolmente, stabilire se la manifesta infondatezza vi sia oppure no (Cass., 27 settembre 2019, n. 24109).

Spetta, quindi, al giudice di merito che procede stabilire se il ricorso sia manifestamente infondato, così come accaduto nella specie, laddove la Corte di appello di Perugia, con la sentenza n. 58/2020, ha rigettato il ricorso per manifesta infondatezza.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perché l'Amministrazione intimata non ha svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella