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Decreto — n. 4695/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to plaintiff's formal withdrawal under Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 4695/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the lawsuit extinguished following the plaintiff's formal withdrawal, which the defendant accepted. The plaintiff, Antonio Carullo, initiated proceedings against the CE.RI.SDI association, but subsequently withdrew the claim with full compliance to statutory requirements. Consequently, the court issued a decree dismissing the case without ruling on the merits or allocating costs.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A plaintiff's withdrawal, accepted by the defendant, legally extinguishes the proceedings, requiring no further judicial determination on the merits or costs.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of action extinction of proceedings accepted withdrawal dismissal by decree condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law No. 68 of 2016
Law No. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14360/2020 R.G. proposto da Antonio CARULLO, rappresentato e difeso dall’Avv. Michele PERRINO, con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini, n.6, presso lo studio dell’Avv. Sergio LIO; –ricorrente – contro FALLIMENTO dell’ A ssociazione CENTRO DI RICERCHE E STUDI DIREZIONALI (CE.RI.S.DI), rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni TRO J A , con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via M.se UGO, n. 26; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso de l ricorrente e l ’ accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 10/02/