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Ordinanza — n. 4774/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows mortgagee's subrogation claim by correcting appellate error on priority date and annotation requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4774/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the appeal against the appellate court's dismissal of a subrogation claim in bankruptcy proceedings. The lower court incorrectly focused on the mortgage guarantee's date rather than the original loan contract's date and failed to verify the required annotation under Article 2843 of the Civil Code. The Court ruled that the annotation can occur after bankruptcy and does not prejudice creditors, remanding the case for a correct examination of priority and formalities.

Regesto Legislator

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Art. 2843 cod. civ.; Art. 45 l. fall.: The annotation of subrogation under Art. 2843 of the Civil Code is constitutive and may be performed after bankruptcy; it does not require the subrogation to predate the insolvency proceedings to be effective against other creditors.

Parole chiave

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mortgage subrogation bankruptcy priority constitutive annotation creditor protection insolvency proceedings Civil Code priority appellate error insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2843 cod. civ.
Giova poi aggiungere che – secondo la giurisprudenza di questa Corte - l'annotazione della surrogazione ex art. 2843 cod. civ. può avvenire F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Art. 45 l. fall.
Art. 115, comma 2, l. fall.
- pur nella disciplina anteriore a quella introdotta dal nuovo testo dell'art. 115, comma 2, l.
art. 2704 cod. civ
art. 1949 cod. civ
Ora, il fideiussore che paga il credito vantato dal creditore ipotecario del fallito si surroga ex lege nel diritto di quest'ultimo, ai sensi dell’art. 1949 cod. civ..
art. 2843 cod. civ
Giova poi aggiungere che – secondo la giurisprudenza di questa Corte - l'annotazione della surrogazione ex art. 2843 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3173/2008
civ., che, avendo efficacia costitutiva, è indispensabile per il subingresso nella causa di prelazione e perché questa possa essere efficace nei confronti degli altri creditori (si vedano, per tutte, Cass. 3173/2008, Cass.
Cass. 17644/2007
3173/2008, Cass. 17644/2007, Cass.
Cass. 18188/2004
17644/2007, Cass. 18188/2004, Cass.
Cass. 8983/1992
18188/2004, Cass. 8983/1992).
Cass. 16669/2008
-, poiché, come detto, il predetto pagamento, lasciando immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio, si limita a modificarne il profilo soggettivo e non configura un atto pregiudizievole per i creditori (Cass. 16669/2008).
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Testo completo

015 ORDINANZA sul ricorso n. 24927/2015 R.G. proposto da: Italfondiario s.p.a., nella qualità di procuratrice di Sestino Securitisation s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Lilio n. 95, presso lo studio dell'Avvocato Teodoro Carsillo, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro Coopcostruttori s.c.a.r.l. in amministrazione straordinaria, MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., quale mandataria di Banca Antonveneta s.p.a. e di Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.; - intimati - avverso la sentenza n. 1912/2014 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 19/8/2014;F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24927/2015 Numero sezionale 44/2022 Numero di raccolta generale 4774/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/1/2022 dal cons. Alberto Pazzi.

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 1730/2008, respingeva l’opposizione proposta da Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. per ottenere l’ammissione allo stato passivo di Coopcostruttori in a.s. del credito ipotecario (per € 250.298,33) vantato, in virtù di surroga nei diritti di Centrobanca derivanti dal contratto di mutuo da questa stipulato con l’impresa poi dichiarata insolvente, a seguito dell’escussione da parte dell’originaria creditrice della fideiussione rilasciatale a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice. A sostegno della decisione il tribunale rilevava che la fideiussione era priva di data certa anteriore alla dichiarazione di insolvenza.

2. L’appello proposto contro la sentenza da MPS Gestione Crediti Banca s.p.a., nella qualità di mandataria di Banca Antonveneta s.p.a., è stato rigettato dalla Corte d’appello di Bologna, la quale ha rilevato: che l’appellante non aveva impugnato la pronuncia di primo grado nella parte in cui il giudice aveva ritenuto che non valesse ad attribuire data certa alla garanzia il richiamo alla stessa contenuto nell’atto di riconoscimento del diritto di surroga; che, allo stesso modo, non assumeva rilievo a tal fine il fatto che Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. avesse onorato la fideiussione, peraltro a fronte di lettere di escussione anch’esse prive di data certa.

