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Ordinanza — n. 2116/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds for lack of specific legal argumentation regarding property title.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2116/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the incidental appeal inadmissible and rejected the main appeal against a lower court ruling. The appellant argued that the respondent lacked standing because she failed to produce a property title, claiming the expropriation decree was not properly notified to her. The court found this argument inadmissible as it introduced a new legal issue regarding the timing of the title's production that had not been properly raised during the trial phases. Consequently, the appeal was dismissed for violating procedural rules on the admissibility of new legal questions.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; Art. 100, c.p.c.: A cassation appeal is inadmissible if it raises new legal issues or factual inquiries not previously examined by the court of first instance.

Parole chiave

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procedural admissibility new legal issues standing to sue expropriation decree property title production indennità d'espropriazione rinuncia all'espropriazione rivendicazione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Art. 100, c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115
art. 334 c.p
art. 331 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25319 del 25/10/2017
Laura Tricorni contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass. n. 25319 del 25/10/2017; Cass.
Cass. n. 14477 del 06/06/2018
Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019
30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
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Testo completo

16 ORDINANZA sul ricorso 25277/2016 proposto da: Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Mazzini n.6, presso lo studio dell'avvocato Maggi Pierpaolo, rappresentata e difesa dall'avvocato Filiberto Maurizio, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Pulejo Giovanna, elettivamente domiciliata in Roma, Foro Traiano n.1/a, presso lo studio dell'avvocato Pulejo Francesca, che la R.G.N. 25277/2016 Cons. est. Lauro Tricorni rappresenta e difende unitamente all'avvocato Munafo' Mariano, giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonchè contro Consorzio Infrastrutture Società Consortile a r.I., già Consorzio Stabile Infrastrutture, nella qualità di nuovo concessionario della R.F.I. s.p.a. - già Ferrovie dello Stato s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo studio dell'avvocato Gutierrez Tomassetti Enrico, rappresentato e difeso dall'avvocato Rizzo Maurizio, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale adesivo; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro F.Ii Costanzo S.p.a., Pulejo Rita, Pulejo Antonino e Pulejo Francesca: quali eredi di Pulejo Giovanni; - intimati - avverso la sentenza n. 188/2016 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 29/03/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO CHE: Con atto di citazione del 27/5/1999, Giovanna, Rita e Giovanni Pulejo, la prima in proprio e quale erede di Francesca Gulioso e gli altri due nella qualità di eredi della Gulioso, convennero le Ferrovie R.G.N. 25277/2016 Cons. est. Laura Tricorni dello Stato, Società di Servizi e Trasporti SPA dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Con detto atto di citazione, esposero che Francesca Gulioso e Giovanna Pulejo avevano già promosso, con atto notificato il 14/6/1990, un giudizio (portante il numero 479/93, a seguito di cancellazioni e riassunzioni varie) nei confronti del Raggruppamento Costanzo, Associazione Temporanea di Imprese, chiedendone la condanna al pagamento dei danni patiti da esse attrici per avere il convenuto proceduto in data 3/4/1986 all'occupazione del terreno della Pulejo, di cui era usufruttuaria la madre Gulioso Francesca, sito in Barcellona Pozzo di Gotto alla partita 28546, fol.10, p.11e 464/470, per una superficie di mq.5.550, per il periodo di due anni, termine questo scaduto senza che fosse intervenuto il decreto di espropriazione.

Chiesero, quindi, la preliminare riunione dei due giudizi e, nel merito, la condanna delle Ferrovie dello Stato al risarcimento dei danni in conseguenza dell'occupazione del terreno. Per quanto interessa, le Ferrovie dello Stato chiesero di chiamare in causa il Raggruppamento Costanzo, che si costituì, eccependo, nel merito, la piena legittimità della procedura espropriativa conclusasi con l'emissione del decreto di esproprio n.8505 del 18/11/1989. Il Tribunale rigettò la domanda risarcitoria avanzata dagli attori, osservando che la procedura si era conclusa con l'emissione del decreto di espropriazione nei termini prorogati dell'occupazione legittima.

La Corte di appello di Messina - con la sentenza non definitiva n.188 del 2973/2016, oggetto del presente ricorso - sull'appello proposto dalla sola Giovanna Pulejo, che ebbe a chiedere la condanna delle Ferrovie al risarcimento del danno da occupazione illegittima e, "in ogni caso, al pagamento delle indennità spettanti a seguito della R.G.N. 25277/2016 Cons. est. Laura Tricorni espropriazione intervenuta", ha ritenuto infondati i motivi di gravame volti a dimostrare l'esistenza di una occupazione illegittima in ragione della mancata notifica del decreto di espropriazione sia alla nuda proprietaria (Giovanna Pulejo) sia all'usufruttuaria (Francesca Gulioso), in ragione della natura non recettizia del decreto di espropriazione.

