Cassation appeal dismissed due to withdrawal; parties agreed to settle litigation costs via compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal was extinguished because both the plaintiff and defendants formally withdrew the case and agreed to settle. The court declared the proceedings terminated under procedural rules regarding withdrawal, noting that no costs were awarded since the parties mutually accepted the settlement. Consequently, the unified contribution fee was not required from any party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 cod. proc. civ.; Art. 391 cod. proc. civ.: When a party withdraws a cassation appeal and the opposing party consents, the proceedings are extinguished without any ruling on litigation costs or the obligation to pay the unified contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 27199/2016 proposto da: Comune di Gravina di Puglia, in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via Portuense, 104 presso la signora Antonia De Angelis e rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Fedele Bellacosa Mariotti per procura speciale a margine del ricorso -ricorrente- contro Coniglio Domenico, Coniglio Angelo Raffaele, Carrieri Maria Arcangela elettivamente domiciliati in Roma, Via Gavinana, 2, presso lo studio dell'Avvocato Francesco De Facendis e rappresentati e difesi dall'Avvocato Pasquale Caso per procura speciale in calce al controricorso -controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 597/2016, depositata il 19/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Cons. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Bari con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo in sede di rinvio, disposto da questa Corte con sentenza n. 6832 del 2014, sull'appello proposto avverso la sentenza del locale tribunale n. 1191 del 2004, in parziale accoglimento del mezzo ed in riforma della sentenza impugnata, ha rideterminato le somme riconosciute dal primo giudice, a titolo di danno da occupazione appropriativa e per indennità di occupazione, in favore dei coniugi Giuseppe Coniglio e Maria Carrieri, comproprietari di un fondo (di mq 365, in catasto al foglio 118/a, p.11e 929 e 034) occupato dal Comune di Gravina per la realizzazione di un edificio scolastico, operazione rispetto alla quale non era stato emesso il decreto di esproprio così da determinare il verificarsi della occupazione appropriativa.
2. Il Comune di Gravina di Puglia ricorre con due motivi, cui resistono con controricorso Coniglio Domenico, Coniglio Angelo Raffele, Carrieri Maria Arcangela, per la cassazione dell'indicata sentenza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con i due motivi i ricorrenti hanno fatto valere la violazione del giudicato interno nella ritenuta vocazione edificatoria del terreno occupato.
2. Con atto depositato nella Cancelleria di questa Prima sezione civile in data 8 ottobre 2021 e sottoscritto dagli Avvocati Fedele Bellacosa Marotti e Pasquale Caso, rispettivamente per l'amministrazione ricorrente ed i privati controricorrenti, e dalle parti personalmente, vi è stata rinuncia al ricorso con adesione dei contro ricorrenti. Le parti hanno concluso per la compensazione delle spese di lite.
3. Va dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione ex art. 390 cod. proc. civ., per intervenuta rinuncia al ricorso, nulla dovendosi pronunciare in punto di spese, in ragione dell'intervenuta adesione alla rinuncia delle altre parti (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.).
4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25485).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Contributo unificato non dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sez