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Ordinanza — n. 189/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming nullity of bank account clauses due to missing full account statements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 189/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court rejected the appellant's request to partially nullify a bank account contract and recalculate the balance. The appellant argued that without complete accounting documents, the final balance could not be determined, while the bank relied on partial statements starting from the account's opening date. The court ruled that partial statements are sufficient when calculations begin from the initial statement, rejecting the requirement for full historical records.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2697 c.c.; Art. 1418 c.c.: In bank current account disputes, once invalid interest clauses are excluded, the final balance must be recalculated using partial statements starting from the account's opening date, as full historical documentation is not strictly required if the calculation base is established.

Parole chiave

Generato dall'IA
bank current account partial nullity balance recalculation accounting documents interest capitalization appellate review unjust enrichment obbligo di restituzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2697 c.c.
Art. 1418 c.c.
Art. 13, comma 14, del d.p.r. n.115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 9526/19
Cass., n. 11543/19
Sez. Un., n. 26242/2014
Sez. Un., n. 26242/2014).
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Testo completo

7 ORDINANZA sul ricorso 11870/2017 proposto da: Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappres. pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale di Villa Grazioli n.15, presso lo studio dell'avvocato Gargani Benedetto, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- Carlo Costa Marras s.r.I., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in Roma, in via Vallisneri n.11, presso lo studio dell'avvocato Cecere Stefano, che la rappresenta e difende, unitamente all'avvocato Cagetti Dino, con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - I avverso la sentenza n. 841/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 09/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2021 dal Cons. rel. dott.

CAIAZZO ROSARIO. RILEVATO CHE La Carlo Costa Marras s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Cagliari Intesa SP s.p.a. e la Banca di credito sardo s.p.a., chiedendo che fosse accertata la nullità parziale del contratto di conto corrente, con la conseguente rideterminazione del saldo finale. Al riguardo, l'attrice, premesso che dagli anni settanta fino al 2003 aveva ottenuto dal Banco di Napoli (cui era succeduta la Banca di credito sardo quale suo avente causa nei rapporti accesi) un'apertura di credito, esponeva che nell'esecuzione del rapporto l'istituto di credito aveva applicato la capitalizzazione trimestrale e la commissione di massimo scoperto, producendo gli estratti-conto dall'1.1.95 sino all'estinzione del conto, chiedendo dunque la condanna dei convenuti alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte.

Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che senza la produzione del contratto di conto corrente non sarebbe stato possibile verificare la validità delle clausole da esso previste e che, in mancanza della completa documentazione contabile, non sarebbe stato altresì possibile determinare il saldo del conto depurato dalle clausole contrattuali eventualmente nulle, né disporre la restituzione dell'indebito. La società propose appello che, con sentenza del 5.1.17, la Corte territoriale accolse parzialmente, condannando Intesa SP, già Banco di Credito Sardo s.p.a., alla restituzione della somma di euro 39.637,32 oltre interessi legali dalla domanda.

Al riguardo, la Corte osservò che: la società appellante aveva dimostrato, producendo la documentazione contabile relativa al periodo successivo all'1.1.95, con allegata c.t.p., la stipula di un contratto di conto corrente per fatti concludenti, non vigendo all'epoca l'obbligo della forma scritta, nonché l'applicazione di anatocismo trimestrale, della commissione di massimo scoperto e la liquidazione degli interessi secondo gli usi su piazza; l'incompletezza della documentazione contabile non precludeva la determinazione del saldo finale del conto corrente bancario, attraverso un calcolo che muoveva dal primo estratto-conto prodotto dell'1.1.95; i convenuti non avevano dimostrato l'avvenuto adeguamento delle condizioni contrattuali in conformità della delibera Cicr del 9.2.20; la banca convenuta non aveva altresì dimostrato la sussistenza di un conto corrente affidato; era condivisibile la c.t.u. nel ricalcolo del saldo.

Intesa Sp s.p.a. ricorre in cassazione con quattro motivi. La Carlo Costa Marras s.r.l. resiste con controricorso. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli art.2697 c.c., e 112 c.p.c., per aver la Corte d'appello accolto la domanda di restituzione pur in mancanza del contratto di conto corrente, incorrendo in ultrapetizione consistente nel fatto che, pur in presenza di una domanda di nullità del contratto per difetto di forma scritta, avrebbe dichiarato la nullità di alcune sue clausole ritenendo che il contratto potesse essere stipulato anche per fatti concludenti essendo anteriore all'entrata in vigore della normativa di trasparenza bancaria.

Inoltre la Corte d'appello avrebbe illegittimamente dichiarato la nullità delle clausole contrattuali, pur in difetto di prova, ossia della indispensabile produzione del contratto che le conteneva. Il motivo è inammissibile quanto alla censura di ultrapetizione, non risultando dalla sentenza impugnata che la declaratoria di nullità fosse stata richiesta dall'attrice per difetto della forma scritta, né chiarendo il ricorso come e in quale atto la medesima attrice avesse effettivamente posto la questione in tali termini. In ogni caso, non è configurabile l'ultrapetizione essendo la nullità rilevabile d'ufficio, anche per ragioni diverse da quelle indicate dall'attore (per tutte, Cass.

Sez. Un., n. 26242/2014). Il motivo è altresì inammissibile quanto alla seconda doglianza, non essendo censurata la ratio decidendi, idonea di per sé a giustificare la decisione della Corte d'appello, secondo cui l'applicazione di interessi a un tasso determinato genericamente secondo gli usi su piazza, della capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto era pacifica in causa, non avendola contestata la banca, la quale si era limitata a protestarne la legittimità. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2967 e 2934 ss., c.c., per avere la Corte d'appello affermato, in ordine all'eccezione delle banche convenute sulla prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali, la sussistenza di un indimostrato fido bancario da cui sarebbe scaturito il carattere meramente ripristinatorio delle rimesse della correntista.

La Corte territoriale effettivamente parla, in un passaggio della motivazione, della "presunta funzione ripristinatoria dei versamenti eseguiti, come nella fattispecie in esame, su un conto corrente affidato"; non è chiaro però a quale fine formuli tale considerazione e quale rilevanza essa abbia nell'economia della motivazione. La ricorrente la collega, come si è visto, alla decorrenza della prescrizione; di una tale eccezione, però, la sentenza impugnata non fa parole, né la ricorrente chiarisce se e come la stessa sia stata sollevata nel giudizio di merito.

Deve perciò concludersi per la novità - e dunque inammissibilità - della questione.Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., per aver la Corte d'appello ritenuto sufficienti gli estratti-conto parziali, sostenendo che invece, in ogni caso, l'attore in ripetizione dell'indebito deve produrre gli estratti-conto integrali, altrimenti la determinazione del saldo finale del conto sarebbe impossibile. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità di talune pattuizioni relative agli interessi a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso la produzione in giudizio dei relativi estratti a partire dalla data della sua apertura; non trattandosi tuttavia di prova legale esclusiva, all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista (Cass., n. 9526/19; n. 11543/19).

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha correttamente affermato che la produzione degli estratti integrali da parte della società correntista attrice non fosse necessaria nel caso di calcolo del saldo partendo da quello iniziale del primo degli estratti conto prodotti elaborati dalla banca, pur nella mancanza di alcuni, sulla base della documentazione contabile oggetto della c.t.u. Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.1418 c.c., per aver la Corte d'appello ritenuto la nullità delle clausole di applicazione della commissione di massimo scoperto.

Il motivo è inammissibile perché una tale statuizione non è contenuta nella sentenza impugnata, la quale ha dichiarato la nullità della sola capitalizzazione delle commissioni di massimo scoperto, come si evince chiaramente dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza impugnata.Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 5200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma lquater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma lbis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di cons