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Ordinanza — n. 5336/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to defective litigation power lacking required post-decision date certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5336/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the litigation power lacked the mandatory certification of its date being subsequent to the contested decree. The defendant, Anwar Bilal, argued for protection, but the Ministry of Interior appeared only formally without substantive defense. The court ruled that the specific statutory requirement for certifying the date renders the power invalid when omitted.

Regesto Legislator

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D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13; The litigation power for cassation appeals must explicitly certify the date of issuance is subsequent to the communication of the contested decision, and failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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litigation power certification subsequent date requirement inadmissible appeal cassation procedure defective legal representation protezione internazionale domanda di protezione provvisoria garanzia procedurale minima nel trattato internazionale

Disposizioni normative citate

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D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13
art. 83 c.p.c.
art. 365 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L.

Giurisprudenza citata

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SU 15177 del 2021
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Testo completo

ORDINANZA Sul ricorso rg 26914 /2020 proposto da Anwar Bilal,cittadino pakistano rappresentato e difeso dall'avv Alessandro Ferrara presso lo studio in Roma,via Barnaba Tortolini avverso il decreto nr 6184/2020 del TRIBUNALE di Milano, depositata il 15/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 /12/2021 da CAPRIOLI MAURA FATTO e DIRITTO Considerato che: Anwar Bilal, impugna sulla base di due motivi il rigetto del ricorso emesso con decreto Nr 6184/2020 che ha escluso la sussistente di tutte le forme di protezione invocate per carenza dei presupposti normativi.

Il Ministero degli Interni si è costituito solo formalmente . Si deve fare applicazione del principio secondo cui il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, - nella parte in cui prevede, in materia, che "la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla zcZ comunicazione del decreto impugnato" e che "a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima" - richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso" nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un'unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l'autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021).

Nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed e', dunque, invalida essendosi il difensore limitato a certificare la firma ma non anche la data. Il ricorso è pertanto inammissibile. Non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell'interno, costituitosi solo formalmente, svolto difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; nulla per le spese Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Roma, 14.12.2021 DEPOS;TATO CANC