Italian Court dismisses detention appeal citing lack of specific facts and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Othman Hossam Mohamed Mahmoud against a peace judge's order validating his detention. The applicant argued that the detention violated immigration laws due to lack of motivation, insufficient investigation into expulsion legality, and the use of coercive measures instead of less restrictive alternatives. The court dismissed the appeal because the grievances were inadmissible for being too generic, focused on facts not contested in the original proceedings, or required a different legal remedy like a revocation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.lgs n. 286/1998; Art. 395 n. 4 cod. proc. civ.: Appeals against administrative detention orders are inadmissible if they merely restate facts already established or raise issues not specifically debated in the lower court proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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0 ORDINANZA sul ricorso 26055/2020 proposto da: Othman Hossam Mohamed Mahmoud, elettivamente domiciliato in Roma Via Merulana 76 presso lo studio dell'avvocato Gabrielli Guido che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro Ministero dell’Interno - intimato – avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MACOMER, depositato il 21/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Cons. FIDANZIA ANDREAF i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a :
D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 26055/2020 Numero sezionale 3987/2021 Numero di raccolta generale 4757/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 FATTI DI CAUSA Il giudice di Pace di Macomer, con decreto del 21.08.2020, ha convalidato il provvedimento del Questore di Roma del 19.08.2020, con cui è stato disposto il trattenimento di Othmam Hossam Mohamed Mahmoud per trenta giorni presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Macomer (NU).
Il giudice di Pace, dopo aver evidenziato che il trattenuto era privo di titolo legittimante la sua presenza nel territorio nazionale, ha giustificato il trattenimento in relazione al pericolo che il cittadino straniero si sottraesse all’esecuzione del rimpatrio e al fine di individuare vettore idoneo all’esecuzione dell’espatrio con accompagnamento alla frontiera. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Othmam Hossam Mohamed Mahmoud affidandolo a tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese. Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta l’erroneità del provvedimento di convalida per violazione dell’art. 14 d.lgs n. 286/1998 nonché per carenza di motivazione. Contesta il ricorrente il richiamo effettuato dal Giudice ai precedenti penali asseritamente risultanti a suo carico, nonché la carenza di motivazione nel riferimento alle sue “condizioni personali”, senza che le medesime siano state indicate. Infine, contesta il paventato (dal giudice di Pace) rischio di fuga.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 14 d.lgs n. 286/1998 in relazione all’art. 5, par. 1 CEDU, in relazione al grave difetto di istruttoria, non avendo il Giudice di Pace provveduto alla verifica delle condizioni di manifesta illegittimità del decreto di espulsione.
3. Con il terzo motivo è stata dedotta l’erroneità del provvedimento di convalida per violazione dell’art. 14 comma 1 bis d.lgs n. 286/1998 sul rilievo che, al posto F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 26055/2020 Numero sezionale 3987/2021 Numero di raccolta generale 4757/2022 del trattenimento, avrebbero dovuto essere adottate a suo carico misure non Data pubblicazione 14/02/2022 coercitive e meno afflittive.
4. Tutti e tre i motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta correlazione delle questioni trattate, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza. In primo luogo, il Giudice di Pace, in ossequio all’orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 7823/2019; Cass. n. 5750/2017), ha valutato incidentalmente la non manifesta illegittimità del decreto di espulsione, osservando che il ricorrente era privo di un titolo legittimante la sua presenza nel territorio dello Stato (circostanza neppure contestata nel ricorso).
La censura con cui il ricorrente contesta l’affermazione del Giudice di Pace in ordine all’esistenza a suo carico di precedenti penali è inammissibile, in quanto finalizzata a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata dal giudice di primo grado. Peraltro, anche ove il ricorrente intendesse implicitamente lamentare l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il Giudice di Pace, per aver ritenuto (contrariamente al vero) sussistenti a suo carico dei precedenti penali, non rientrando tale questione tra i punti controversi su cui il decreto impugnato ebbe a pronunciare (non essendo in alcun modo emerso, né il ricorrente l’ha comunque dedotto, che tale questione sia stata oggetto di una specifica discussione tra le parti), lo stesso ricorrente, per far valere l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di merito, avrebbe dovuto proporre un ricorso per revocazione a norma dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ..
Va, inoltre, osservato che proprio i precedenti penali in questione rientrano tra gli elementi che sono stati posti alla base della valutazione della sussistenza del rischio di fuga (e della conseguente non praticabilità di misure alternative meno afflittive). Inammissibile, infine, per genericità è la doglianza relativa al difetto di istruttoria da parte del Giudice di Pace. Non si liquidano le spese di lite, non avendo l’intimato svolto difese. Non si applica l’art. 13 comma 1° quater DPR 115/2002, essendo il ricorso esente dal contributo unificato.F i r m a t o D a :
D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 Numero registro generale 26055/2020 Numero sezionale 3987/2021 Numero di raccolta generale 4757/2022
P.Q.M.
Data pubblicazione 14/02/2022 Rigetta il ricorso. Roma, così deciso il 6.10.2021 Il Presidente Carlo De Chiara F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .