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Ordinanza — n. 4917/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses expulsion appeal due to lack of specific facts regarding family ties and renewal requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4917/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against an expulsion order inadmissible for failing to meet specificity requirements. The applicant argued that the prefecture erred in applying the automatic expulsion principle and ignored his four-year-old son, yet the court found no evidence in the record when these claims were first raised. Consequently, the court rejected the abstract arguments as legally insufficient without concrete factual support from the lower proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 3, 5, comma 5, e 13, comma 2, lett. b) d.lgs. 286/1998; Art. 13, comma 2 bis, d.lgs. 286/1998; Direttiva 2008/115/CE; art. 8 CEDU: Appeals against expulsion orders must be specific regarding the alleged violation of statutory principles and family ties, failing if the lower court's reasoning is not substantiated by concrete facts presented in the original proceedings.

Parole chiave

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automatic expulsion principle specificity requirement family ties assessment residence permit renewal inadmissible appeal foreign national expulsion procedural defect permesso di dimora scaduto

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Art. 13, comma 2, lett. b) d.lgs. 286/1998
Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
Art. 13, comma 2 bis, d.lgs. 286/1998
Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
Direttiva 2008/115/CE
286/19998, della Direttiva 2008/115/CE e dell'art.8 CEDU, tenuto conto del rapporto di paternità che legherebbe il ricorrente al figlio di quattro anni.
art. 8 CEDU
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 365/2021 proposto da: Yashap Martinez Andre Joel, domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo G. Messina Marco Galati, giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro Prefettura di Milano, Questura di Milano, - intimati - avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositata il 01/09/2020; R.G.N. 365/2021 Cons. est. Laura Tricorni udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 da TRICOMI LAURA RITENUTO CHE:

Con decreto del 13 febbraio 2020 il Prefetto di Milano aveva ordinato l'espulsione di Yashap Martinez Andrea Joel, cittadino extracomunitario nato in Perù. Il Giudice di pace di Milano, adito dallo straniero, ha respinto l'impugnazione sulla considerazione che questi era privo del permesso di soggiorno, in quanto scaduto da quasi dieci mesi, e quindi oltre il termine per chiedere il rinnovo, e che non aveva dato prova della convivenza con la madre, cittadina italiana, in base alla quale aveva eccepito l'inespellibilità. Yashap Martinez Andrea Joel ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, seguito da memoria.

L'amministrazione non ha svolto difese. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 4, comma 3, 5, comma 5, e 13, comma 2, lett.

b) d.lgs. 286/1998 e si denuncia la non corretta applicazione del principio del c.d. "automatismo espulsivo". Il motivo è inammissibile perché formulato in termini del tutto astratti. Invero il ricorrente nel criticare la statuizione, laddove è stata ravvisata la legittimità del provvedimento espulsivo per essere trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni entro il quale egli avrebbe potuto richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, argomenta sulla teorica possibilità che tale domanda potesse essere presenta in ritardo e sulla valenza di tale circostanza nella valutazione R.G.N. 365/2021 Cons. est. Laura Tricorni dell'opposizione al decreto espulsivo. Questa prospettazione è priva di diretta rilevanza nel caso in esame, atteso che - alla stregua dello stesso ricorso - non è dato evincere se e quando tale domanda sia stata presentata e se la questione sia stata sottoposta al Giudice di pace, con evidenti negative ricadute sul motivo sul piano della specificità.

2. Con il secondo motivo si deduce l'omessa valutazione della situazione personale e familiare del ricorrente, nonché la violazione dell'art.13, comma 2 bis, d.lgs. 286/19998, della Direttiva 2008/115/CE e dell'art.8 CEDU, tenuto conto del rapporto di paternità che legherebbe il ricorrente al figlio di quattro anni. Anche questo motivo è inammissibile per difetto di specificità, atteso che alla stregua del provvedimento impugnato e dello stesso ricorso non è dato evincere se e quando la sussistenza di un rapporto di genitorialità sia stata dedotta nella fase di merito.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva degli intimati. Poiché dagli atti il processo risulta esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, I. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il