3. Per la cassazione della decisione di rigetto dell’appello, pubblicata in data 19 agosto 2014, ha proposto ricorso Italfondiario, quale procuratrice di Sestino Securitisation s.r.l. (cessionaria in blocco dei crediti per capitale e interessi della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in cui Banca Antonveneta si è fusa per incorporazione nel 2013, vantati dalla cedente alla data del 31 agosto 2014 verso F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a :

C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24927/2015 Numero sezionale 44/2022 Numero di raccolta generale 4774/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 debitori classificati a sofferenza), prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati Coopcostruttori in a.s., MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. e Monte dei Paschi di Siena s.p.a. non hanno svolto difese. Considerato che:

4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1203, n. 3, 1949 e 2704 cod. civ. e 49 l. fall. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti: il credito azionato in via di surroga da parte del fideiussore che abbia soddisfatto l’obbligazione garantita deve essere apprezzato sotto il profilo della certezza della sua data rispetto al momento della genesi di quest’ultima obbligazione, in quanto la successione nella titolarità del credito di un soggetto diverso da quello originario non è idonea a mutarne la datazione ex art. 2704 cod. civ., che rimane quella iniziale. La Corte di merito, riferendo la mancanza di data certa alla fideiussione anziché al rapporto garantito, avrebbe violato gli artt.2704 cod. civ. e 45 l. fall., letti in combinato disposto con gli artt. 1203, n. 3, e 1949 cod. civ..

5. Il motivo è fondato. La decisione impugnata registra (a pag.

2) che il credito in contestazione era stato vantato in sede di insinuazione in virtù di una fideiussione rilasciata da Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. in favore di Centrobanca s.p.a. a garanzia dell’adempimento, da parte di Coopcostruttori in bonis, “delle obbligazioni dalla stessa assunte con il contratto di finanziamento ipotecario stipulato con atto 19.9.1995 a ministero notaio Bignozzi di Argenta”, fideiussione “onorata il 12.10.2004 con il versamento, da parte della Banca Antoniana Popolare Veneta, a favore di Centrobanca, della somma di € F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24927/2015 Numero sezionale 44/2022 Numero di raccolta generale 4774/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 250.298,33 (comprensiva di interessi) a cui era seguita la dichiarazione di Centrobanca in data 3.12.2004, annotata presso l’Ufficio Provinciale di Ravenna ai sensi dell’art. 2843, di autorizzazione del fideiussore a surrogarsi nelle garanzie ipotecarie che assistevano il finanziamento”.

Tanto il tribunale, quanto la Corte d’appello hanno focalizzato la propria attenzione sul fatto che la garanzia rilasciata dal creditore istante a Centrobanca fosse priva di data certa anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza di Coopcostruttori. Ora, il fideiussore che paga il credito vantato dal creditore ipotecario del fallito si surroga ex lege nel diritto di quest'ultimo, ai sensi dell’art. 1949 cod. civ.. Il pagamento così effettuato in favore del creditore ipotecario, stante l'effetto legale ed automatico della surrogazione, lascia immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio, trattandosi di una vicenda concernente esclusivamente la posizione attiva del creditore originario, al quale si sostituisce il solvens, ed è pertanto a tale rapporto che occorre avere riguardo al fine di stabilire se la relativa documentazione probatoria abbia data certa opponibile ai creditori.

Ove risulti provato che il credito ipotecario del surrogante è sorto in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale, è sufficiente che il surrogato dimostri di essere subentrato nella sua titolarità e di aver provveduto all'annotazione prescritta dall'art. 2843 cod. civ., che, avendo efficacia costitutiva, è indispensabile per il subingresso nella causa di prelazione e perché questa possa essere efficace nei confronti degli altri creditori (si vedano, per tutte, Cass. 3173/2008, Cass. 17644/2007, Cass. 18188/2004, Cass. 8983/1992).

Giova poi aggiungere che – secondo la giurisprudenza di questa Corte - l'annotazione della surrogazione ex art. 2843 cod. civ. può avvenire F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24927/2015 Numero sezionale 44/2022 Numero di raccolta generale 4774/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 anche in data posteriore al fallimento; la natura costitutiva di tale formalità, invero, non rende applicabile l'art. 45 l. fall. - pur nella disciplina anteriore a quella introdotta dal nuovo testo dell'art. 115, comma 2, l. fall. -, poiché, come detto, il predetto pagamento, lasciando immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio, si limita a modificarne il profilo soggettivo e non configura un atto pregiudizievole per i creditori (Cass. 16669/2008).

La corte d’appello ha dunque erroneamente indirizzato la propria indagine alla verifica dell’anteriorità della data della fideiussione anziché a quella dell’originario rapporto obbligatorio ( contratto di mutuo ipotecario a suo tempo stipulato fra Centrobanca e la società dichiarata insolvente) in cui il fideiussore era subentrato ex lege nel momento in cui aveva provveduto al pagamento (rapporto espressamente dedotto all’interno della domanda di ammissione al passivo, come registrato in esordio alla decisione impugnata). Occorreva, inoltre, accertare se la surrogazione fosse stata annotata ex art. 2843 cod. civ., anche in data posteriore al fallimento.

6. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 12 gennaio 2022. La Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N