Decreto — n. 2914/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3/2021 R.G. proposto da KANATE SOULEYMANE, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra DI TOMMASO, con domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via E. De Nicola 1/A; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resistente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese,
Regesto Legislator
Generato dall'IADecreto — n. 2914/2022 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da KANATE SOULEYMANE, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra DI TOMMASO, con domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via E. De Nicola 1/A; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resistente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese,
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3/2021 R.G. proposto da KANATE SOULEYMANE, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandra DI TOMMASO, con domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, via E. De Nicola 1/A; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; –resistente – letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e considerato che il Ministero non ha depositato controricorso; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio.Dispone che il presente decreto sia comunica to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 26/01