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Ordinanza — n. 5854/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against expulsion order due to improper defendant and notification errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5854/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed against the wrong defendants and served at the wrong address. The applicant sought to challenge an expulsion decree by targeting the Ministry of Interior and the Police Prefecture, but the law requires appeals against such administrative acts to be directed solely at the authority that issued the original order. Consequently, the court rejected the petition, adhering to established precedent that ensures continuity in procedural requirements for immigration appeals.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, lett. a) l. n. 289/1990; Art. 13, comma 1-quater, d.lgs. n. 115/2002: Appeals against expulsion decrees must be directed exclusively to the issuing authority and served at its address, rendering appeals against other entities procedurally inadmissible.

Parole chiave

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expulsion decree appeal procedural inadmissibility standing to appeal notification requirements administrative litigation immigration law Cassazione Rome espulsione prefettizia

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 1, lett. a) l. n. 289/1990
Art. 13, comma 1-quater, d.lgs. n. 115/2002
15141-01); non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22694-21
Cass. n. 12665-19
Cass. Sez. Un. 15141-01
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 10060/2020 proposto da: Tahir Salim, rappresentato e difeso dall’avv. Pacitti Claudine giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Cipolla 16, presso lo studio dell'avvocato Fioriello Antonio -ricorrente - contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta per legge, e contro Questura di Roma, Ufficio Immigrazione, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10060/2020 Numero sezionale 395/2022 Numero di raccolta generale 5854/2022 Data pubblicazione 22/02/2022 - intimati – avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Rilevato che: Salim Tahir ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del giudice di pace di Roma che ne ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione adottato dal prefetto di Roma il 18-11-2019; gli intimati non hanno svolto difese. Considerato che: il ricorso è inammissibile, dovendosi dare continuità alla prevalente giurisprudenza di questa sezione, secondo la quale il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va proposto nei soli confronti dell’autorità che ha emanato il decreto impugnato, e va quindi notificato presso la stessa; sicché è appunto inammissibile il ricorso proposto (come nella specie) contro il Ministero dell’interno e il questore, e a essi notificati presso l’avvocatura generale dello Stato (v.

Cass. n. 22694-21, Cass. n. 12665-19); tale orientamento corrisponde d’altronde a quanto già affermato (e stavolta a sezioni unite) a proposito della situazione inversa, relativa cioè alla legittimazione del solo prefetto a ricorrere per cassazione avverso la pronuncia giurisdizionale resa nel procedimento di opposizione al F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 10060/2020 Numero sezionale 395/2022 Numero di raccolta generale 5854/2022 decreto prefettizio di espulsione a carico dello straniero (v. Data pubblicazione 22/02/2022 Cass. Sez. U n. 15141-01); non deve farsi applicazione dell’art. 13, comma 1- quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 essendo il processo esente dall’obbligo di pagamento del contributo. p.q.m. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 2 febbraio 2022.

Il Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e