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Ordinanza — n. 41995/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses lawyer's recusal request for entire collegium due to lack of proper authorization and late filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 41995/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the recusal request inadmissible because it was filed by a technical supporter rather than a qualified defender lacking a power of attorney. The petitioner argued the rapporteur violated the Constitution and improperly handled identical appeals, but the court found the procedural defects fatal. Consequently, the request was rejected and a fine of 250 euros was imposed on the petitioner.

Regesto Legislator

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Art. 41, 42 c.p.c.; Art. 380 bis, comma 1 c.p.c.: A recusal request must be filed by a party or their duly authorized defender; requests submitted by non-lawyer supporters without a power of attorney are inadmissible.

Parole chiave

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recusal request technical supporter power of attorney collegium recusal procedural inadmissibility difetto di legittimazione del ministero pubblico eccezione di incostituzionalità allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 41 c.p.c.
Art. 42 c.p.c.
Art. 380 bis, comma 1 c.p.c.
Art. 51, comma 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3018/21
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sull'istanza di ricusazione proposta dal dott. Lamberto Roberti nel corso del giudizio iscritto al n. r.g. 13154/2021 proposto da: ACCORNERO STEFANIA, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Lamberto Roberti, Via Bonini, n. 138, Pesaro, con indirizzo pec lamberto.roberti@pec.perind.it ; - ricorrente - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO. Rilevato che: Lamberto Roberti, nella dichiarata qualità di "supporto tecnico- costituzionale del ricorso N.R.G. 13154/21 della signora Stefania Accornero", rivolto alle sezioni unite civili, e intitolato "regolamento necessario di giurisdizione e competenza, ex artt. 41 -42 cod.proc.civ.", per la trattazione del quale era stata fissata l'adunanza in camera di consiglio del 26 ottobre 2021, ha fatto pervenire nella medesima data istanza di ricusazione dell'intero collegio delle sezioni unite civili, "pur conoscendo il nominativo del solo relatore dott.

Alberto Giusti"; a sostegno dell'istanza ha riferito di aver denunciato per attentato alla Costituzione il relatore, cons. Alberto Giusti, per aver redatto due provvedimenti, specificamente la sentenza n. 19370/19 e la decisione resa dall'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo del 12 maggio 2019; a tanto ha aggiunto che, con provvedimento, anch'esso a suo avviso illegittimo ex art. 51, comma 3, c.p.c., reso dal primo Presidente, è stata rigettata l'istanza di riunione di ventuno ricorsi identici, di modo che soltanto quello proposto da /í'/1 Stefania Accornero è stato avviato a trattazione dinanzi alle sezioni unite quando, in base alle disposizioni tabellari, "si rinveniva il collegio consono alla dichiarazione di inammissibilità che già il relatore aveva previsto ex art. 380 bis 1 c.p.c.,"; e ciò "al fine di poter, in base a questa pronuncia, fornire a tutti i relatori degli altri ricorsi il supporto per dichiararli a loro volta inammissibili";

è stata quindi fissata l'adunanza della Corte, successivamente alla quale il dott. Lamberti ha fatto pervenire ulteriore memoria e documentazione. Ric. 2021 n. 13154 sez. SU - ud. 23-11-2021 -2- Considerato che: l'istanza è inammissibile perché non è stata proposta dalla parte, ma da soggetto che neanche riveste la qualità di difensore, essendo sfornito della relativa procura (in termini, da ultimo, Cass. n. 3018/21); e inammissibili, oltre che tardive, sono le produzioni successive; sussistono i presupposti per condannare l'istante alla pena pecuniaria di euro 250,00.

Per questi motivi dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante alla pena pecuniaria di euro 250.00. Così deciso in