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Decreto — n. 2215/2022 — snciv Generato dall'IA

Civil court dismisses case as withdrawn by plaintiff per articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 2215/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the lawsuit extinguished via decree following the plaintiff's formal withdrawal. The plaintiffs, represented by Alfredo Lupo, withdrew their appeal against the bankruptcy of Comprensoriale Agricola Capua, which the defendant accepted. Relying on articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure, the court ruled that no further proceedings were necessary.

Regesto Legislator

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure: A lawsuit is extinguished by decree when the plaintiff formally withdraws the action and the defendant accepts the withdrawal, rendering further judicial intervention unnecessary.

Parole chiave

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withdrawal of action extinction of lawsuit Code of Civil Procedure bankruptcy appeal formal acceptance abbandono definitivo del procedimento condono delle spese procedurali fine del processo

Disposizioni normative citate

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Articles 390 and 391 of the Code of Civil Procedure
Decree-Law n. 68 of 2016
Law n. 197 of 2016
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.27990/2016 R.G. proposto da Bruno GAROFALO, Ettore Rosario RAIOLA, Antonio FERRAIUOLO, Antonio PAROLISE, Giovanna DE CHIARA, Carlo ZARRILLO e Giuseppe MALACARNE, rappresentati e difesi dall’Avv. Alfredo LUPO , con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca da Penne 3; –ricorrenti – contro Fallimento della soc. coop .r.l Comprensoriale Agricola Capua , rappresentato e difeso dall’Avv.Livio PERSICO, con domicilio eletto in Roma, viadotto Gronchi, 13, presso lo studio della dott.ssa Maria PERSICO; –controricorrente – letta la rinuncia al ricorso e l’a ccettazione del controricorrente ; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia comunic a to ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Così deciso in Roma,il 24/0