Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of admissibility grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Manzoni '43 S.r.l. inadmissible, dismissing the request for review of the lower court's decision. The appellant argued that the appellate court failed to examine specific contract clauses and relied on prior judgments as binding precedent, but the Court found these arguments meritless and outside the scope of the remitted case. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked the necessary procedural grounds for admissibility under the relevant civil procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, n. 1 c.p.c.; Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002: An appeal is inadmissible if it fails to demonstrate specific grounds for admissibility under Art. 360 c.p.c. or if the substantive issues are already covered by the remitted judgment, rendering further review unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15078/2017 proposto da: Manzoni ‘43 S.r.l. in Liquidazione (già Sofinel S.r.l.), in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via XX Settembre n. 3, presso lo studio dell'avvocato Rappazzo Antonio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Rappazzo Giuseppe, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. in L.C.A., in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via M. Prestinari n. 15, presso lo studio dell'avvocato Scozzafava Oberdan Tommaso, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - F i r m a t o D a :
B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 15078/2017 Numero sezionale 4346/2021 Numero di raccolta generale 2216/2022 avverso la sentenza n. 2373/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, Data pubblicazione 25/01/2022 depositata il 11/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal cons. Paola Vella.
FATTI DI CAUSA 1. La società Manzoni ‘43 S.r.l. in Liquidazione (di seguito Manzoni) – già Sofinel S.r.l. (di seguito Sofinel) – propose opposizione allo stato passivo della Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.a. in Liquidazione coatta amministrativa (di seguito Tirrena) contro il diniego di ammissione al passivo, da parte del Commissario liquidatore, del credito di Lire 56 miliardi e 420 milioni, vantato in forza di una complessa operazione di cessione a Sofinel, al prezzo di Lire mille, del pacchetto di maggioranza delle azioni di I.F.I.
S.p.a. (di seguito IFI) – società che versava in difficoltà finanziarie prossime all’insolvenza – detenuto da Tirrenia, la quale era stata invitata dall’ISVAP a dismettere quelle partecipazioni entro il 31/12/1990. 1.1. Il Tribunale di Roma rigettò l’opposizione, ritenendo insussistente il danno lamentato dalla cessionaria Sofinel, a titolo di danno emergente e lucro cessante. 1.2. La Corte d’appello di Roma respinse l’appello della Manzoni ritenendo il contratto inter partes del 27 dicembre 1990 «nullo per mancanza di causa e motivo illecito determinante per entrambe le parti, consistente nell’intenzione comune dei contraenti di evitare la dichiarazione di fallimento di IFI». 1.3.
Con sentenza n. 28855 del 27/12/2011 questa Corte accolse il primo motivo del ricorso principale proposto dalla Manzoni (dichiarando assorbito tanto il secondo mezzo, relativo al motivo illecito determinante e comune alle parti, quanto il ricorso incidentale di Tirrena), per avere la corte d’appello esaminato soltanto gli articoli n. 15078/2017 R.G. cons. Paola Vella est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a :
G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 15078/2017 Numero sezionale 4346/2021 Numero di raccolta generale 2216/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 4 e 5 del contratto e non anche, nel loro complesso, tutte le quindici clausole di cui esso constava, violando così l’art. 1363 c.c. 1.4. La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, all’esito di un’ampia disamina di tutte le articolate pattuizioni contrattuali, ha confermato la dichiarazione di nullità del contratto in questione per mancanza di causa ex art. 1418 c.c. (non anche per motivo illecito comune determinante, relativo all’intento di evitare la dichiarazione di fallimento dell’impresa partecipata decotta), trattandosi di cessione avvenuta “nummo uno”, in cui cioè, a fronte di «nutrite obbligazioni a carico della cedente, non è dato ravvisare alcun corrispettivo dovuto alla cessionaria, al di fuori delle lire mille, definito in contratto “corrispettivo globale (art. 3)», mentre le rimanenti clausole (segnatamente gli artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16) «non prevedono alcuna ulteriore forma di corrispettivo a carico della cessionaria».