Ha ravvisato, quindi, la ammissibilità della domanda volta a conseguire la determinazione dell'indennità dovuta per la vicenda espropriativa perché, in assenza di prova della notificazione del decreto di espropriazione all'appellante Giovanna Pulejo, non si poteva ritenere decorso il termine decadenziale previsto ex art.19 della legge n.865/1971 ed ha rimarcato che la relativa domanda era stata proposta per la prima volta dinanzi al giudice competente, cioè la Corte di appello in unico grado, disponendo con separata ordinanza il prosieguo del giudizio.

Rete Ferroviaria Italiana SPA ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi, seguito da memoria. Giovanna Pulejo ha replicato con controricorso. La Società consortile a R.L. Consorzio Infrastrutture, già Consorzio Stabile Infrastrutture, ha replicato con controricorso e ricorso incidentale adesivo notificato il 6/12/2016, seguito da memoria. Francesca e Antonio Pulejo, quali eredi di Giovanni Pulejo, e Rita Pulejo sono rimasti intimati. CONSIDERATO CHE: 1.1. Preliminarmente va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale adesivo al ricorso principale proposto dalla Società consortile, notificato il 6/12/2016 unitamente al controricorso, perché tardivo.R.G.N. 25277/2016 Cons. est.

Lauro Tricorni Invero «Il soccombente ha l'onere di impugnare la sentenza entro i termini di legge, perché l'art. 334 c.p.c., che consente l'impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata "ex adverso", è applicabile solo all'impugnazione incidentale in senso stretto, che è quella proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., sicché la parte che propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta a rispettare il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile "ratione temporis".» (Cass, n. 21990 del 28/10/2015; cfr.

Cass. Sez. U. n. 23903 del 29/10/2020). 1.2. Nel caso in esame, il ricorso incidentale adesivo risulta tardivo perché la Corte distrettuale ha accolto l'appello di Giovanna Pulejo e l'interesse del Consorzio ad impugnare è sorto per effetto della stessa sentenza, e non a seguito della notifica del ricorso per cassazione di Rete Ferroviaria Italiana, di guisa che il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere proposto anche dal Consorzio entro sei mesi (oltre il periodo di sospensione feriale dei termini ex lege) dalla pubblicazione della sentenza non notificata, avvenuta il 29/3/2016, mentre venne notificato il 6/12/2016, senza che possa trovare applicazione l'art.334 cod.proc.civ. 2.1.

I motivi primo, terzo e quarto, da esaminare congiuntamente perché strettamente avvinti, vanno rigettati. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.2909 cod.civ. La ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di appello ha messo in discussione l'avvenuta notifica del decreto di espropriazione in capo al presunto dante causa Francesca Gulioso, notificazione accertata dal giudice di primo grado con R.G.N. 25277/2016 Cons. est. Lauro Tricorni efficacia di giudicato ex art.2909 cod.civ., senza che la statuizione fosse stata oggetto di espressa impugnazione da parte di Giovanna Pulejo. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt.19 e 20 della legge n.865/1971 "Norme sull'espropriazione per pubblica utilità".

La ricorrente si duole che la Corte di appello abbia ritenuto che il termine decadenziale ex art.19 cit. per l'opposizione alla stima non era decorso per la Pulejo, in assenza della prova della notificazione del decreto di espropriazione alla stessa, laddove la legittimità della procedura espropriativa era stata accertata dal Tribunale in ragione della notificazione del decreto di espropriazione alla Gulioso. Ha sostenuto, di conseguenza, che l'opposizione alla stima era tardiva. - Con il quarto motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La ricorrente si duole che la Corte distrettuale non abbia affatto preso in considerazione il fatto costituito dalla avvenuta notificazione del decreto di espropriazione alla Gulioso, circostanza mai contestata dalle parti che ne erano a perfetta conoscenza. 2.2. Giova rammentare che, in tema di espropriazione per pubblica utilità, il trasferimento del bene espropriato in favore dell'espropriante si verifica alla data della pronuncia del relativo decreto prefettizio, indipendentemente dalla successiva notificazione del provvedimento, la quale, rispetto al decreto stesso avente natura di atto non ricettizio, non è né elemento integrativo, né condizione di efficacia, ma ha solo la funzione di far decorrere il termine di opposizione alla stima, sicché i vizi su di essa incidenti non costituiscono motivi di carenza del potere espropriativo (Cass.

Sez. U.n. 7154 del 01/08/1994). La data del decreto di espropriazione, R.G.N. 25277/2016 Cons. est. Laura Tricorni quindi, costituisce il punto di riferimento, sia cronologico che giuridico, per la determinazione degli effetti tipici di tale atto, tra cui la determinazione del valore di mercato del bene medesimo (Cass. n. 12700 del 05/06/2014). A fronte di ciò, la mancata notifica del decreto di espropriazione ai proprietari legittima questi ultimi alla proposizione del giudizio di opposizione alla stima entro dieci anni dalla pronuncia del decreto stesso, non trovando applicazione le disposizioni di cui agli artt. 19 della legge 865/1971 e 51 della legge 2359/1865 (contenenti previsioni di più brevi termini per l'opposizione de qua), il cui indefettibile presupposto è proprio l'esistenza di una rituale notificazione del decreto di esproprio (Cass.n. 11730 del 20/11/1998;

Cass. n. 21622 del 15/11/2004), né può assumere rilievo la circostanza che l'atto sia comunque venuto a conoscenza dell'interessato, non potendo farsi applicazione, data la natura sostanziale e non processuale della detta notificazione, del principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo, così come già affermato da questa Corte per l'ipotesi di notificazione nulla (Cass. n. 16614 del 03/07/2013; Cass. n. 19162 del 28/09/2015). 2.3. Alla luce di questo inquadramento normativo e giurisprudenziale risulta evidente che la Corte di appello ha, rettamente, focalizzato l'attenzione sulla mancata prova della notificazione del decreto di espropriazione all'appellante Pulejo, circostanza non contestata e meritevole di necessaria ed autonoma considerazione, mentre non ha messo in discussione l'avvenuta notificazione alla Gulioso - questione sulla quale si sofferma la ricorrente e che appare priva di decisività alla luce dei principi di cui sopra, a nulla rilevando che il decreto de quo sia stato notificato all'usufruttuaria -: pertanto, non ricorre alcuna violazione del giudicato, né l'omesso esame di un fatto decisivo.R.G.N. 25277/2016 Cons. est.

Laura Tricorni 2.4. Va, quindi, osservato, quanto alla tardività della domanda indennitaria dedotta con il terzo motivo, che secondo una giurisprudenza consolidata (Cass. n. 11864 del 20/9/2001; Cass. n. 4202 del 20/02/2009) la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado si converte automaticamente in domanda di indennizzo, ricorrendone i presupposti (legittimità del procedimento espropriativo intervenuto in corso di causa) e che, sotto altro profilo, se manca la stima definitiva (come in questo caso, atteso che la ricorrente non lo deduce e la controricorrente lo afferma), l'anomalia dell'emissione del decreto prima della stessa non impedisce la proposizione, nel termine di prescrizione decennale decorrente dall'emissione del decreto di esproprio, della domanda di indennità, quando gli ulteriori adempimenti non siano stati rispettati (Cass. 20527 del 6/10/2011;

Cass. n. 22577 del 23/10/2014; Cass. n. 2193 del 4/2/2016; Cass. n. 28520 del 06/11/2019). Pertanto, anche il terzo motivo risulta infondato. 3.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art.2697 cod.civ. e dell'art.100 cod.proc.civ. La ricorrente sostiene che Giovanna Pulejo, che aveva agito sia in primo grado che in appello, assumendo di essere nuda proprietaria del fondo espropriato, non aveva prodotto il titolo di proprietà a riprova della sua legittimazione ad agire, pur essendo suo onere giacché lamentava la mancata notifica del decreto di espropriazione in suo favore, nonostante la procedura espropriativa fosse iniziata e si fosse conclusa nei confronti di un soggetto diverso (Francesco Gulioso). 3.2.

Il motivo è inammissibile. Va osservato che nel giudizio di cassazione non si possono prospettare nuove questioni di diritto ovvero nuovi temi di R.G.N. 25277/2016 Cons. est. Laura Tricorni contestazione che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d'ufficio (Cass. n. 25319 del 25/10/2017; Cass. n. 14477 del 06/06/2018): nel caso in esame, la censura risulta priva di specificità, ex art.366, primo comma, n.6, cod.proc.civ., in merito alla tempestiva introduzione della questione nella fase di merito e l'accettazione del contraddittorio nei confronti di Giovanna Pulejo, sia in primo che secondo grado, fanno propendere decisamente per la novità del tema.

4. In conclusione, il ricorso incidentale proposto dal Consorzio va dichiarato inammissibile; il ricorso principale va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso incidentale e rigetta il ricorso principale; - Condanna la ricorrente principale e la ricorrente incidentale in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 6.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;R.G.N. 25277/2016 Cons. est. Laura Tricorni - Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale,