Italian court dismisses appeal as litigation extinguished by the appellant's withdrawal with cost compensation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's withdrawal, which was accepted by the opposing party. The appellant had challenged a lower court's award of legitimate occupation indemnity to a landowner regarding high-voltage pylons, arguing procedural errors and factual omissions. The court ruled that the litigation ended due to the voluntary withdrawal rather than on the merits of the cited civil code violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 306, comma 3, c.p.c.; Art. 132, comma 4, c.p.c.; When a party withdraws from litigation with the opponent's acceptance, the proceedings are extinguished without examination of the substantive claims or procedural defects alleged.
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6 ORDINANZA sul ricorso 10264/2016 proposto da: Terna - Rete Elettrica Nazionale - s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via F. Denza n.15, presso lo studio dell'avvocato Mastrolilli Stefano, che la rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Carbone Maurizio e Di Stefano Filippo, con procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - - contro- Rosa Elvira, elettivamente domiciliata in Roma, in via degli Scipioni n.268/A, presso lo studio dell'avvocato D'Antonio Barbato, rappresentata e difesa dall'avvocato Storzieri Giuseppe, con procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente - -contro- Enel Distribuzione s.p.a., in persona del legale rappres. pt .; - intimata - avverso la sentenza n. 1397/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/03/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2021 dal Cons., dott.
CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE Con sentenza del 30.1.07 il Tribunale di Benevento, pronunciando sulla domanda proposta da Rosa Elvira nei confronti dell'Enel s.p.a e della Terna s.p.a.- avente ad oggetto l'istanza di rimozione di alcuni piloni e condotte di alta tensione, nonché risarcimenti dei danni e l'indennità d'occupazione legittima- dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la causa devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e la propria incompetenza in ordine alla suddetta indennità per essere competente la Corte d'appello.
Rosa Elvira riassunse il giudizio che, con sentenza del 20.3.15, la Corte d'appello decise, determinando l'indennità d'occupazione legittima nella somma di euro 12.736,30 in favore dell'attrice. La Terna s.p.a. ricorre in cassazione con tre motivi. Rosa Elvira resiste con controricorso. Non si è costituita Enel Distribuzione s.p.a. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, e violazione dell'art. 132, c.4, c.p.c., per mancanza assoluta di motivazione su un punto essenziale della causa riguardante la rinuncia all'azione o comunque alla domanda di pagamento dell'indennità d'occupazione legittima.
Il secondo motivo deduce nullità della sentenza ed omesso esame di fatto decisivo, nonché omesso esame di documenti in ordine al valore venale del terreno occupato. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 112, 324, 329, 342 e 345, c.p.c., nonché nullità della sentenza impugnata, per aver la Corte d'appello ritenuto che l'attrice non avesse limitato il quantum alla somma di euro 7168,00 euro. Il giudizio è da dichiarare estinto per l'intervenuta rinuncia della ricorrente, accettata dalla controparte, con previsione di compensazione delle spese, ex art. 306, comma 3, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 30 novembre 2