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Ordinanza — n. 40/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal after client withdraws, extinguishing proceedings with cost compensation under CPC articles 390 and 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the proceedings extinguished with cost compensation following the client's withdrawal of the appeal and acceptance of the counterparty's withdrawal. Although the client had initially argued that a mortgage was granted gratuitously and lacked context with the debt's origin, the procedural posture shifted entirely upon the filing of the withdrawal acts. The court ruled that the conditions for extinguishing the lawsuit under the Civil Procedure Code were met, thereby terminating the case without further examination of the substantive merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; When both parties withdraw their appeals or counter-appeals, the proceedings are extinguished with compensation of costs, regardless of the prior substantive arguments regarding the validity of security interests.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of proceedings compensation of costs Civil Procedure Code mutual withdrawal Cassation decision mortgage validity opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
raddoppio del contributo unificato, essendo la ratio del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13636/2015
contributo unificato) quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame, non anche per quella sopravvenuta (ex multis, Cass. n. 13636/2015, n.
Cass. n. 3542/2017
Cass. n. 15996/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18769/2016 proposto da: Bacco S.p.a. (ora Cambielli Edilfriuli S.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monte Santo n.68, presso lo studio dell'avvocato Iasonna Stefania, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Toffoletto Antonio, giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro Fallimento Easy Light Impianti S.r.l., in persona del curatore dott.ssa Fiori Maria Franziska, elettivamente domiciliato in Roma, Via Premuda n.6, presso lo studio dell'avvocato Marrapodi Ivan, rappresentato e difeso dall'avvocato Alibrandi Anna, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore; - controricorrente - avverso il decreto del TRIBUNALE Di PORDENONE, depositato il 20/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2021 dal cons. Paola VELLA.

Rilevato che: - Bacco S.p.a. ha proposto due motivi di ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Tribunale di Pordenone ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del Fallimento Easy Light Impianti S.r.l., tesa al riconoscimento della prelazione ipotecaria negata sul credito ammesso, rilevando, in accoglimento dell'eccezione del curatore ex art. 66 I.fall., che l'atto di concessione dell'ipoteca era a titolo gratuito, in quanto non contestuale al sorgere del credito, e che era provato l'eventus damni, posto che alla data di iscrizione della garanzia la fallita aveva già numerosi debiti verso altri fornitori, come provato dalle risultanze dello stato passivo; - il Fallimento, per il quale si è costituito in corso di causa un nuovo difensore, ha resistito con controricorso; - in data 11 gennaio 2021 la Cambielli Edilfriuli S.p.a. (già Bacco S.p.a.) ha depositato atto di rinuncia al ricorso e atto di accettazione della rinuncia del controricorrente, entrambi notificati a mezzo pec.

Considerato che: - sussistono i presupposti per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese, a norma degli artt. 390 e 391 c.p.c.; - non ricorrono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, essendo la ratio del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di cons. Paola `,./ella est. contributo unificato) quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame, non anche per quella sopravvenuta (ex multis, Cass. n. 13636/2015, n. 3542/2017, n. 15996/2018).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese. Così deciso in Roma nella ca