Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to certify procurator release date after decree communication.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the lawyer failed to certify that the procurator release occurred after the communication of the contested administrative decree. Although the procurator was signed by the client, the specific requirement for a post-communication certification was missing, violating a special procedural rule distinct from ordinary civil procedure. Consequently, the appeal was rejected without a merits analysis, and the appellant was ordered to pay the doubled court fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008; The procurator for cassation appeal must be issued and certified by the lawyer as occurring after the communication of the contested decree, with failure to certify this posteriority rendering the appeal inadmissible.
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ORDINANZA sul ricorso 15322/2020 proposto da: Igbineweka Friday domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Anca Adina Barbu - ricorrente - contro Ministero dell'Interno - intimato - avverso il decreto n. 750/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 12/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO. i52 RILEVATO CHE 1.Igbineweka Friday, cittadino nigeriano, ricorre a questa Corte avverso il decreto del 12.3.2020 con cui il Tribunale di Cagliari, attinto dal medesimo ai sensi dell'art. 35-bis, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, ha respinto l'istanza intesa al riconoscimento in suo favore della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sulla base di due motivi di ricorso.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 cod. proc. civ. ma solo a mezzo di "atto di costituzione" ai fini della partecipazione all'udienza pubblica inidoneo allo scopo. CONSIDERATO CHE 2.Rilevato previamente che, in difformità di quanto prescritto dall'art. 35-bis, comma 13, quarto inciso, d.lgs. 25/2008, la procura alle liti rilasciata ai fine del presente ricorso, pur essendo stata la sottoscrizione del ricorrente autenticata dal difensore a tal fine nominato, risulta priva della richiesta certificazione da parte del medesimo difensore che il suo rilascio è avvenuto in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, la specie va regolata in piana applicazione del principio secondo cui «il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima" ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del RG 15322/201gbineweka-MininternoEst.
Cons. Marulli provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di "inammissibilità del ricorso", nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore» (Cass., Sez. U, 1/06/2021, n. 15177).
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorn