Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5124/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes detention order due to lack of legal basis and judicial review under immigration law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5124/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Peace Judge's order validating Nakate Mohamed's detention at a repatriation center. The applicant argued the detention lacked a legal title and violated constitutional rights, while the administration contended the measure was necessary for public order and health checks. The court ruled that the absence of a proper legal basis and the failure to conduct judicial review rendered the detention and subsequent expulsion orders void.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 13, comma 2, lett. b) d.lgs. 286/1998; Art. 14, comma 4 d.lgs. 286/1998: Detention orders lacking a specific legal title or subject to improper judicial validation violate the principle of legality and the right to judicial review, rendering the measure and dependent expulsion orders null and void.

Parole chiave

Generato dall'IA
immigration detention judicial review legal title requirement expulsion order public order measure domanda d'asilo di cittadino nigeriano allontanamento nonostante motivi di salute allontanamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13, comma 2, lett. b) d.lgs. 286/1998
Quanto alla seconda questione, sviluppata dal ricorrente sulla prospettazione di non essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, come invece contestatogli con il decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett.
Art. 14, comma 4 d.lgs. 286/1998
Art. 10 d.lgs. 286/1998
differito (vale a dire con accompagnamento alla frontiera), a norma dell'art. 10, comma 2, lett.
Art. 13 Cost.
Quanto alla seconda questione, sviluppata dal ricorrente sulla prospettazione di non essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, come invece contestatogli con il decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett.
art. 13 della Costituzione
Quanto alla seconda questione, sviluppata dal ricorrente sulla prospettazione di non essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, come invece contestatogli con il decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
C.C. 26067/19
C.C. n. 8091/19
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

1 ORDINANZA sul ricorso 539/2021 proposto da: Nakate Mohamed, elettivamente domiciliato in Roma Via del Casale Strozzi, 31 presso lo studio dell'avvocato Barberio Laura che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Veglio Maurizio come da procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, - intimato - contro Questore della Provincia di Torino, - intimato - R.G.N. 539/2021 Cons. est. Laura Tricorni avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 04/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 da TRICOMI LAURA. RITENUTO CHE: Il Giudice di pace di Torino, con decreto del 4 luglio 2020, ha convalidato per sedici giorni il provvedimento di trattenimento di Nakate Mohamed, nato in Tunisia, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino emesso dal Questore di Trapani, ravvisando la ricorrenza dei presupposti ex art.13, comma 2, lett.

b) d.lgs. 286/1998. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione Nakate Mohamed affidandolo a tre motivi, corroborati da memoria. L'amministrazione è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998, 15, par.2, Direttiva 2008/115/CE, 111, comma 6°, Cost., nonché la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile del provvedimento di convalida del trattenimento. Il motivo è fondato e va accolto. Il ricorrente rammenta di essersi opposto alla richiesta di convalida, sotto un primo profilo, evidenziando l'illegittimità del trattenimento di fatto attuato mediante la sottoposizione ad un periodo di quarantena per ragioni sanitarie legate all'emergenza Covid-19; riferisce, quindi, di essersi opposto, sotto un secondo profilo, denunciando l'illegittimità del decreto di espulsione, adottato dal Prefetto ai sensi dell'art.13, comma 2, d.lgs. 286/1998, laddove, a suo parere, nel caso di specie R.G.N. 539/2021 Cons. est.

Laura Tricorni avrebbe potuto essere adottato al massimo il diverso provvedimento di respingimento alla frontiera ex art.10 d.lgs. cit. Il Giudice di pace, nel respingere l'opposizione alla convalida del trattenimento ha così motivato «Il Giudice, rilevato che sussistono i presupposti di cui all'art.13 del d.lgs. 286/1998, atteso che nelle parte motiva del decreto prefettizio 03/07/2020 di espulsione e dunque in ipotesi ex art.13, c.

2. lett.

b) T.U.I., di cui ricorrono i presupposti ( C.C. 26067/19) all'esito dell'istruttoria orale a verbale di udienza: non è emersa restrizione ma isolamento per accertamenti sanitari in quarantena e vigilanza di ordine pubblico e non ad personam; che sussistono altresì i presupposti di cui al successivo art.14 manca passaporto e vettore idoneo; in ogni caso, trattandosi di misura restrittiva della libertà personale, seppur eccezionale, incidente sulla stessa, ex art.13 Cost. (C.C. n.8091/19); non avendo comprovato la sussistenza di condizioni di possibile isolamento fiduciario, né la richiesta:

P.Q.M.

convalida per sedici giorni — il provvedimento del Questore di Trapani emesso il 03/07/20202 nei confronti di Nakate Mohamed» Orbene, tale motivazione si rivela apparente, perplessa e contraddittoria rispetto ad entrambe le questioni proposte dal ricorrente. Quanto alla prima, il Giudice di pace in un primo momento sembra avere disatteso la tesi secondo la quale la sottoposizione alla misura amministrativa della quarantena integrerebbe un illegittimo trattenimento di fatto, salvo poi a qualificarla come eccezionale misura restrittiva di libertà personale ed a convalidare il trattenimento non per gli ordinari trenta giorni, ma solo per sedici giorni, senza tuttavia risolvere la contraddizione insita tra le affermazioni succedutesi nel R.G.N. 539/2021 Cons. est.

Laura Tricorni provvedimento e senza esplicitare le specifiche ragioni giuridiche della decisione finale adottata, se non in forma meramente apparente e perplessa, in base alla quale non è possibile cogliere l'iter logico/argomentativo seguito nella decisione. Ciò comporta la nullità del provvedimento perché - come già affermato in relazione al procedimento camerale di opposizione all'espulsione - «Il provvedimento del giudice di pace, anche se adottato all'esito del procedimento camerale di opposizione all'espulsione, è affetto da nullità ove sia del tutto privo dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione, trattandosi di un procedimento contenzioso avente ad oggetto diritti soggettivi.» (Cass. n. 28158 del 24/11/2017; (Cass. n. 18108 del 4/8/2010).

Quanto alla seconda questione, sviluppata dal ricorrente sulla prospettazione di non essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, come invece contestatogli con il decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998, ma di essere stato temporaneamente ammesso nel territorio dello Stato per necessità di pubblico soccorso, per cui sarebbe stato onere del Questore emettere un provvedimento di respingimento c.d. differito (vale a dire con accompagnamento alla frontiera), a norma dell'art. 10, comma 2, lett.

b) d.lgs. n. 286/1998, la cui mancata adozione aveva determinato la radicale nullità del provvedimento di espulsione, il Giudice di pace non la ha affrontata affatto, limitandosi a qualificare diversamente il decreto espulsivo, come adottato ex art.13, comma 2, lett.

b) d.lgs. 286/1998. Il Giudice di pace avrebbe, invece, dovuto darsi carico delle considerazioni del ricorrente, accertando i fatti posti a loro fondamento. L'omissione di tale accertamento rende assolutamente inadeguata la motivazione del provvedimento di R.G.N. 539/2021 Cons. est. Lauro Tricorni convalida del trattenimento, il quale va conseguentemente cassato senza rinvio, essendo ormai trascorso il termine perentorio per provvedere legittimamente.

2. Con il secondo motivo, è stata dedotta la violazione degli artt. 13, 14 comma 5 d.lgs. n. 286/1998, 13 Cost., 5 CEDU, in relazione alla illegittimità del trattenimento dal 18 giugno 2020 al 3 luglio 2020; è stata altresì denunciata la tardività del decreto di espulsione e della convalida del trattenimento amministrativo per mancata considerazione del periodo di quarantena, privativo della libertà. Lamenta il ricorrente che, in virtù delle norme emanate in materia di contrasto alla pandemia Covid-19, è stato sottoposto a quarantena precauzionale, a norma dell'art. 1 lett d) d.l. n. 19/20, per essere entrato nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano.

In particolare, soccorso in data 18 giugno nel tratto di mare mediterraneo tra la Tunisia e l'isola di Pantelleria, veniva trasferito in Sicilia, unitamente ad altri migranti, e condotto in un hotel di Trapani dove veniva sottoposto ad un regime di controllo e limitazione della libertà personale particolarmente pesante, essendo stato soggetto ad un regime di sorveglianza armata da parte delle forze dell'ordine. Ad avviso del ricorrente, è stata applicata a suo carico una misura di limitazione della libertà individuale che si pone in contrasto con l'art. 13 della Costituzione, sotto il profilo della violazione sia della riserva di legge (sul rilievo che un decreto legge aveva affidato ad una fonte amministrativa l'individuazione dei soggetti destinatari della misura restrittiva), sia della riserva di giurisdizione (non essendo la quarantena precauzionale stata soggetta ad alcuna forma di convalida giudiziaria).

L'assenza di un adeguato titolo di trattenimento determina l'illegittimità non solo di tale misura, ma anche dei successivi R.G.N. 539/2021 Cons. est. Laura Tricorni provvedimenti di espulsione e trattenimento, i quali, essendo stati disposti in data 3 luglio, sono tardivi.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 10, 13 d.lgs. 286/1998, nonché la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione presupposto per erroneità dei presupposti di fatto e la illegittimità della convalida del trattenimento. Lamenta il ricorrente di non essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, come invece contestatogli con il decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/998. Tale fattispecie può essere integrata solo quando non sia stato effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero nel territorio nazionale da parte delle autorità preposte.

Nel caso di specie, invece il controllo era stato effettuato e non aveva evidenziato ostacoli all'ingresso dello straniero in Italia. Inoltre, il ricorrente era stato tratto in salvo nel corso di un'operazione di soccorso navale a seguito della quale era sbarcato a Pantelleria, dove erano presenti poliziotti che avevano proceduto alla identificazione ed al fotosegnalamento. Infine, essendo il ricorrente, pur privo dei requisiti per l'ingresso in Italia, stato temporaneamente ammesso nel territorio dello stato per necessità di pubblico soccorso, sarebbe stato onere del Questore emettere un provvedimento di respingimento c.d. differito (vale a dire con accompagnamento alla frontiera), a norma dell'art. 10, comma 2, lett.

b) d.lgs. n. 286/1998, la cui mancata adozione determina la radicale nullità del provvedimento di espulsione. Sennonché, pur essendo state rappresentate al Giudice di pace tali considerazioni - implicanti la manifesta illegittimità del decreto di espulsione, adottato appunto per l'asserito ingresso clandestino in R.G.N. 539/2021 Cons. est. Laura Tricorni Italia, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998, e la conseguente illegittimità del trattenimento — il giudice si era pronunciato in maniera erronea, ravvisando i presupposti di cui all'art.13, comma 2, lett.

b) del d.lgs. cit.

4. I motivi secondo e terzo sono assorbiti. Il decreto impugnato deve quindi essere cassato senza rinvio. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Non si applica l'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002, essendo il ricorso esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

- Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio il decreto impugnato; - Condanna l'intimato al pagamento delle spese del procedimento di merito, da liquidarsi in C. 1.000,00=, e del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in C. 2.700