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Decreto — n. 2915/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to defendant's withdrawal, citing procedural requirements under Civil Code.

Numero d'incarto Decreto — n. 2915/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Ernest Asoma Kofi against the Ministry of the Interior extinguished. The Ministry withdrew its counter-appeal without filing a response, satisfying the procedural conditions for withdrawal under the Civil Code. Consequently, the court ruled that no further judgment on costs or merits was necessary.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure; withdrawal of the counter-appeal by the respondent extinguishes the proceedings without substantive ruling.

Parole chiave

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Civil Procedure Code withdrawal of counter-appeal extinction of proceedings Ministry of Interior Italian Court of Cassation accoglimento parziale del contribuente rinuncia al reddito decisione sulla contribuzione

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
D.L. n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15396/2020 R.G. proposto da Ernest Asoma KOFI, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo PELLITTERI, con domicilio eletto presso il suo studio in Casteltermini (AG),piazza Mazzini 1; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resistente – letta la rinuncia al ricorso e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese,

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 26/01