Italian Court dismisses refugee appeal due to lawyer's power of attorney lacking required post-decision date certification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer's power of attorney failed to certify the date of its issuance as required by law. The appellant, a Bangladeshi national, challenged a lower court's rejection of his refugee status claim, but his counsel omitted the specific date of release on the document. The court ruled that this procedural defect constitutes a fatal flaw under Article 35-bis of the Code of Civil Procedure, rendering the appeal void without needing to examine the merits of the asylum request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008; Art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002: A power of attorney for cassation appeal must be certified by the lawyer with the date of issuance subsequent to the contested decision; failure to certify this date renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
020 ORDINANZA sul ricorso 18175/2020 proposto da: BEPARI ANAYET, elettivamente domiciliato in Cagliari, piazza Giovanni XXIII n. 35, presso lo studio dell’avv. Guendalina Garau, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositatol’08/04/2020;
F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 18175/2020 Numero sezionale 5238/2021 Numero di raccolta generale 753/2022 Data pubblicazione 12/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2021 dalla cons. GIULIA IOFRIDA RILEVATO CHE Il Tribunale di Cagliari, con decreto dell’8/4/2020, ha respinto il ricorso proposto da Bepari Anayet, cittadino del Bangladesh, avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale, di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria o umanitaria.
Avverso il suddetto decreto Bepari Anayet propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione). CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per vizio della procura conferita per la sua proposizione.
2. L'art. 35 bis, tredicesimo comma, del d. lgs. n. 25/2008, (nel testo risultante dalla conversione del d.l. n. 13/2017, con modificazioni, ad opera della l. 13 aprile 2017, n. 46), nella parte in cui prevede che «la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato» e che «a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima», richiede quale elemento di specialità, rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt.83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: prevedendo, per l’appunto, una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo F i r m a t o D a :
D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 18175/2020 Numero sezionale 5238/2021 Numero di raccolta generale 753/2022 favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo Data pubblicazione 12/01/2022 invalido conferimento (Cass.
S.U. n. 15177/2021).
3. Nella specie la procura rilasciata da Bepari Anayet, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, è priva di certificazione della data di rilascio (neppure indicata), recando unicamente l’autenticazione della firma del ricorrente. Il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame delle censure proposte.
4. Non va assunto alcun provvedimento sulle spese del giudizio, non avendo il Ministero dell’Interno svolto attività difensive.
5. Infine, ai sensi del dPR n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, con la precisazione che esso va posto a carico del ricorrente, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza (Cass. S.U. n. 15177/2021 cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2021. La Presidente F i r m a t o D a : D ' A N D R E A D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 5 b 1 f 0 4 e 4 6 c e e 5 1 c c 4 6 3 2 3 5 1 1 3 8 6 e 4 f a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .