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Decreto — n. 4736/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to formal withdrawal of suit under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 4736/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the legal proceedings extinguished following the formal withdrawal of the appeal by the plaintiffs. The plaintiffs, represented by their lawyers, had previously filed a recourse against the Rome Chamber of Commerce and Accountants Council but subsequently renounced the action. The court ruled that the withdrawal met the statutory requirements of the Civil Procedure Code, necessitating no further substantive analysis on the merits or costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A party's formal renunciation of an appeal results in the immediate extinction of the proceedings without the need for further judicial determination on the merits or allocation of costs.

Parole chiave

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Civil Procedure Code formal withdrawal extinction of proceedings renunciation of appeal dismissal by decree ripetibili dell'avvocato omissione di soccorso condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.32274/2021 R.G. proposto da Alfonso DI CARLO, Daniela SATTA, Federico DE STASIO, Riccardo LOSI e Claudio MIGLIO, rappresentatie difesi dall’Avv. Sergio DI AMATO, Astolfo DI AMATOe Giorgio PIERANTONI, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Nizza, n.59; –ricorrente – contro CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA; –intimato – letta la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 09/02/2