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Ordinanza — n. 4959/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal for Nigeria claimant due to insufficient evidence of persecution and lack of credible fear.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4959/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Chuks Christian inadmissible, upholding the lower court's rejection of his refugee and subsidiary protection claims. The applicant alleged he fled Nigeria after a truck explosion caused by Boko Haram, but the appellate court found his narrative unconvincing and lacking in credible evidence of specific threats. The Supreme Court rejected the arguments that the lower court failed to verify terrorist activity in the relevant region or ignored integration factors, citing the absence of reliable sources confirming danger in the specific area of the alleged attack.

Regesto Legislator

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Art. 360, nn. 3, 4, 5 c.p.c.; Art. 370 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly assessed the lack of evidence for persecution and subsidiary protection, and the appellant fails to specify concrete omissions or alternative sources regarding the risk of harm.

Parole chiave

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asylum appeal inadmissibility subsidiary protection criteria credible fear assessment Boko Haram persecution claim evidence burden asylum seeker domanda d'asilo di cittadino nigeriano responsabilità del vettore vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ.
Il primo motivo si sofferma sul diniego della protezione sussidiaria, sottolineando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn.
Art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
12, costituito al solo fine di partecipare ex art. 370, primo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
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Testo completo

021 ORDINANZA sul ricorso n. 22451\2020 proposto da Chuks Christian, rapp.to e difeso per procura in calce al ricorso dall'avv. Francesco Perone, presso il quale elettivamente domicilia in Pignola (PZ) alla Trav. A. Moro n. 1.7 - ricorrente - contro Ministero dell'interno, in persona del Ministro p.t. (80224030587), rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, costituito al solo fine di partecipare ex art. 370, primo comma, cod. proc. cìv., all'eventuale udienza di discussione della controversia - resistente - avverso la sentenza n. 856/19, depositata in data 9 dicembre 2019, dalla Corte di Appello di Potenza; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

Rilevato che: La Corte di Appello di Potenza respingeva l'appello proposto da Chuks 6A2A\, 133 Christian, nato ad Anambra (Nigeria) il 27.4.1988, avverso il provvedimento con la quale il Tribunale di Potenza aveva rigettato la domanda volta, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria. Il ricorrente aveva narrato che, nello svolgimento della propria attività di camionista, si era recato nella regione di Abuja dove aveva effettuato un carico di bestiame, recandosi successivamente ad Uttan dove aveva lasciato il camion presso un amico; a seguito di un'esplosione, a suo dire causata dai terroristi di Boko Haram, il camion era andato distrutto ed il proprietario lo aveva minacciato di morte ove non fosse stato risarcito; precisava di non aver denunciato il fatto, per essere il proprietario legato ad un influente partito politico, sì che non avrebbe ricevuto protezione alcuna dalla polizia.

Per tale ragione era stato costretto ad abbandonare la Nigeria. La Corte d'appello, dopo aver escluso che il ricorrente avesse assolto all'onere probatorio, non avendo fornito neppure in via indiziaria elementi atti a comprovare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, escludeva anche la sussistenza delle condizioni per concedere la protezione sussidiaria, in quanto la valutazione del bagaglio probatorio non aveva permesso di restituire un racconto credibile, rappresentando piuttosto il mero tentativo di accreditare il pericolo di un danno insussistente perché connesso ad una minaccia di morte che gli avrebbe rivolto il proprietario del camion a seguito della distruzione di quest'ultimo.

Della presenza di Boko Haram, del resto, non vi era alcuna traccia nelle fonti internazionali acquisite d'ufficio dalla Corte. Quello narrato dal ricorrente risultava, allora, solo un fatto riconducibile alla criminalità comune, onde non poteva ravvisarsi alcuna situazione di pericolo di danno grave derivante da una situazione di conflitto interno o internazionale, per altro in un'area che non risulta la più pericolosa del paese, con conseguente inconfigurabilità del presupposti della protezione sussidiaria.Il ricorrente, infine, non aveva fornito alcun elemento tale da consentire alla Corte di ravvisare le condizioni per il rilascio del permesso per motivi umanitari, costituite dalla prova dell'inserimento sociale e lavorativo del ricorrente in Italia.

Avverso tale sentenza Chuks Christian propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell'interno ha depositato una memoria al solo dichiarato fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. Considerato che:

1. Il primo motivo si sofferma sul diniego della protezione sussidiaria, sottolineando, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5), cod. proc. civ., che i giudici di merito non avrebbero considerato un aspetto di grande importanza per la ricostruzione dei fatti e cioè che pur provenendo dall'Anambra State, il richiedente, autista di camion, viaggiava in tutta la Nigeria ed i fatti narrati si erano svolti nel nord del Paese, nei pressi della citta di Utan, sicché tale errore avrebbe determinato un vizio dell'intero processo decisionale.

Inoltre, pur avendo il ricorrente compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e reso dichiarazioni plausibili e coerenti, il giudice avrebbe violato il principio della cooperazione istruttoria, omettendo un esame completo, rigoroso ed approfondito della domanda. Del tutto trascurata, poi, da parte della Corte d'appello sarebbe stata l'indicazione delle fonti utilizzate per ritenere insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Il ricorrente, partendo dal presupposto che la Corte avrebbe trascurato che gli attacchi terroristici si erano verificati in una zona diversa da quella di provenienza del ricorrente, sostiene che incombeva sul giudice di merito l'onere di verificare se, nella zona degli eventi e dunque nella parte settentrionale del Paese di origine, si fossero o meno verificati degli attacchi terroristici.1.3.

Il giudice di merito, tuttavia, non è affatto incorso nell'errore denunciato. 1.4. In primo luogo ha puntualmente accertato che della presenza del gruppo terroristico non vi era traccia nella regione dove si sarebbe svolto l'attentato, ponendo a fondamento di tale affermazione la consultazione di fonti internazionali acquisite d'ufficio. 1.5. Né risponde al vero la circostanza secondo cui la Corte avrebbe omesso di indicare le fonti informative, risultando, al contrario, citato il rapporto Easo, risalente al 2016, data assai prossima a quella dell'abbandono del Paese, avvenuto nel 2015. 1.6.

Inoltre il giudice di merito ha, invero, negato la presenza del gruppo terroristico con riferimento alla zona di provenienza del ricorrente, ma solo al fine di escludere un legame effettivo tra una concreta situazione di pericolo e la situazione individuale del richiedente.

2. Il secondo motivo (svolto ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3), 4) e 5, cod proc. civ.) si duole del mancato riconoscimento della protezione umanitaria, evidenziando, da un lato, come la situazione della Nigeria sia ben diversa da quella tenuta presente dai giudici di merito e, dall'altro, che andava indagato il livello di integrazione raggiunto dal richiedente asilo, effettuando una comparazione tra l'attuale situazione di vita e quella che si troverebbe ad affrontare in caso di rimpatrio. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. La doglianza, infatti, si risolve in una contestazione del tutto generica delle fonti informative utilizzate dal giudice di merito (senza nemmeno indicare l'esistenza di fonti alternative); inoltre il ricorrente invoca solo in astratto l'esigenza di indagine su detta integrazione, ovvero sulla comparazione tra le due condizioni alternative, senza però indicare quali circostanze siano state omesse o trascurate dalla Corte ed in quali sedi di merito esse siano state ritualmente rappresentate.3.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e, in assenza di svolgimento di difese effettive da parte del Ministero, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese di lite.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 otto