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Ordinanza — n. 4769/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to request additional nullities within statutory time limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4769/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to request specific nullities within the time limits set by Article 183 of the Code of Civil Procedure. The lower court had ruled that the first instance judge could not award more than the amount requested, citing a violation of the principle of correspondence between the claim and the judgment. The court held that the appellate court correctly identified this procedural error rather than addressing the substantive nullity arguments raised by the appellants.

Regesto Legislator

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Art. 183 c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: The court of appeal may not rule on nullities not raised by the parties within the prescribed time limits, and a judgment exceeding the claimed amount constitutes a violation of the principle of correspondence between the claim and the judgment.

Parole chiave

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Article 183 c.p.c. Article 366 c.p.c. Principle of correspondence Nullity of contract clauses Procedural time limits Appeal inadmissibility Judgment exceeding claim spese bancarie

Disposizioni normative citate

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Art. 183 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
articolo 183 c.p
articolo 366 c.p
resiste con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di cui ai numeri 3 e 6 dell’articolo 366 c.p.c., nonché la sua infondatezza.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23 novembre 2021, n. 36353
Cass. 20 aprile 1970, n. 1137
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STINGA ANTONINO (nato 16 febbraio 1931), STINGA GIUSEPPE, MOSCOVICCI ANNAMARIA, STINGA ANTONINO (nato 22 settembre 1983), STINGA MARIA GIOVANNA, STINGA CAMILLA E STINGA MARTINA, elettivamente domiciliati in Roma, via Angelo Poliziano76, presso lo studio dell'avvocato Melchiorri Manuela, rappresentati e difesi dall’avvocato Acampora Daniele, per procura in atti; - ricorrente - contro BANCO DI NAPOLI S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via di Villa Grazioli 15, presso lo studio dell’avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e difende per procura in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1877 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 2 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 17651/2017 Numero sezionale 440/2022 1. ― Stinga Antonino (nato 16 febbraio 1931), Stinga Giuseppe, Numero di raccolta generale 4769/2022Data pubblicazione 14/02/2022 Moscovicci Annamaria, Stinga Antonino (nato 22 settembre 1983), Stinga Maria Giovanna, Stinga Camilla e Stinga Martina, ex soci della disciolta società Stinga S.r.l., ricorrono per un mezzo, nei confronti del Banco di Napoli S.p.A., contro la sentenza del 20 maggio 2017, con cui la Corte d’appello di Napoli, provvedendo in parziale riforma di sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, ha condannato la banca al pagamento, in favore della società poi disciolta, della somma di € 20.350,78, oltre accessori, in luogo di quella di € 43.470,15, oltre accessori, portata dalla sentenza di primo grado. 2.

― Ha osservato la Corte territoriale che la domanda originariamente proposta dalla società attrice in primo grado, avente ad oggetto la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori inseriti in un contratto di conto corrente, non era stata oggetto di precisazioni o modificazioni entro i termini di cui all’articolo 183 c.p.c. sicché il Tribunale non poteva, come invece aveva fatto, attraverso il rilievo ufficioso di ulteriori nullità contrattuali concernenti la misura degli interessi, spese e commissione di massimo scoperto, condannare la banca convenuta alla restituzione di una somma maggiore di quella richiesta. 3.

― Il Banco di Napoli S.p.A. resiste con controricorso, deducendo l’inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di cui ai numeri 3 e 6 dell’articolo 366 c.p.c., nonché la sua infondatezza. Le parti hanno depositato memoria. RILEVATO CHE 4. ― L’unic o mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1325 numero 3, 1346, 1418 e 1419 c.c. nonché 112 c.p.c. in materia di rilevabilità d’ufficio della nullità delle clausole contrattuali F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 17651/2017 Numero sezionale 440/2022 per indeterminatezza e/o in determinabilità dell’oggetto,Numero di raccolta generale 4769/2022 anche alla Data pubblicazione 14/02/2022 luce della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte numero 14828 del 2012.

Sostengono in buona sostanza i ricorrenti che bene il giudice di primo grado, quanto quello d’appello, avrebbero potuto e dovuto rilevare le ulteriori nullità che affliggevano il contratto di conto corrente, oltre a quella dedotta nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi. CONSIDERATO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile sotto due distinti pro fili. 4.1. ― Come eccepito espressamente dalla società controricorrente, il ricorso difetta del requisito previsto dal numero 6 dell’articolo 366 c.p.c., consistente nella specifica indicazione degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda.

Esso, difatti, si basa essenzialmente sulla relazione di consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, dalla quale sarebbero emersi gli ulteriori profili di nullità accertati dal primo giudice, ma oltre a non effettuarne la «localizzazione», e cioè a non specificare dove, nell’incarto processuale, la consulenza tecnica sarebbe collocata, non ne individua nemmeno il contenuto, trascrivendone soltanto alcuni brani, dai quali non riesce a comprendersi in qual modo ed entro quali eventuali limiti l’ausiliare, e di qui il Tribunale, possa aver fatto applicazione, a quanto pare, del comma 6 dell’articolo 117 del testo unico bancario, secondo ciò che si apprende alla pagina 12 del ricorso, ad un contratto di conto corrente stipulato il 16 marzo 1988 (Cass. 31 dicembre 2019, n. 34740, tra le tante). 4.2.

― Al di là di quanto precede, il ricorso è inammissibile perché l’unico motivo spiegato non coglie la ratio decidendi. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 17651/2017 Numero sezionale 440/2022 Difatti il giudice d’appello ha riformato la sentenza di primo grado Numero di raccolta generale 4769/2022Data pubblicazione 14/02/2022 per il fatto che il Tribunale aveva condannato la banca a restituire una somma superiore a quella che la società originaria attrice aveva chiesto: il che non ha assolutamente nulla a che vedere con la questione, agitata invece nel ricorso, della rilevabilità d’ufficio delle nullità negoziali.

Nell’attuale assetto normativo, come interpretato a livello giurisprudenziale, lo spirare del termine di cui al numero 1 del sesto comma dell’articolo 183 c.p.c., costituisce il termine ultimo per precisare o modificare la domanda originariamente proposta, fino all’estremo della modificazione di essa riguardo anche ad entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio (Cass., Sez. Un., 15 giugno 2015, n. 12310).

Dopo di che, al di là di talune eccezioni che qui non rilevano, e che consentono di dare ingresso a domande nuove finanche in appello, non v’è spazio per l’introduzione in giudizio di nuove domande, quale, in particolare, la domanda di condanna della controparte al pagamento di ulteriori somme non richieste in precedenza, e per un titolo diverso. Ne discende che non occorre neppure interrogarsi se, nell’ipotesi considerata, rimanesse spazio per l’eccezione e rilevazione di ulteriori nullità negoziali, rispetto a quelle inizialmente dedotte, tema riguardo al quale lo stato dell’arte è peraltro rappresentato non dalle decisioni citate dai ricorrenti, bensì da Cass., Sez.

Un., 12 dicembre 2014, n. 26242 e Cass., Sez. Un., 12 dicembre 2014, n. 26243, potendosi semmai evidenziare, in argomento, che il principio secondo cui il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare di ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante può trovare applicazione solo se il rilievo d'ufficio della diversa nullità sia basato su fatti già ritualmente introdotti, o comunque acquisiti in causa, F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 17651/2017 secondo le regole che disciplinano, anche dal punto di vista Numero sezionale 440/2022Numero di raccolta generale 4769/2022 temporale, il loro ingresso nel processo (Cass. 23 novembre 2021, Data pubblicazione 14/02/2022 n. 36353): con la precisazione che nella specie non è dato sapere quando e come sarebbero emersi i dati fattuali rilevati dal consulente tecnico a fondamento della sua ricostruzione dei rapporti di dare ed avere tra le parti.

Quanto qui rileva, infatti, è semplicemente che la Corte d’appello non ha detto che il primo giudice non avrebbe potuto rilevare nullità negoziali non dedotte, o che non potesse farlo dopo lo spirare dei termini di cui all’articolo 183 c.p.c., ma ha affermato una cosa ben diversa, ed evidentemente ineccepibile: e cioè che il primo giudice non poteva attribuire alla società attrice una somma superiore a quella richiesta, nel che si era sostanziata la palese violazione da parte sua, rilevata dalla Corte d’appello, del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; affermazione, quella del giudice di merito, come si diceva scontata, tant’è che, pure in presenza di una nullità che giustifichi la ripetizione dell’indebito, il giudice può accogliere la domanda nei limiti del domandato, ma non può riconoscere neanche gli interessi sulla somma richiesta, se una domanda in tal senso non c’è (tra le tante Cass. 20 aprile 1970, n. 1137). 5.

― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. PER QUESTO MOTIVO dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il F i r m a t o D a :

B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 17651/2017 Numero sezionale 440/2022 versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a Numero di raccolta generale 4769/2022Data pubblicazione 14/02/2022 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto