Italian Court of Cassation annuls detention extension orders due to failure to notify the detainee, violating defense rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled five consecutive detention extension orders issued by the Peace Judge of Turin against a Gambian citizen. The detainee argued that his right to defense was violated because he was not personally notified of the hearing, preventing his attendance, while only his lawyer was informed. The court ruled that the procedural guarantees of contradiction and personal hearing required for detention extensions were not met, as the detainee was not conducted to the hearing for his own audition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 comma 40, 50 e 6° d.lgs n. 286/1998; Art. 21 comma 2 e Art. 28 comma 2 del d.lgs n. 25/2008: Detention extension orders require strict adherence to defense guarantees, including mandatory notification to the detainee and personal hearing, which are violated if only the lawyer is notified and the detainee is not conducted to the session.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
0 ORDINANZA sui ricorsi riuniti nn. 20366/2020, 20417/2020, 20420/2020, 20577/2020 e 20702/2020 proposti da: Conteh Lamin, difeso dall'avv. Alessandro Praticò, giusta procura in atti, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione -ricorrente - contro Ministero dell'Interno - intimato - avverso i provvedimenti del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositati il 18/03/2020, 17.4.2020, 18.5.2020, 17.6.2020 e 17.7.2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2021 dal Cons. FIDANZIA ANDREA FATTI DI CAUSA Il giudice di Pace di Torino, con successivi decreti del 18.3.2020, 17.4.2020, 18.5.2020, 17.6.2020 e 17.7.2020, ha prorogato il periodo di trattenimento di Conteh Lamin, cittadino del Gambia, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino, di volta, in volta, per un periodo di ulteriori trenta giorni.
Il giudice di Pace, in tutti i casi, ha disposto tale proroga, richiamando le argomentazioni della Questura di Torino, che aveva giustificato la relativa istanza in relazione alle esigenze di identificazione del cittadino del Gambia. Contro ciascun decreto Conteh Lamin ha proposto autonomo ricorso per cassazione, iscritto rispettivamente al R.G. nn. 20366/2020, 20417/2020, 20420/2020, 20577/2020 e 20702/2020. L'amministrazione intimata non ha svolto difese. All'udienza camerale del 9.11.2021, sono stati riuniti i ricorsi R.R.G.G. nn. 20417/2020, 20420/2020, 20577/2020 e 20702/2020 al ricorso R.G. n. 20366/2020, data l'evidente connessione, essendo stati impugnati cinque decreti consecutivi (18.3.2020, 17.4.2020, 18.5.2020, 17.6.2020 e 17.7.2020) di proroga del trattenimento dello stesso cittadino straniero, contenenti la medesima motivazione (attraverso il richiamo per relationem alle motivazioni della Questura che si fondano sull'esigenza di identificazione).
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso sub. R.G. n. 20366/2020 è stata dedotta la violazione degli artt. 14 comma 40, 5 0 e 6° d.lgs n. 286/1998, 101 cod. proc. civ..Lamenta il ricorrente che l'avviso dell'udienza fissata per decidere in ordine alla richiesta di proroga del trattenimento ex art. 14 T.U.I. non gli è stato notificato, essendo stato notificato solo al suo difensore, con la conseguenza che lo stesso ricorrente non è stato condotto e non è potuto intervenire all'udienza, cui hanno potuto partecipare solo il suo difensore ed il funzionario della Questura.
Ne consegue che è stato violato il suo diritto difesa, dovendo anche in sede di proroga del trattenimento essere rispettare le stesse garanzie di contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, previste per la fase di convalida.
2. Il motivo è fondato. Va osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 12709/2016; conf. Cass. n. 22803/2017, Cass. n. 6066/2019, Cass. 13744/2020) secondo cui al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi degli artt. 21, comma 2, e 28, comma 2, del d.lgs. n. 25 del 2008 si applicano le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, previste dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 cui rinvia l'art. 21 cit. per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, senza che sia necessaria una richiesta dell'interessato di essere sentito. Nel caso di specie, tali garanzie non sono state osservate, non essendo il cittadino straniero stato condotto in udienza ai fini dell'audizione, con conseguenza sussistenza dei vizi lamentati dal ricorrente.
5. Sono assorbiti ex art. 336 comma 2° cod. proc. civ. - riflettendosi l'illegittimità della prima proroga disposta dal Giudice di Pace su tutte le altre fino alla quinta proroga - i motivi del ricorso sub. RRGG nn. 20417/2020, 20420/2020, 20577/2020 e 20702/2020. Devono essere quindi cassati senza rinvio i decreti di proroga del 18.3.2020, 17.4.2020, 18.5.2020, 17.6.2020 e 17.7.2020. Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. In particolare, si liquida per il giudizio di merito C 1000,00 per ciascun ricorso. Tali spese vanno distratte a favore dell'Erario , in conseguenza dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Riuniti al ricorso R.G. n. 20366/2020 i ricorsi RR.GG. nn. 20417/2020, 20420/2020, 20577/2020 e 20702/2020, li accoglie e cassa senza rinvio i relativi decreti impugnati. Condanna l'intimato al pagamento delle spese del procedimento di merito, da liquidarsi in C 5000,00 , e del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi in C 2.300,00, di cui C 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, così deciso il 9.11.2021 DEPOSITATCEIN