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Ordinanza — n. 1385/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1385/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1385/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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5 ORDINANZA sul ricorso 6465/2015 proposto da: Sace S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro Fallimento Filati Maclodio S.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore dott. Salvinelli Giorgio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n.5, presso lo studio dell'avvocato Romanelli Guido Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Cavallini Francolini Marco, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 01/12/2014, Sez.

Regesto Legislator

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art. 9 d.lgs. n. 123/1998; Ordinanza — n. 1385/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il Tribunale di Brescia ha respinto la proposta opposizione. 2. — Il provvedimento è stato impugnato per cassazione da SACE con un ricorso articolato in tre motivi. Resiste con controricorso il fallimento Filati Maclodio. 3. — In prossimità dell'udienza è pervenuto alla Corte atto di rinuncia al ricorso da parte della società istante, cui ha aderito il fallimento controricorrente. L'atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall'art.390 c.p.c., sicché deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento. In presenza di una adesione all'atto di rinuncia non è luogo a pronuncia sulle spese (art. 391, comma 4, c.p.c.).

Parole chiave

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danno ai creditori credito nel fallimento soddisfacimento del credito sostegno finanziario offesa al credito insufficienza del pegno

Disposizioni normative citate

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art. 9 d.lgs. n. 123/1998
123/1998: con la conseguenza che il credito restitutorio fatto valere in surroga godeva del privilegio previsto dall'art. 9 d.lgs. n. 123/1998.
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Testo completo

5 ORDINANZA sul ricorso 6465/2015 proposto da: Sace S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatain Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro Fallimento Filati Maclodio S.p.a. in Liquidazione, in persona del curatore dott. Salvinelli Giorgio, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n.5, presso lo studio dell'avvocato Romanelli Guido Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Cavallini Francolini Marco, giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositato il 01/12/2014, Sez.

I - RG 6465/2015 camera di consiglio 27.10.2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal cons. FALABELLA MASSIMO. LA CORTE RILEVA1. — SACE s.p.a. ha proposto opposizione allo stato passivo del fallimento Filati Maclodio s.p.a. onde sentir ammettere il credito da essa vantato in via privilegiata per un importo di euro 772.593,65, oltre interessi. Ha sostenuto che il detto credito non aveva il rango del chirografo, così come ritenuto dal giudice delegato, dal momento che la garanzia prestata dall'opponente, escussa dalla banca mutuante prima del fallimento, costituiva un intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive agli effetti del d.lgs. n. 123/1998: con la conseguenza che il credito restitutorio fatto valere in surroga godeva del privilegio previsto dall'art. 9 d.lgs. n. 123/1998.

Il Tribunale di Brescia ha respinto la proposta opposizione. 2. — Il provvedimento è stato impugnato per cassazione da SACE con un ricorso articolato in tre motivi. Resiste con controricorso il fallimento Filati Maclodio. 3. — In prossimità dell'udienza è pervenuto alla Corte atto di rinuncia al ricorso da parte della società istante, cui ha aderito il fallimento controricorrente. L'atto di rinuncia risulta conforme a quanto prescritto dall'art.390 c.p.c., sicché deve essere dichiarata l'estinzione del procedimento. In presenza di una adesione all'atto di rinuncia non è luogo a pronuncia sulle spese (art. 391, comma 4, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio d Sezione Civile, in data 27 ottobre 2021. ente Sez. I - RG 6465/2015 OSITATO IN CANCELLERIA camera di consiglio 27.10.2021 2 ogg