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Ordinanza — n. 5975/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court shifts burden of proof on regional health spending caps to public health authority in private hospital reimbursement disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5975/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation overturned a lower court ruling that required a private hospital to prove the public health authority had not exceeded its regional spending cap. The court held that exceeding the spending limit is merely an impediment to the claim, not a constitutive element, placing the burden of proof on the public entity. Consequently, the case was remanded for a new trial where the public authority must demonstrate the cap was breached.

Regesto Legislator

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Art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992; Art. 1 della legge regionale Regione Calabria n. 30/2004: The burden of proof regarding the exhaustion of the regional health spending cap lies with the public health authority, as exceeding the limit constitutes an impediment to the claim rather than a constitutive fact of the right.

Parole chiave

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burden of proof allocation regional health spending cap public hospital reimbursement impediment vs constitutive fact healthcare budget planning contribuzione alle spese di cura spese per malattia prese in carico indennità suppletiva

Disposizioni normative citate

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Art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992
Considerato che: Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dell'art.
Art. 1 della legge regionale Regione Calabria n. 30/2003
502/1992, dell'art. 1 della legge regionale Regione Calabria n. 30/2003, della deliberazione di Giunta regionale Calabria n.
deliberazione di Giunta regionale Calabria n. 362/2004
30/2003, della deliberazione di Giunta regionale Calabria n. 362/2004, nonché dell'art.
Art. 2697 c.c.
362/2004, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n.
art. 2697 c.c
362/2004, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 17437/16
Cass. n. 22849/19
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 25150/2016 proposto da: Casa di Cura Villa Elisa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini n.140, presso lo studio dell'avvocato Vitale Fortunato, rappresentata e difesa dagli avvocati Simari Pasquale, Tigani Ettore, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro Azienda Sanitaria Provinciale n.5 di Reggio Calabria; - intimata - ogi'm 1 avverso la sentenza n. 59/2016 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 17/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2022 dal cons. SOLAINI LUCA.

R.G. 25150/16 Rilevato che: La Casa di Cura Villa Elisa srl conveniva in giudizio davanti al tribunale di Reggio Calabria l'ASP n. 5 dello stesso capoluogo di regione per sentirsi riconoscere la residua somma di C 72.715,46 per il 2004, C 160.214,07 per il 2005 e C 371.239,30 per il 2006, a titolo di prestazioni sanitarie effettivamente erogate in regime di accreditamento, ma oltre il limite contrattualmente previsto per la remunerazione delle prestazioni a tariffa piena. Il tribunale rigettava la domanda, perché il pagamento delle prestazioni sanitarie rese extra budget è previsto solo in via eventuale ed all'esito di un complesso sistema di abbattimenti, rispettoso del tetto massimo di spesa regionale, e nel caso di specie, l'ente pubblico sanitario aveva corrisposto gli importi fissati contrattualmente, senza procedere alla ripartizione dell'eventuale residuo per le prestazioni rese oltre il budget.

Ad avviso del tribunale, la mancata adozione del provvedimento idoneo a ripartire la somma eventualmente residuata tra le strutture sanitarie accreditate non faceva sorgere alcun diritto dell'attrice a vedersi corrisposto l'intero importo relativo alle prestazioni sanitarie eseguite e ciò per l'assenza di una specifica disposizione contrattuale, anche alla luce dell'esigenza di pianificazione della spesa. La società ricorrente proponeva appello che veniva rigettato. A supporto delle proprie ragioni, la Corte territoriale ha rilevato che l'esame dell'impugnazione presuppone la verifica della ricorrenza dei presupposti per il pagamento integrale da parte dell'ASP delle prestazioni sanitarie rese dalla Casa di cura quando è già esaurito il budget ad essa assegnato.

Nel caso di specie, era un elemento costitutivo della pretesa, la prova del mancato superamento del tetto globale di spesa dell'ente pubblico, e tale onere incombeva sulla Casa di cura, che voleva far valere il diritto alla prestazione, ma l'onere probatorio, benché relativo a un fatto non avvenuto, non era stato assolto. La Casa di cura "Villa Elisa srl" ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte reggina, affidando l'impugnazione a un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Mentre l'ente pubblico non ha spiegato difese scritte.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992, dell'art. 1 della legge regionale Regione Calabria n. 30/2003, della deliberazione di Giunta regionale Calabria n. 362/2004, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte distrettuale aveva ritenuto che il mancato superamento del tetto di spesa globale assegnato a ciascuna azienda sanitaria regionale fosse un fatto costitutivo della pretesa del chiesto rimborso che andava, quindi, provato dalla Casa di cura privata, mentre invece il superamento di tale soglia era considerato dalla stessa giurisprudenza di legittimità un mero fatto impeditivo della pretesa, il cui onere probatorio era pertanto a carico dell'ente pubblico.

Il motivo è fondato. Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riparto dell'onere probatorio relativo alla richiesta economica di corrispettivo delle prestazioni sanitarie rese dalla Casa di Cura privata è nel senso che al centro di analisi spetta la prova - quale fatto costitutivo del diritto esercitato - dell'esistenza del rapporto di accreditamento e la prova dell'esecuzione delle prestazioni per le quali è stato chiesto il rimborso (prova il cui onere è già stato assolto in sede di merito) gravando di converso sull'ASP la dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto spesa, fatto che essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato dalla controparte, andava provato dalla parte eccipiente (Cass. n. 17437/16, 22849/19).

Nella specie, erroneamente la Corte del merito ha ritenuto che la prova negativa del mancato superamento del tetto globale della spesa sanitaria fissata da piano regionale fosse elemento costitutivo della pretesa (la cui prova sarebbe stata a carico della parte che se ne voleva avvalere) e non elemento impeditivo la cui prova è invece a carico dell'ente eccipiente; e siccome, l'azienda sanitaria è rimasta contumace nel corso di tutto il giudizio, la prova del superamento del predetto tetto globale di spesa quale fatto impeditivo della richiesta di rimborso da parte della società accreditata è rimasto sfornita di prova, né poteva essere sollevata d'ufficio dal giudice trattandosi di eccezione in senso stretto.

In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, la quale sulla base del principio esposto, riesaminerà il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE4 Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa co