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Ordinanza — n. 4777/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court quashes detention order due to failure to assess migrant's lawful border control status post-rescue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4777/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Peace Judge's order extending Nakate Mohamed's detention at a repatriation center. The migrant argued he was not an illegal entrant because he was identified and photographed by police after being rescued at sea, yet the lower court relied solely on a diplomatic request without verifying this fact. The Supreme Court held that the Peace Judge failed to examine the specific circumstances of the migrant's arrival and subsequent identification, rendering the detention order legally inadequate and void.

Regesto Legislator

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Art. 13, 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998; Art. 112 cod. proc. civ.: A detention order based on presumed illegal entry is void if the lower court fails to verify facts establishing the migrant was subject to prior border control and identification, even if occurring during a maritime rescue operation.

Parole chiave

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illegal entry presumption maritime rescue control detention order quashing border identification peace judge duty proroga della carcerazione espulsione assenza prolungata all'estero allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 13, 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998
Lamenta il ricorrente di non essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, come invece contestatogli con il decreto di espulsione emesso ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 111 Cost.
Art. 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998
artt. 112 cod. proc. civ
5 CEDU, in relazione alla illegittimità del trattenimento dal 18 giugno 2020 al 3 luglio 2020, nonché la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ.
art. 13 della Costituzione
Lamenta il ricorrente di non essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, come invece contestatogli con il decreto di espulsione emesso ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett.
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Testo completo

0 ORDINANZA sul ricorso 25890/2020 proposto da: Nakate Mohamed, elettivamente domiciliato in Roma Via Del Casale Strozzi, 31 presso lo studio dell'avvocato Barberio Laura che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Veglio Maurizio -ricorrente - contro Ministero dell'Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato . che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 17/07/2020;F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 25890/2020 Numero sezionale 3985/2021 Numero di raccolta generale 4777/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Cons. FIDANZIA ANDREA FATTI DI CAUSA Il giudice di Pace di Torino, con decreto del 17.7.2020, ha prorogato il periodo di trattenimento di Nakate Mohamed presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino per ulteriori trenta giorni.

Il giudice di Pace ha giustificato la proroga alla luce della richiesta di identificazione del cittadino straniero del 6-7-2020, inoltrata dalla P.A. alla Rappresentanza Diplomatica della Tunisia. Avverso il presente decreto ha proposto ricorso per cassazione Nakate Mohamed affidandolo a cinque motivi. L’amministrazione intimata ha resistito in giudizio con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo ed il secondo motivo, trattati dal ricorrente unitariamente, è stata dedotta rispettivamente la violazione degli artt. 13, 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998, 13 Cost. 5 CEDU, in relazione alla illegittimità del trattenimento dal 18 giugno 2020 al 3 luglio 2020, nonché la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. 111 Cost, 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998 e l’omessa pronuncia in merito alla richiesta di rigetto della proroga in virtù della illegittimità del trattenimento dal 18 giugno 2020 al 3 luglio 2020.

Lamenta il ricorrente che, in virtù delle norme emanate in materia di contrasto alla pandemia Covid-19, è stato sottoposto a quarantena precauzionale, a norma dell’art. 1 lett d) DL n. 19/20, per essere entrato nel territorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano. In particolare, soccorso in data 18 giugno nel tratto di mare mediterraneo tra la Tunisia e l’isola di Pantelleria, veniva trasferito in Sicilia, unitamente ad altri migranti, e condotto in un hotel di Trapani dove veniva sottoposto ad un regime di controllo e limitazione della libertà F i r m a t o D a :

D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 25890/2020 Numero sezionale 3985/2021 Numero di raccolta generale 4777/2022 personale particolarmente pesante, essendo stato soggetto ad un regime di Data pubblicazione 14/02/2022 sorveglianza armata da parte delle forze dell’ordine.

Ad avviso del ricorrente, è stata applicata a suo carico una misura di limitazione della libertà individuale che si pone in contrasto con l’art. 13 della Costituzione, sotto il profilo della violazione sia della riserva di legge (sul rilievo che un decreto legge aveva affidato ad una fonte amministrativa l’individuazione dei soggetti destinatari della misura restrittiva), sia della riserva di giurisdizione (non essendo la quarantena precauzionale stata soggetta ad alcuna forma di convalida giudiziaria). L’assenza di un adeguato titolo di trattenimento determina l’illegittimità non solo di tale misura, ma anche dei successivi provvedimenti di espulsione e trattenimento, i quali, essendo stati disposti in data 3 luglio, sono tardivi.