La corte territoriale ha altresì ritenuto che «le innumerevoli garanzie, finanziamenti, rinunce che Tirrena si è obbligata a compiere in favore di I.F.I. e delle sue partecipate» non avessero «alterato la causa della cessione, poiché esse hanno costituito obbligazioni ulteriori, volte al sostanziale “rifinanziamento” di I.F.I. in vista della cessione ed a causa della cessione», essendo in effetti rimasta questa «la funzione principale del contratto, lo scambio di cosa contro prezzo».
2. La Manzoni ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione, cui Tirrena in l.c.a. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Il primo motivo denunzia la violazione dell’art. 2909 c.c. per non avere la corte territoriale «dichiarato irretrattabile, siccome coperto da giudicato interno, il capo della sentenza di primo grado relativo al rigetto della eccezione di Tirrena (difetto di legittimazione attiva di Sofinel) con conseguente accertamento del giudice in ordine n. 15078/2017 R.G. cons. Paola Vella est. F i r m a t o D a :
B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 15078/2017 Numero sezionale 4346/2021 Numero di raccolta generale 2216/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 alla natura giuridica e alla qualificazione del contratto dedotto in giudizio e allo inadempimento contrattuale di Tirrena». 2.2.
Con il secondo mezzo ci si duole della «violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. e segg., artt. 1363, 1369 e 1371 cod.civ. in relazione agli artt. 1322, 1325 n. 2 cod.civ. - Errata qualificazione giuridica del contratto e motivazione illogica ex art.111 Cost. e 132 c.p.c. in relazione all’art. 12 preleggi». 2.3. Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 51, n. 3, c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., nella parte in cui la corte d’appello invoca l’efficacia riflessa di due sentenze che, in procedimenti “paralleli” – e peraltro con la partecipazione di uno dei componenti del collegio – hanno esaminato il contenuto del contratto per cui è causa, mostrando di non comprendere come il giudicato inter alios possa costituire, in presenza di altri elementi, solo un argomento di prova.
3. Le censure sono tutte inammissibili. 3.1. Quanto al primo motivo, occorre considerare, per un verso, che l’eccezione di carenza di legittimazione passiva di Sofinel non era stata riproposta nelle conclusioni formulate dalla Manzoni in sede di rinvio (appositamente trascritte da Tirrena a pag. 6 del controricorso) e, per altro verso, che in quella sede il perimetro del giudizio era ineludibilmente tracciato dalla sentenza di questa Corte n. 28855/2011, che imponeva al giudice di rinvio l’analisi complessiva di tutte le clausole contrattuali al fine di identificare il modello legale in cui sussumere il contratto de quo, senza che al riguardo si fosse formato alcun giudicato interno. 3.2.
Il secondo mezzo veicola censure prettamente meritali, in taluni passaggi argomentativi anche prive di autosufficienza ed in parte esulanti dall’ambito decisionale delineato dalla sentenza di cassazione con rinvio, circoscritta alla necessità di «esaminare il n. 15078/2017 R.G. cons. Paola Vella est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 15078/2017 Numero sezionale 4346/2021 Numero di raccolta generale 2216/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 contratto litigioso tra le parti nella sua interezza e riguardando tutte le singole clausole singolarmente ed unitariamente, non cioè atomisticamente, bensì collocando ogni clausola nel contesto dell’intero rapporto» (v. pag. 5 della sentenza impugnata). 3.3. Il motivo è inammissibile per mancata comprensione della ratio decidendi, dalla semplice lettura della decisione impugnata emergendo chiaramente come le sentenze del Tribunale di Roma n. 34280/02 e n. 5678/05 non siano state richiamate per farne valere l’efficacia riflessa di giudicato esterno, bensì per corroborare una motivazione già sufficientemente fondata su distinte argomentazioni, e quindi (appunto) solo come ulteriori argomenti di prova.
Il lapidario riferimento all’art. 51 c.p.c. risulta invece inconferente, in assenza di una specifica causa di astensione del giudice.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità, poiché i profili sostanziali della vicenda sottesi alla decisione inducono alla loro compensazione.
5. Ricorrono invece i presupposti processuali di cui all’art. 13, co.1-quater, d.P.R. 115/2002 (Cass. Sez. U, 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27/10/2021 Il Presidente n. 15078/2017 R.G. cons. Paola Vella est. F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O