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Ordinanza — n. 4922/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against expulsion order due to procedural defects in the cassation request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4922/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against an expulsion order inadmissible for failing to meet strict procedural requirements. The appellant argued that the lower court omitted the examination of social danger, yet the court found the complaint lacked specific factual details and mischaracterized a legal interpretation as a procedural error. Consequently, the request was rejected without addressing the merits of the expulsion decision itself.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5; Art. 366, comma 1, n. 6; Art. 369, comma 2, n. 4 of the Code of Civil Procedure: A cassation complaint alleging omitted examination of decisive facts is inadmissible if it fails to specify the historical fact, the textual or extratextual data, the procedural discussion, and the decisiveness of the fact, or if it merely raises a legal question regarding the interpretation of the contested act.

Parole chiave

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omitted examination of facts expulsion order appeal procedural inadmissibility social danger assessment cassation complaint specificity espulsione prefettizia cancellazione dall'albo avvocati ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 of the Code of Civil Procedure
Art. 366, comma 1, n. 6 of the Code of Civil Procedure
Art. 369, comma 2, n. 4 of the Code of Civil Procedure
Art. 13, comma 8, of D.Lgs. n. 286/1998
Laura Tricorni Poiché dagli àtti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
Art. 13, comma 1 quater, of D.P.R. n. 115/2002
Laura Tricorni Poiché dagli àtti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014
Cass. Sez. U. n. 8054 del 7 aprile 2014
8053 del 7 aprile 2014; Cass. Sez. U. n. 8054 del 7 aprile 2014; Cass.
Cass. n. 13716 del 05/07/2016
8054 del 7 aprile 2014; Cass. n. 13716 del 05/07/2016; Cass.
Cass. n. 24830 del 20/10/2017
13716 del 05/07/2016; Cass. n. 24830 del 20/10/2017): e nel caso in esame, invece, viene prospettata, inammissibilmente, una questione giuridica che attiene all'ermeneutica del provvedimento impugnato ed al rilievo attribuito alla valutazione della pericolosità sociale nell'adozione del provvedimento impugnato (Cass.
Cass. n. 22397 del 06/09/2019
24830 del 20/10/2017): e nel caso in esame, invece, viene prospettata, inammissibilmente, una questione giuridica che attiene all'ermeneutica del provvedimento impugnato ed al rilievo attribuito alla valutazione della pericolosità sociale nell'adozione del provvedimento impugnato (Cass. n. 22397 del 06/09/2019).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 574/2021 proposto da: Kambi Jalley Bakary, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato Roberto Nocent in virtù di procura speciale in calce del ricorso -ricorrente - contro Ufficio Territoriale del Governo di Prato, R.G.N. 574/2021 Cons. est. Laura Tricorni - intimato - avverso l'ordinanza n. 76/2020 del GIUDICE DI PACE di PRATO, depositata il 25/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 da TRICOMI LAURA RITENUTO CHE: Con decreto emesso e notificato in data 6 dicembre 2019, emesso ex art.13, comma 8, d.lgs. n.286/1998, il Prefetto di Prato ha ordinato l'espulsione dal territorio nazionale di Kambi Jalley Bakary, cittadino extracomunitario nato in Gambia. Il Giudice di pace, adito dallo straniero, ha rigettato il ricorso con il decreto in epigrafe indicato. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. L'intimato non ha svolto difesa. CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo si denuncia la nullità del decreto o del procedimento per avere omesso l'esame di fatti decisivi quale l'assenza della pericolosità sociale ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ. Il ricorrente critica la decisione con cui il Giudice di pace ha respinto il ricorso avverso il decreto di espulsione perché - contrariamente a quanto assunto dall'interessato - la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente aveva rilevato esclusivamente nella scelta del Prefetto di disporne l'accompagnamento alla frontiera e non già per l'adozione del provvedimento espulsivo.

In particolare, ne denunci all'erroneità, sostenendo che la valutazione della pericolosità sociale aveva costituito il cardine del provvedimento di espulsione in questione.R.G.N. 574/2021 Cons. est. Laura Tricorni Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili. Va osservato che l'istante ha articolato la censura senza confrontarsi con la tipologia di vizio motivazionale denunciato. Invero, il ricorrente, quando denunci l'omesso esame di un fatto decisivo, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod.proc.civ., deve indicare il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.

Sez. U. n. 8053 del 7 aprile 2014; Cass. Sez. U. n. 8054 del 7 aprile 2014; Cass. n. 13716 del 05/07/2016; Cass. n. 24830 del 20/10/2017): e nel caso in esame, invece, viene prospettata, inammissibilmente, una questione giuridica che attiene all'ermeneutica del provvedimento impugnato ed al rilievo attribuito alla valutazione della pericolosità sociale nell'adozione del provvedimento impugnato (Cass. n. 22397 del 06/09/2019). Si deve, inoltre, osservare che non risulta nemmeno soddisfatto l'obbligo di specificità del motivo, ex art.366 cod.proc.civ., perché non è riprodotto il decreto di espulsione di cui si discute, quanto meno nei passaggi significativi rispetto alla dogliianza, necessari per valutare quanto denunciato.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell'intimato.R.G.N. 574/2021 Cons. est. Laura Tricorni Poiché dagli àtti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, I. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

- Dichiara inammis