Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of appeals by both parties under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal process extinguished because both the plaintiff and the defendant withdrew their respective appeals. The plaintiff, Frontini, had challenged a bankruptcy court's decision admitting his professional debt to the debtor's estate, while the defendant, Gisowatt s.r.l., had filed a counter-appeal. Since both legal representatives formally submitted acts of withdrawal, the court applied Article 391, paragraph 4 of the Civil Procedure Code to terminate the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391, c. 4, cod. proc. civ.: When both parties in a cassation proceeding withdraw their appeals, the court must declare the process extinguished without ruling on the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
/2015 ORDINANZA sul ricorso n. 24871/2015 R.G. proposto da: Frontini Massimiliano, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza della Libertà n. 20, presso lo studio dell'Avvocato Francesco Caroleo, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avvocato Galeazzo Montella, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Fallimento Gisowatt s.r.l., in persona del curatore rag. Salvatore Scalise, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell'Avvocato Alessio Petretti, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gabriele Travaglia, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso il decreto n. 146/2014 del Tribunale di Busto Arsizio del 24/9/2015;F i r m a t o D a :
B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24871/2015 Numero sezionale 43/2022 Numero di raccolta generale 3841/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/1/2022 dal cons. Alberto Pazzi.
Rilevato che:
1. Il giudice delegato al fallimento di Gisowatt s.r.l. non ammetteva al passivo della procedura il credito professionale vantato da Massimiliano Frontini.
2. Il Tribunale di Busto Arsizio, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dal Frontini, ammetteva il credito da questi vantato al passivo del fallimento per € 16.984,19 in sede privilegiata e per € 4.317,06, oltre I.V.A., in chirografo.
3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 24 settembre 2015, ha proposto ricorso Massimiliano Frontini prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Gisowatt s.r.l., proponendo, a sua volta, ricorso incidentale. Considerato che:
4. L’Avv. Galeazzo Montella, quale difensore di Massimiliano Frontini, ha depositato in data 16 dicembre 2021 atto di rinuncia al ricorso principale da lui stesso sottoscritto in virtù del mandato all’uopo conferitogli il 16 novembre 2021; tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita. L’Avv. Gabriele Travaglia, quale difensore del fallimento di Gisowatt s.r.l., ha depositato in data 15 dicembre 2021 atto di rinuncia al ricorso incidentale da lui stesso sottoscritto in virtù del mandato all’uopo conferitogli all’interno della procura speciale alle liti in calce al controricorso e ricorso incidentale; tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita.
Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione, con esclusione di ogni statuizione in F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24871/2015 Numero sezionale 43/2022 Numero di raccolta generale 3841/2022 Data pubblicazione 07/02/2022 merito alle spese, ai sensi dell'art. 391, c. 4, cod. proc. civ., dato che ambedue le parti hanno aderito all’avversaria rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma 12 gennaio 2022. La Presidente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a