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Ordinanza — n. 40544/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming administrative court exceeded jurisdiction by interpreting settlement terms.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 40544/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the Council of State exceeded its jurisdiction by interpreting a 2012 settlement agreement. The cooperative argued the administrative court improperly integrated the agreement's content rather than relying on the explicit transactional recognition of rights. The court ruled that evaluating the validity of acts interrupting prescription and interpreting the settlement's scope constitutes proper judicial power, not an external violation of jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 362 c.p.c.; 110 d.lgs. n. 104/2010: The court's assessment of whether acts interrupt prescription or the interpretation of a settlement agreement regarding rights constitutes an exercise of judicial power, not a violation of external jurisdictional limits.

Parole chiave

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administrative jurisdiction limits prescription interruption acts settlement agreement interpretation external vs internal limits judicial power exercise revisione delle prestazioni d'invalidità accredito per compiti assistenziali assistenza ulteriore

Disposizioni normative citate

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Art. 362 c.p.c.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice amministrativo d'appello la Cooperativa sociale e di lavoro operatori sanitari associati - OSA propone ora ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c., affidato ad unico motivo.
110 d.lgs. n. 104 del 2010
27-04-2021 -2- Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt.362 c.p.c., 110 d.lgs. n. 104 del 2010.
art. 362 c.p
Avverso la suindicata pronunzia del giudice amministrativo d'appello la Cooperativa sociale e di lavoro operatori sanitari associati - OSA propone ora ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c., affidato ad unico motivo.
art. 2944 c.c
Lamenta, ancora, che «al contrario di quanto statuito in sentenza, dalla data della stipula dell'accordo transattivo con cui l'Asl ha riconosciuto il credito di OSA ( 19 marzo 2021 ) si sono verificati gli effetti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 2944 del Codice Civile».
art. 111 Cost
Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 10/11/2020, n. 25208
Cass., Sez. Un., 10/11/2020, n. 25208.
Cass., Sez. Un., 4/6/2021, n. 15573
altresì Cass., Sez. Un., 4/6/2021, n. 15573; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 5/6/2018, n. 14438
15573; Cass., Sez. Un., 5/6/2018, n. 14438; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 16/2/2007, n. 3615
14438; Cass., Sez. Un., 16/2/2007, n. 3615; Cass., Sez.
Cass., Sez. Un., 19/7/2013, n. 17660
3615; Cass., Sez. Un., 19/7/2013, n. 17660 ), e per altro verso dell'asseritamente erronea interpretazione al riguardo da parte di tale giudice del suindicato accordo transattivo ( cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., :Sez.
Cass., Sez. Un., 18/10/2012, n. 17842
Cass., Sez. Un., 30/11/2021, n. 37552
Cass., Sez. Un., 30/11/2021, n. 37552;
Cass., Sez. Un., 14/9/2020, n. 19085
Cass., Sez. Un., 14/9/2020, n. 19085 ).
Cass., Sez. Un., 5/6/2018, n. 14437
30526; Cass., Sez. Un., 5/6/2018, n. 14437; Cass., Sez.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3295-2020 proposto da: COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - 0.S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 26- B, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO BRUGNOLETTI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AZIENDA USL ROMA 1 (già Azienda USL Roma E), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GRAZIOLI 5, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA RUSSO VALENTINI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3902/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 11/06/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere LUIGI ALESSANDRO SCARANO; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari il ricorso inammissibile. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza dell'11/6/2019 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha respinto il gravame interposto dalla Cooperativa sociale e di lavoro operatori sanitari associati - OSA in relazione alla pronunzia Tar Lazio 14/3/2018, di rigetto della domanda in origine monitoriamente azionata nei confronti dell'Azienda unità sanitaria locale Roma 1 di pagamento di somma a titolo di «compenso revisionale per il contratto di assistenza domiciliare infermieristica stipulato il 28 marzo 2003» e di «compenso revisionale per il contratto di assistenza riabilitativa stipulato il 18 dicembre 2003».

Avverso la suindicata pronunzia del giudice amministrativo d'appello la Cooperativa sociale e di lavoro operatori sanitari associati - OSA propone ora ricorso per cassazione ex art. 362 c.p.c., affidato ad unico motivo. Resiste con controricorso l'Ausl Roma 1 ( già Azienda Usi Roma E ). Con conclusioni scritte del 22/3/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ric. 2020 n. 03295 sez. SU - ud. 27-04-2021 -2- Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt.362 c.p.c., 110 d.lgs. n. 104 del 2010. Si duole che il Consiglio di Stato abbia «violato i limiti esterni della propria giurisdizione, invadendo la sfera di attribuzione riservata alla Pubblica Amministrazione», avendo «rigettato l'appello sulla base non di quanto definito dall'Ausl Roma 1 con l'accordo transattivo sottoscritto con OSA in data 19 marzo 2013, bensì mediante un'illegittima integrazione del contenuto di detto accordo».

Lamenta che «laddove ha statuito in sentenza che l'accordo transattivo concluso nel marzo 2012 non rappresentasse, da parte dell'Ausl Roma 1, un espresso "riconoscimento del diritto altrui ai sensi dell'art. 2944 c.c."» il Consiglio di Stato ha «totalmente pretermesso l'attività amministrativa già definita dall'Ausl Roma 1 e così violato i limiti esterni della propria giurisdizione», avendo in tal modo «integrato l'attività amministrativa e fornito all'accordo transattivo un "nuovo" ( auto-confezionato ) contenuto con cui poi ha fondato il rigetto dell'appello».