3. Con il terzo motivo ed il quarto motivo, parimenti trattati congiuntamente, è stata dedotta la violazione rispettivamente degli artt. 10,13 d.lg n. 289/1998 nonchè degli artt. 112 cod. proc. civ. 111 Cost. 14 comma 5° d.lgs n. 286/1998, 15 par 4 direttiva 2008/115/CE. Lamenta il ricorrente di non essere entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, come invece contestatogli con il decreto di espulsione emesso ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d.lg. 286/998. Tale fattispecie può essere integrata solo quando non sia stato effettuato alcun controllo sull’ingresso dello straniero nel territorio nazionale da parte delle autorità preposte.

Nel caso di specie, invece il controllo era stato effettuato e non aveva evidenziato ostacoli all’ingresso dello straniero in Italia. Inoltre, il ricorrente era stato tratto in salvo nel corso di un’operazione di soccorso navale a seguito della quale era sbarcato a Pantelleria, dove erano presenti poliziotti che avevano proceduto alla identificazione ed al fotosegnalamento. Infine, essendo il ricorrente, pur privo dei requisiti per l’ingresso in Italia, stato temporaneamente ammesso nel territorio dello stato per necessità di pubblico soccorso, sarebbe stato onere del Questore emettere un provvedimento di respingimento c.d. differito (vale a dire con accompagnamento alla frontiera), a norma dell’art. 10 comma 2° lett b) d.lgs n. 286/1998, la cui mancata adozione determina la radicale nullità del provvedimento di espulsione.F i r m a t o D a :

D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 25890/2020 Numero sezionale 3985/2021 Numero di raccolta generale 4777/2022 Sennonché, pur essendo state rappresentate al giudice di pace tali considerazioniData pubblicazione 14/02/2022 – implicanti la manifesta illegittimità del decreto di espulsone, adottato appunto per l’asserito ingresso clandestino in Italia, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), d.lg. 286/1998, e la conseguente illegittimità del trattenimento – il giudice si era del tutto astenuto dal darsene carico, nulla osservando in proposito.

4. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 14 comma 4° d.lgs n. 286/1998, 15, par 2 dir. 2008/115/CE, 111 comma 6° Cost e motivazione apparente del provvedimento di proroga del trattenimento. Lamenta il ricorrente che il giudice di Pace, nel giustificare la proroga “alla luce della richiesta di identificazione del 06/07/2020 inoltrata dalla P.A. alla Rappresentanza Diplomatica di Tunisia” , ha utilizzato una mera formula di stile alla quale non corrisponde alcuna valutazione specifica del caso in esame.

5. Il terzo e quarto motivo, da esaminarsi proritariamente quale ragione più liquida, sono fondati nei sensi che seguono. Questo Collegio condivide la tesi giuridica del ricorrente, secondo cui, nel caso di specie come da lui descritto, non ricorrerebbe la fattispecie dell’ingresso clandestino del cittadino straniero nello Stato. Quest’ultimo sarebbe stato, infatti, sottoposto a controllo da parte delle Forze dell’Ordine, e quindi identificato e fotosegnalato, una volta giunta nel porto di Pantelleria la nave a bordo della quale lo stesso era trasportato.

Ed è proprio a seguito di tale controllo di frontiera che sarebbe stato adottato nei suoi confronti il provvedimento espulsivo a base del trattenimento di cui qui si discute. Né rileverebbe che tale controllo sia stato effettuato all’esito di una operazione di soccorso marittimo. Il ricorrente non si sarebbe, dunque, “sottratto ai controlli di frontiera”, come prevede la disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo.

Il giudice di pace avrebbe dunque dovuto darsi carico delle considerazioni del ricorrente, accertando i fatti posti a loro fondamento. L’omissione di tale accertamento rende assolutamente inadeguata la motivazione del provvedimento di proroga, il quale va conseguentemente F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 25890/2020 Numero sezionale 3985/2021 Numero di raccolta generale 4777/2022 cassato senza rinvio, essendo ormai trascorso il termine perentorio Data pubblicazione 14/02/2022– coincidente con la scadenza del primo segmento temporale del trattenimento – per provvedere legittimamente.

6. I restanti motivi sono assorbiti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Non si applica l’art. 13 comma 1° quater DPR 115/2002, essendo il ricorso esente dal contributo unificato. Il decreto impugnato deve quindi essere cassato senza rinvio. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il terzo ed il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio il decreto impugnato. Condanna l’intimato al pagamento delle spese del procedimento di merito, da liquidarsi in € 1000,00, e del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in € 2.700,00, di cui € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, così deciso il 6.10.2021 Il Presidente Carlo De Chiara F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R