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Ordinanza — n. 3272/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses immigration appeal regarding family reunification due to social danger and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3272/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Marouane Chaknaoui's appeal against his deportation order, ruling that the lower court correctly denied family reunification based on his social danger. The applicant argued for jurisdictional errors and omitted review of his Italian parentage, but the court found these issues procedurally barred or irrelevant to the merits. Ultimately, the decision upheld the deportation because the right to family unity was subordinated to public safety concerns regarding his drug trafficking history.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 nr.2 c.p.c.; Art. 38 comma 3 c.p.c.; The right to family unity is subordinated to public safety requirements when the individual poses a social danger, and jurisdictional objections must be raised timely or are precluded from appellate review.

Parole chiave

Generato dall'IA
family reunification social danger public safety procedural preclusion deportation order Italian immigration law drug trafficking rinnovo del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 353 c.p.c.
Art. 354 c.p.c.
Art. 28 c.p.c.
360 comma 1 nr.2 cpc perché la Corte di Appello non ha rilevato d'ufficio l'incompetenza del Tribunale di Forlì essendo funzionalmente competente il Tribunale di Bologna ex art. 28 cpc.
Art. 360 comma 1 nr.2 c.p.c.
Art. 38 comma 3 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 5 comma 5 d.lgs 286/1998
Art. 30 d.lgs 286/98
Art. 366 comma 1 n.6 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
Rilevato che dagli atti il processo risulta esente non si applica l'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass.n.6014 del 13/03/2018
tra molte Cass.n.6014 del 13/03/2018).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 30715/2020 proposto da: Chaknaoui Marouane, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Massimo Carlo Seregni del Foro di Milano che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso -ricorrente - contro Ministero Dell'interno domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso la Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende per legge -controricorrente - avverso la sentenza n. 1607/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2021 da MELONI MARINA FATTI DI CAUSA Con ordinanza in data 4/3/2017 il Tribunale di Forlì respinse il ricorso proposto da Marouane Chak:naoui, nato in Marocco il 4/11/1985, avverso il diniego della Questura di Forlì del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Su impugnazione del ricorrente la Corte di Appello di Bologna ha confermato il provvedimento di primo grado. Avverso la predetta sentenza Marouane Chaknaoui ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il Ministero dell'Interno si è costituito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.353 e 354, 28 e 38 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.2 cpc perché la Corte di Appello non ha rilevato d'ufficio l'incompetenza del Tribunale di Forlì essendo funzionalmente competente il Tribunale di Bologna ex art. 28 cpc.

Il motivo è infondato stante la preclusione di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., che non consente al giudice di appello di rilevare d'ufficio una incompetenza del giudice di primo grado che non sia stata tempestivamente eccepita dal ricorrente nella comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, nè rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado entro l'udienza di trattazione di cui all'art.183 cpc.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.112 cpc e 5 comma 5 d.lgs 286/1998 perché la Corte non ha pronunciato sul motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 30 d.lgs 286/98 e non ha valutato che il ricorrente era figlio di cittadino italiano.

Il motivo è inammissibile. Per quanto attiene alla omessa pronuncia, l'illustrazione del motivo non contiene alcuna specifica indicazione, richiesta dall'art.366 comma 1 n.6 cpc, circa il contenuto del motivo di appello sul quale il giudice avrebbe omesso di pronunciare (cfr. tra molte Cass.n.6014 del 13/03/2018). Quanto al resto, l'illustrazione del motivo involge questioni di merito inammissibili in questa sede. La Corte infatti ha accertato la pericolosità sociale del ricorrente desunta dalla condanna ad un anno di pena detentiva per spaccio di stupefacenti, valutando tutti gli elementi relativi allo stile di vita ed ai rapporti con ambienti criminali.

Pertanto il diritto all'unità familiare è stato ritenuto nella specie recessivo rispetto alle esigenze di tutela dell'ordine pubblico. Si tratta di accertamento di fatto, che non viene censurato in maniera idonea dal ricorrente, il quale chiede in sostanza che questa Corte riesamini — ciò che invece non le è consentito — il giudizio di pericolosità sociale. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del ricorrente. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente non si applica l'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione il 4/11/2021. Il Presidente dott.A drea Scaldaferri 1,,, ' cY c .7FP'