Lamenta, ancora, che «al contrario di quanto statuito in sentenza, dalla data della stipula dell'accordo transattivo con cui l'Asl ha riconosciuto il credito di OSA ( 19 marzo 2021 ) si sono verificati gli effetti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 2944 del Codice Civile». Il ricorso è inammissibile. Come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare, l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'art. 111 Cost. sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito è configurabile solo allorquando l'indagine svolta non sia rimasta nei limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato ma sia stata strumentale a una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, esprima una Ric. 2020 n. 03295 sez.

SU - ud. 27-04-2021 -3- volontà dell'organo giudicante che si sostituisca a quella dell'amministrazione, nel senso che, procedendo ad un sindacato di merito, si estrinsechi in una pronunzia autoesecutiva, intendendosi per tale quella che abbia il contenuto sostanziale e l'esecutorietà stessa del provvedimento sostituito, senza salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa ( v. Cass., Sez. Un., 4/2/2021, n. 2605; Cass., 8/10/2020, n. 21720; Cass., Sez. Un., 9/9/2020, n. 18671; Cass., Sez. Un., 10/9/2019, n. 22568; Cass., Sez.

Un., 26/11/2018, n. 30526; Cass., Sez. Un., 5/6/2018, n. 14437; Cass., Sez. Un., 9/4/2018, n, 8720; Cass., Sez. Un., 9/4/2018, n. 8719. V. altresì Cass., Sez, Un., 2/5/2018, n. 10440; Cass., Sez. Un., 21/2/2017, n. 4395; C:ass., 5/9/2013, n. 20360; Cass., Sez. Un., 28/4/2011, n. 9443 ). Si è per altro verso posto in rilievo che l'eccesso di potere altresì denunziabile con ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione va invero riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione ( che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale ) o difetto relativo di giurisdizione ( riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici ), e in coerenza con la relativa nozione posta da Corte Cost. n. 6 del 2018 ( che non ammette letture estensive neanche limitatamente ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento ) tale vizio non è configurabile in relazione ad errores in procedendo ed errores in iudicando, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del Ric. 2020 n. 03295 sez.

SU - ud. 27-04-2021 -4- potere giurisdizionale del giudice amministrativo e dei giudici speciali bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo ( cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 4/2/2021, n. 2605; Cass., Sez. Un., 14/12/2020, n. 28385; Cass., Sez. Un., 19/11/2020, n. 26387; Cass., Sez. Un., 28/10/2020, n. 23751; Cass., Sez. Un., 6/7/2019, n. 18079; Cass., Sez. Un., 20/3/2019, n. 7926 ). Orbene, le suindicate ipotesi non ricorrono invero nella specie. L'odierna ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto infondata la propria pretesa ai compensi revisionali per l'assistenza domiciliare infermieristica e riabilititativa espletata giusta contratti stipulati nel 2003 in ragione della ravvisata relativa estinzione per decorso dei relativi termini di prescrizione, nonché argomentando dall'esclusione che l'emissione di fatture per le prestazioni eseguite possa integrare idoneo atto d'interruzione della prescrizione, e, per altro verso, che l'«:accordo transattivo del 19 marzo 2012» possa nella specie considerarsi deponente per l'implicita rinunzia ad eccepire la prescrizione.

Trattasi di doglianze concernenti l'asseritamente erronea valutazione effettuata dal giudice attributario del potere di cognizione della pretesa degli atti considerati ai fini della relativa idoneità a interrompere la prescrizione del diritto azionato ( cfr. Cass., Sez. Un., 10/11/2020, n. 25208. Cfr. altresì Cass., Sez. Un., 4/6/2021, n. 15573; Cass., Sez. Un., 5/6/2018, n. 14438; Cass., Sez. Un., 16/2/2007, n. 3615; Cass., Sez. Un., 19/7/2013, n. 17660 ), e per altro verso dell'asseritamente erronea interpretazione al riguardo da parte di tale giudice del suindicato accordo transattivo ( cfr., con riferimento a differente ipotesi, Cass., :Sez.

Un., 18/10/2012, n. 17842). Doglianze concernenti l'affermata negazione in concreto della tutela richiesta relativamente alla situazione soggettiva azionata, e pertanto il modo di esercizio della giurisdizione speciale in ragione Ric. 2020 n. 03295 sez. SU - ud. 27-04-2021 -5- * dall'asseritamente erronea interpretazione di norme sostanziali o processuali, il che costituisce invero il proprium della funzione giurisdizionale e non integra di per sé la violazione dei limiti esterni della giurisdizione ( cfr. Cass., Sez. Un., 30/11/2021, n. 37552;

Cass., Sez. Un., 14/9/2020, n. 19085 ). Nell'impugnata sentenza il giudice amministrativo ha nella specie fatto invero applicazione dei propri poteri, la dedotta erroneità delle operate valutazioni al riguardo attenendo invero propriamente alla concreta estrinsecazione della potestà giurisdizionale, e quindi ai relativi limiti interni ( cfr. Cass., Sez. Un., 5/6/2018, n. 14437 ). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis