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Ordinanza — n. 5868/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses expulsion appeal due to improper notification and untimely filing under Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5868/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the petition was neither properly notified to the Prefecture nor filed within the statutory time limits. The applicant argued the lower court ignored family ties and failed to grant a voluntary departure period, but the Court found the appeal lacked proper service and was submitted months late. Consequently, the procedural defects rendered the appeal invalid regardless of the substantive merits regarding the expulsion order.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c.; Art. 13 comma 5 bis d.lgs. 286/1998: Appeals against expulsion orders must be notified to the issuing authority and filed within strict deadlines; failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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expulsion appeal notification defect time limit violation Civil Procedure Code inadmissible appeal ritiro dell'istanza giudiziaria tempestività dell'istanza di ricusazione ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c.
Art. 13 comma 5 bis d.lgs. n. 286 del 1998
Artt. 111 Cost. e 14 comma 4 T.U.I.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22694/2021
Cass. 16178/2015
22694/2021); tale pronuncia dà conto di un orientamento del tutto prevalente (tra le decisioni, Cass. 16178/2015, 825/2010, oltre a Cass.
Cass. 825/2010
Cass. s.u. 15141/2001
16178/2015, 825/2010, oltre a Cass. s.u. 15141/2001);
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: NUKAJ DENIS, rappr. e dif. dall’avv. Antonio Valentini, con studio legale in L’Aquila, come da procura speciale 14.10.2020 pubblicata in Albania secondo apostille allegata all’atto -ricorrente– MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore -intimato- per la rimessione in termini e così esaminare la domanda di cassazione dell’ordinanza 8 ottobre 2020 Giudice di pace di Pescara, in R.G. n. 3562/2020; Pagina 1 di 3 - RGN 15020/2021 estensore cons. m. ferro F i r m a t o D a :

D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15020/2021 Numero sezionale 251/2022 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatoreNumero di raccolta generale 5868/2022 dott. Massimo Data pubblicazione 22/02/2022 Ferro alla camera di consiglio del 25.1.2022.

FATTI DI CAUSA Rilevato che:

1. NUKAJ DENIS chiede la rimessione in termini e così impugna l’ordinanza 8 ottobre 2020 Giudice di pace di Pescara, in R.G. n. 3562/2020, che ne ha rigettato l’opposizione al decreto di espulsione già emesso dal Prefetto di Pescara, a tenore del provvedimento giudiziale, il giorno 8.10.2020;

2. il giudice di pace ha ritenuto la legittimità del provvedimento di espulsione, nonché i presupposti dell’art.13 comma 5 bis del d.lgs. n. 286 del 1998 e, sentito l’interessato all’udienza dell’8 ottobre 2020, ha disposto la ‘convalida’ del provvedimento del Questore di Pescara emesso in data 8.10.2020;

3. il ricorrente formula, in data 7.6.2021, richiesta di rimessione in termini, segnalando che, avverso il provvedimento di convalida dell’espulsione, era stato interposto ricorso per cassazione, “depositato presso l’Ufficio del Giudice di pace di Pescara per il mezzo di plico raccomandato”, ma che detto Ufficio non trasmetteva l’atto a questa Corte, né altro comunicava al difensore;

4. alla richiesta di rimessione in termini, viene accluso il citato ricorso, che enuncia un motivo di censura. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che:

1. con il motivo si deduce il vizio motivazionale in relazione agli artt.111 Cost. e 14, comma 4 T.U.I., rilevando che il Giudice di Pace ha trascurato ogni considerazione attinente all’inserimento familiare e sociale del richiedente, negando altresì, ancora immotivatamente, un termine per la partenza volontaria; Pagina 2 di 3 - RGN 15020/2021 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 15020/2021 Numero sezionale 251/2022 Numero di raccolta generale 5868/2022 2. il ricorso, in ogni sua istanza, è inammissibile, secondo plurimiData pubblicazione 22/02/2022 profili; in primo luogo, esso non risulta notificato a nessuna parte e nello specifico al Prefetto, in violazione del principio, anche di recente ribadito da questa Corte, per cui il ricorso «avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa» (Cass. 22694/2021); tale pronuncia dà conto di un orientamento del tutto prevalente (tra le decisioni, Cass. 16178/2015, 825/2010, oltre a Cass. s.u. 15141/2001);

3. in secondo luogo, la tardività con cui l’impugnazione perviene a questa Corte (solo il 7 giugno 2021) e rispetto alla data di emanazione in udienza dell’8 ottobre 2020 del provvedimento, non appare seriamente giustificata oltre la mera rappresentazione fattuale di un intervenuto deposito dell’atto, per iniziativa del difensore e in contraddizione con l’art.369 c.p.c., presso un Ufficio giudiziario diverso, cui è stato inviato con raccomandata postale spedita – per quanto attestato dalla cancelleria – il 7.10.2020 e ricevuto il 16.11.2020; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 il Presidente dott. Carlo De Chiara Pagina 3 di 3 - RGN 15020/2021 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A