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Ordinanza — n. 4921/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against expulsion order due to lack of specific facts and inadmissibility of merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4921/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a substantive review of the expulsion order's merits rather than a legal challenge. The appellant argued that the two-year gap between the rejected residence permit and the expulsion decree indicated a lack of interest, while the Prefecture contended the expulsion was legally binding. The court ruled that ordinary courts can only verify the absence of a residence permit and cannot re-evaluate the administrative decision or the timing of the permit denial.

Regesto Legislator

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Art. 13 d.lgs. n. 286/1998; In immigration cases, expulsion orders are binding and discretionary, requiring ordinary courts to verify only the absence of a residence permit without assessing the legality of the underlying administrative decision or the temporal gap between permit denial and expulsion.

Parole chiave

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expulsion order residence permit binding administrative act merit review preclusion ordinary court jurisdiction immigration law inadmissible appeal divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 13 d.lgs. n. 286/1998
Lauro Tricorni non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
Art. 366 cod.proc.civ.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.115 del 2002
Lauro Tricorni non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12976 del 22/06/2016
Cass. n. 18788 del 10/09/2020
Cass. n. 18788 del 10/09/2020).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 568/2021 proposto da: Jhasari Arton, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato Narciso Ricotta in virtù di procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Prefettura della Provincia di Macerata, - intimato - avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di MACERATA, depositata il 26/06/2020;R.G.N. 568/2021 Cons. Laura Tricorni udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 da TRICOMI LAURA RITENUTO CHE: Con decreto del 18 marzo 2017 il Prefetto di Macerata aveva ordinato l'espulsione di Jashari Arton, cittadino extracomunitario nato in Kosovo, con partenza volontaria con concessione di trenta giorni per l'esecuzione.

Il Giudice di pace di Macerata, adito dallo straniero, ha respinto l'impugnazione sulla considerazione che la domanda di protezione avanzata da Jashari Arton era stata respinta e non vi erano giustificati motivi per la sua permanenza nel territorio italiano. Jashari Arton ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo, corroborato da memoria. L'intimata Prefettura non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.13 d.lgs. n.286/1998 e succ. mod. Il ricorrente si duole che non si sia tenuto conto della circostanza che il decreto di espulsione era stato emesso dopo due anni dalla scadenza del permesso di soggiorno, circostanza, a suo dire sintomatica in carenza di interesse e che non si sia preso atto che egli aveva presentato ricorso al TAR il diniego del rilascio del permesso di soggiorno ed il giudizio era pendente. Nega la ricorrenza di alcun presupposto di pericolosità sociale.

Il motivo è inammissibile perché, pur prospettando una violazione di legge, è inteso a pervenire ad una rivalutazione del merito, senza peraltro assolvere al dovere di specificità ex art.366 cod.proc.civ., atteso che il decreto di espulsione, oggetto del giudizio, non è trascritto nemmeno per stralci, necessari ad apprezzare la doglianza.R.G.N. 568/2021 Cons. Laura Tricorni Va, pertanto, ribadito che in tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell'espulsione, l'assenza' del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo.

Ne consegue che il lasso temporale intercorso tra il momento in cui è stata respinta la domanda di permesso di soggiorno e quello in cui è stato emesso il decreto di espulsione è irrilevante, costituendo presupposto sufficiente l'assenza del permesso in questione. Va, inoltre, rimarcato, che «In tema di immigrazione, il provvedimento di espulsione dello straniero è obbligatorio a carattere vincolato, sicché il giudice ordinario è tenuto unicamente a controllare, al momento dell'espulsione, l'assenza del permesso di soggiorno perché non richiesto (in assenza di cause di giustificazione), revocato, annullato ovvero negato per mancata tempestiva richiesta di rinnovo, mentre è preclusa ogni valutazione, anche ai fini dell'eventuale disapplicazione, sulla legittimità del relativo provvedimento del questore trattandosi di sindacato che spetta unicamente al giudice amministrativo, il giudizio innanzi al quale non giustifica la sospensione di quello innanzi al giudice ordinario attesa la carenza, tra i due, di un nesso di pregiudizialità giuridica necessaria, né la relativa decisione costituisce in alcun modo un antecedente logico rispetto a quella sul decreto di espulsione.» (Cass. n. 12976 del 22/06/2016;

Cass. n. 18788 del 10/09/2020).

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell'intimata Prefettura. Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, R.G.N. 568/2021 Cons. Lauro Tricorni non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, I. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso