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Ordinanza — n. 4183/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses asylum appeal due to defective special power of attorney lacking required date certification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4183/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the asylum seeker's appeal inadmissible because his special power of attorney failed to certify the date of its issuance as subsequent to the contested administrative decision. The applicant, a Pakistani national, sought refugee status but his lawyer submitted a power of attorney that only authenticated the signature without explicitly stating the date was later than the government's notification. The court ruled that under recent precedent, such a certification is mandatory for admissibility, rendering the appeal voidable due to this procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008; Cass. SU. n. 15177/2021: A special power of attorney for cassation appeals must explicitly certify that its date is subsequent to the communication of the contested decision; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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special power of attorney asylum appeal admissibility procedural defect date certification requirement Cassation procedure Italy protezione internazionale revoca della qualità di rifugiato ricorso costituzionale all'estero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SU. n. 15177 del 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17074/2019 proposto da: Sufyan Abu, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonio Stoppani n. 34, presso lo studio dell'avvocato Luca Silvagni, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Colavincenzo per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno Lintimaj52to- t avverso il decreto n. 768/2019 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicato il 26 aprile 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022 dal consigliere Marco Vannucci; OSSERVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il decreto in epigrafe indicato il Tribunale di Caltanissetta rigettò le domande di Abu Sufyan (di nazionalità pakistana) volte a ottenere, rispettivamente, l'accertamento: dello status di rifugiata; ovvero, in subordine, del diritto alla protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari; che Sufyan chiede la cassazione di tale decreto con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione; che l'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto difese; avendo solo depositato memoria contenente istanza volta a ottenere la partecipazione a eventuale udienza di discussione; che la procura speciale per la presentazione del ricorso per la cassazione di decreto emesso a definizione di procedimento di cui all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 (come quello in questa sede impugnato) dall'odierna ricorrente conferita al difensore che l'atto ha sottoscritto (avvocato Danilo Colavincenzo), contenuta in atto redatto in calce al ricorso: contiene al suo interno l'indicazione degli estremi del decreto impugnato; indica la data del rilascio (successiva a quella di deposito del decreto impugnato) del mandato; non contiene alcuna espressione da cui risulti che il difensore abbia inteso certificare, oltre l'autenticità della sottoscrizione del conferente la procura, anche che tale data sia successiva a quella comunicazione del provvedimento impugnato (in calce alla sottoscrizione riferibile al ricorrente e prima di quella del difensore figurano solo le parole "E' autentica"); che tale procura speciale non è redatta in conformità al precetto recato dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, per come interpretato da Cass.

SU., n. 15177 del 2021; che secondo tale interpretazione la disposizione testé citata richiede, «quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore»; che, dunque, la procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal citato art. 35-bis «deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente»; che il ricorso è dunque inammissibile in ragione della non avvenuta certificazione della data del conferimento della procura speciale a proporlo da parte del difensore che la sottoscrizione del ricorrente ha autenticato; che non vi è obbligo di statuizione sulle spese del presente giudizio in quanto la, vittoriosa, parte intimata non ha svolto difese; che la stessa sentenza resa a sezioni unite testé citata, nel risolvere contrasto di giurisprudenza, ha inoltre affermato il principio secondo cui «il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all'interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza»; che anche tale statuizione va dunque emessa.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 13 gennaio 2022. I