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Sentenza — n. 2533/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Equitalia's appeal, ruling tax collection notice notification is not required for bankruptcy objection.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2533/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Equitalia Sud's appeal against a Naples court decision that rejected its tax claim due to alleged lack of notification. Equitalia argued that electronic documents serve as valid proof and that bankruptcy procedures do not require prior notification of tax notices to contest the tax role. The court rejected the lower court's requirement, holding that the tax role itself constitutes an enforceable title sufficient for the bankruptcy trustee to challenge the debt without needing a prior notification.

Regesto Legislator

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Art. 49, comma 1, D.P.R. n. 602/1973; Art. 88, D.P.R. n. 602/1973; Art. 19, lett. d), D.Lgs. 31/12/1992 n. 546: In bankruptcy proceedings, the tax role constitutes an enforceable title allowing the trustee to contest the debt without the prerequisite of prior notification of the tax assessment notice.

Parole chiave

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tax collection procedure bankruptcy trustee rights enforceable title validity tax role notification procedural requirements electronic evidence tax debt objection attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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Art. 49, comma 1, D.P.R. n. 602/1973
E’ stato, infatti, a più riprese chiarito che il titolo in base al quale il concessionario è legittimato all'insinuazione è costituito esclusivamente dal ruolo, al quale l'art. 49, primo comma, del d.P.R.
Art. 88, D.P.R. n. 602/1973
Neppure potrebbe obiettarsi, come al contrario sostiene il decreto impugnato, che la notificazione della cartella sia necessaria per consentire al curatore di proporre ricorso contro il ruolo, in esito all'ammissione con riserva imposta dall'art. 88 d.P.R.
Art. 19, lett. d), D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 d 7 5 c 6 4 a 6 5 4 1 5 3 2 0 2 0 c d 9 1 9 8 8 9 9 a f 7 d Numero registro generale 4510/2016 Numero sezionale 4716/2021 Numero di raccolta generale 2533/2022 consentito dall'art. 19, lett.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29/12/2017, n. 31190
tra le altre, Cass. 29/12/2017, n. 31190;
Cass. 14/06/2019, n. 16112
Cass. 14/06/2019, n. 16112; Cass.
Cass. 28/10/2020, n. 23809
16112; Cass. 28/10/2020, n. 23809).
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 4510\2016 proposto da EQUITALIA SUD – Regione Campania – s.p.a.(CF 011210661002), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al ricorso dall’avv. Antonio Melillo, domiciliata in Roma piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione - ricorrente - contro FALLIMENTO INTOMALTE s.p.a. (CF 04346580634), in persona del curatore p.t., rapp.to e difeso per procura a margine del controricorso dall’avv. Ilaria Malagrida, con la quale elettivamente domicilia in Roma alla via Rasella n. 155 presso lo Studio Portolano – Cavallo - controricorrente - avverso il decreto n. 157/16 del 25 gennaio 2016, del Tribunale di Napoli; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 17 novembre 2021 dal relatore dr. Aldo Ceniccola; 1 F i r m a t o D a :

B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : C E N I C C O L A A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 d 7 5 c 6 4 a 6 5 4 1 5 3 2 0 2 0 c d 9 1 9 8 8 9 9 a f 7 d Numero registro generale 4510/2016 Numero sezionale 4716/2021 Numero di raccolta generale 2533/2022 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delData pubblicazione 27/01/2022 Sostituto Procuratore Generale, dott.

Giovanni Battista NARDECCHIA, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA Con decreto del 25 gennaio 2016, il Tribunale di Napoli respingeva l’opposizione al passivo proposta da Equitalia Sud s.p.a., il cui credito non era stato ammesso dal giudice delegato in quanto mancava la prova della notifica di alcune cartelle esattoriali poste a fondamento della pretesa. Il Tribunale osservava che la possibilità per il contribuente di contestare il tributo nelle sedi giudiziarie competenti presuppone necessariamente che la cartella sia stata notificata, in quanto, diversamente, il contribuente prima ed il curatore poi risulterebbero privati della facoltà di impugnarla, con evidente pregiudizio del diritto di difesa; ogni contestazione nel merito del credito tributario, infatti, non sarebbe possibile né innanzi al giudice delegato né innanzi al tribunale in sede di opposizione, attesa la giurisdizione esclusiva della Commissione tributaria.

Avverso tale decreto Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Resiste la curatela mediante controricorso illustrato da successiva memoria. Il ricorso perviene alla pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria n. 9335/17 pronunciata dalla Sesta Sezione civile. Il PG ha depositato, in data 26 ottobre 2021, requisitoria scritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso, Equitalia sud s.p.a. lamenta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 93 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, 33 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, 87 e 88 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 17 e 18 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, evidenziando la piena sufficienza dell’estratto del ruolo ai fini 2 F i r m a t o D a :

B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : C E N I C C O L A A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 d 7 5 c 6 4 a 6 5 4 1 5 3 2 0 2 0 c d 9 1 9 8 8 9 9 a f 7 d Numero registro generale 4510/2016 Numero sezionale 4716/2021 dell’ammissione al passivo, senza che sia in alcun modoNumero di raccolta generale 2533/2022 necessaria la Data pubblicazione 27/01/2022 notifica della cartella esattoriale. 1.1.

Il motivo è fondato. 1.2. L’orientamento di questa Corte è oramai consolidato nel senso che la società concessionaria possa domandare l’ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, sicché l’insinuazione può avvenire sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell’amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere.

Ne consegue che gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell’osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall’ente creditore al concessionario della riscossione, hanno piena efficacia probatoria, ove il curatore non abbia sollevato contestazioni in ordine alla loro conformità all’originale. 1.3. E’ stato, infatti, a più riprese chiarito che il titolo in base al quale il concessionario è legittimato all'insinuazione è costituito esclusivamente dal ruolo, al quale l'art. 49, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 attribuisce efficacia di titolo esecutivo, mentre nessun accenno viene fatto dalla legge alla necessità che l'insinuazione debba essere preceduta dalla notifica della cartella di pagamento, e tanto meno che quest'ultima sia divenuta definitiva. 1.4.

Neppure potrebbe obiettarsi, come al contrario sostiene il decreto impugnato, che la notificazione della cartella sia necessaria per consentire al curatore di proporre ricorso contro il ruolo, in esito all'ammissione con riserva imposta dall'art. 88 d.P.R. n. 602 del 1973, posto che l'organo fallimentare viene compiutamente edotto della pretesa erariale attraverso la comunicazione del ruolo contenuta nella domanda, e può proporre l'impugnazione dinanzi al giudice tributario, come 3 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : C E N I C C O L A A L D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 d 7 5 c 6 4 a 6 5 4 1 5 3 2 0 2 0 c d 9 1 9 8 8 9 9 a f 7 d Numero registro generale 4510/2016 Numero sezionale 4716/2021 Numero di raccolta generale 2533/2022 consentito dall'art. 19, lett. d), del d.lgs. 31 dicembre 1992,Data pubblicazione 27/01/2022 n. 546, prescindendo dalla cartella, in considerazione della specificità della procedura fallimentare e della conseguente inutilità di atti volti a rendere possibile l'esecuzione singolare (cfr. tra le altre, Cass. 29/12/2017, n. 31190;

Cass. 14/06/2019, n. 16112; Cass. 28/10/2020, n. 23809).

2. Le considerazioni che precedono impongono dunque l’accoglimento del ricorso, sicché il decreto impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Napoli che provvederà, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli che provvederà, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 novembre 2021. La Presidente Dott.ssa Magda Cristiano 4 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b F i r m a t o D a : C E N I C C O L A A L D O E m e s