Italian Supreme Court allows appeal on lawyer fees, rejecting bank's argument that investment contract was insurance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation partially allowed the bank's appeal regarding the calculation of legal fees for multiple appellants represented by a single lawyer. While the court rejected the bank's argument that the investment contract was insurance due to capital guarantees, it found the lower court erred in charging separate fees for each party. The decision established that when multiple parties share the same defense counsel, a single fee applies unless distinct legal activities justify an increase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 2 DM 55/2014; Art. 8, comma 1 DM 55/2014: When multiple parties with identical procedural positions are represented by a single lawyer, a single fee is due; separate fees are only justified if distinct legal activities are proven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 22517/2017 proposto da: Credito Emiliano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dardanelli n.46, presso lo studio dell'avvocato Venuti Giuseppina, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Reggiani Roberto, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro \ 20Z-\ Vaglio Mario, Colonna Antonella, De Raho Antonio, De Raho Vincenza, Vaglio Federica, Galiotto Mirca, Vaglio Alessandra, elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Vescovio n.21, presso lo studio dell'avvocato Manferoce Tommaso, che li rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott.
Carlo Giovanni Barone di Lecce - rep.n. 5163 del 24.10.2017 e procura speciale a margine del controricorso; -controricorrenti - contro De Raho Luigi, Successori di Vaglio Arnaldo, Vaglio Giuseppe, Vazio Cristina; - intimati - avverso la sentenza n. 548/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal cons. SOLAINI LUCA. R.G. 22517/17 Rilevato che: Il tribunale di Reggio Emilia accoglieva l'opposizione proposta da Vaglio Sebastiano (al quale sono succeduti gli eredi, previa riassunzione) e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo rilasciato al Credito Emiliano spa per la somma di € 31.132,00, e condannava la predetta banca a pagare alla parte opponente la somma di € 140.343,03, oltre rivalutazione ed interessi, per l'investimento sottoscritto a suo tempo dall'opponente consistente in una polizza assicurativa poi costituita a pegno di un finanziamento di £ 800.000.000 destinato, unitamente alla somma versata da Vaglio Sebastiano di £ 200.000.000, proprio per l'acquisto della predetta polizza assicurativa "Unit Equity Linked" che era stata escussa dalla banca a garanzia della somma concessa in affidamento da quest'ultima perché tale affidamento non risultava più garantito, ad avviso della banca, dal valore (in perdita) della polizza (in particolare, è risultato che dagli estratti conto periodici del rapporto di conto corrente venivano calcolate le competenze passive relative alla somma "affidata" che erano sempre superiori al rendimento della polizza assicurativa; di qui, i periodici solleciti di pagamento con i quali la banca invitava Vaglio Sebastiano a riallineare il valore della garanzia, che andava via via diminuendo a quello dell'affidamento che, invece, rimaneva costante).
Il tribunale riteneva che l'investimento sottoscritto a suo tempo da Vaglio Sebastiano, in quanto direttamente collegato all'andamento di borsa e tale da non garantire né rendimento né capitale, fosse da ritenere un prodotto finanziario e non un prodotto assicurativo che richiedeva il rispetto della normativa del TUF e, quindi, l'adempimento degli obblighi informativi (art. 21 TUF e artt. 28 e 29 reg. Consob) nella specie, non correttamente rispettati da parte dell'istituto bancario. Avverso la sentenza del tribunale, la banca interponeva appello che, per quanto ancora d'interesse, veniva rigettato, sulla considerazione che il prodotto finanziario sottoscritto aveva un contenuto sostanzialmente speculativo, in relazione al quale l'intermediario finanziario avrebbe dovuto preventivamente verificare le condizioni patrimoniali del cliente, la sua attitudine al rischio, i suoi obiettivi d'investimento secondo quanto previsto dall'art. 21 TUF e dagli artt. 28 e 29 reg.
Consob applicabili alla fattispecie. Inoltre, il collegamento esistente tra polizza e anticipazione finanziaria in conto corrente, da cui il pegno della prima a garanzia della seconda evidenziava, sotto un ulteriore profilo, l'intrinseca rischiosità dell'operazione: infatti, a fronte dei costi certi rappresentati dalle competenze passive maturate sull'utilizzazione dell'anticipazione finanziaria vi erano gli incerti profitti (costituiti dall'eventuale rendimento positivo dei fondi cui era collegata la polizza assicurativa in oggetto): pertanto, l'informazione sui rischi intrinseci dell'operazione era doverosa.
Credito Emiliano spa ricorre per cassazione contro la predetta sentenza della Corte bolognese, affidando l'impugnazione a due motivi. Resistono con controricorso Vaglio Mario, De Raho Antonio, De Raho Vincenza, Vaglio Federica, Galiotto Mirca, Colonna Antonella e Vaglio Alessandra, quali eredi dell'originario opponente. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Con il primo motivo, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 21 TUF e degli artt. 28 e 29 del regolamento Consob n. 11152/98, degli artt. 1362, 13634e 1337 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., ee omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., perché erroneamente secondo la Corte d'appello, la polizza in concreto sottoscritta da Vaglio Sebastiano non copriva per intero il rischio del mancato rimborso del capitale investito.
Ad avviso della banca, applicando gli ordinari principi di ermeneutica contrattuale, il rischio avente ad oggetto la vita dell'assicurato era stato assunto dall'Assicuratore, perché era previsto il pagamento di un determinato capitale alla morte dell'assicurato agli aventi diritto o beneficiari.Con il secondo motivo, la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 4 comma 2 del DM n. 55/14 e dell'art. 91 c.p.c., avendo la Corte d'appello erroneamente liquidato il compenso, per ciascuna parte appellata, pur essendo stata ciascuna di essjt rappresentata e difesa da un unico difensore.
Il primo motivo è infondato, in quanto secondo la ricorrente, la Corte di appello non aveva considerato che, con il contratto, la banca si assumeva il rischio di performance del fondo oggetto d'investimento, in quanto era in ogni caso garantito il rimborso dell'intero capitale sottoscritto, sicché il contratto stesso aveva natura assicurativa e non finanziaria. Senonché si rileva che in forza del collegamento - ben evidenziato dalla Corte d'appello - con l'apertura di credito in conto corrente, garantito da pegno su polizza, finiva Lffl gravare sul cliente anche il rischio di performance del fondo, mercé gli interessi passivi sul finanziamento che l'investitore era tenuto a pagare in ogni caso, ma venivano riassorbiti solo nel caso di performance positiva del fondo.
Il secondo motivo è fondato, in quanto in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la ratio della disposizione di cui al menzionato art. 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c. (Cass. n. 25803/17).
Ciò che, invece, è errato in diritto nella argomentazione difensiva del ricorrente è che tale maggiorazione sia applicabile solo nel caso di esame di particolari situazioni di fatto o di diritto. In accoglimento del secondo motivo, nei sensi di cui in motivazione, rigettato il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito liquida per il giudizio di appello l'importo di C 5.000,00 per onorari, oltre C 500,00 per ciascuna parte ulteriore alla prima, oltre esborsi come da sentenza di appello. Attesa la soccombenza reciproca, compensa le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEAccoglie il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione e rigetta il primo, cassa, quindi, la sentenza impugnata e decidendo nel merito liquida per il giudizio di appello C 5.000,00, per onorari, oltre C 500,00 per ciascuna parte ulteriore alla prima, oltre esborsi come da sentenza di appello. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di c