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Decreto — n. 3622/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court declares bankruptcy proceeding extinguished due to plaintiff's formal withdrawal under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Decreto — n. 3622/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the bankruptcy proceeding against Finanziaria Immobiliare Monferini SRL extinguished following the plaintiff's formal withdrawal. FINPA SRL, represented by Avv. Roberto Craveia, withdrew the lawsuit, while the defendant, represented by Avv. Federica Commissio, accepted this withdrawal. The court ruled that the withdrawal met the requirements of Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, necessitating no further judgment on costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A plaintiff's formal withdrawal, accepted by the defendant, extinguishes the proceeding without further adjudication on costs or merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
Code of Civil Procedure bankruptcy proceeding formal withdrawal extinction of lawsuit acceptance of withdrawal no costs awarded procedural extinction abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10343/2020 R.G. proposto da FINPA SRL , rappresentatae difesa dall’Avv. Roberto CRAVEIA , con domicilio eletto in Roma, via Pompeo Magno, n. 10/B, presso lo studio dell’Avv. Francesco CAROLEO; –ricorrente – contro FALLIMENTO FINANZIARIA IMMOBILIARE MONFERINI SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. Federica COMMISSO, con domicilio eletto in Roma, viaVal Gardena, n. 3 , presso lo studio dell’Avv. Lucio De Angelis; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso e l’accettazione del controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 03/02/20