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Ordinanza Interlocutoria — n. 39786/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends proceedings due to new settlement agreement resolving creditor claims against insolvent agricultural consortium.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 39786/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the cassation proceedings to verify if the remaining legal interest in the case persists. The creditors had challenged the provisional exercise of the insolvent consortium's activities and the liquidator's appointment, arguing violations of equal creditor treatment and administrative inaction. However, new evidence showed the competent regional official revoked the provisional measures and the liquidator, and a new liquidator reached a satisfactory settlement agreement paying the creditors.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.c.; Art. 377 c.p.c.: When a new factual development, such as a settlement agreement resolving the underlying dispute, eliminates the remaining legal interest in the proceedings, the court must suspend the case to verify the necessity of continuing the litigation.

Parole chiave

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legal interest in proceedings settlement agreement insolvency liquidation suspension of proceedings equal creditor treatment administrative inaction cassation appeal opposizione al precetto esecutivo
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21498-2020 proposto da: CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI CATANIA E MESSINA, in Liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio, in persona del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONINO SALTALAMACCHIA; - ricorrente - contro PAVONE SIMONA, PAVONE ANTONIO, elettivamente domiciliatisi in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 173, presso lo studio dell'avvocato HARALD BONURA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIA VENTURA; - controricorrenti - contro ASSESSORATO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore pro tempore, elettivamente domiciliatosi in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - resistente - nonché contro REGIONE SICILIANA - SERVIZIO I VIGILANZA CONSORZI DI BONIFICA, CONSORZI AGRARI; - intimata - avverso la sentenza n. 323/2020 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 26/05/2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere ANGELINA-MARIA PERRINO; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale LUISA DE RENZIS, il quale chiede che le Sezioni Unite respingano il ricorso. Rilevato che: - emerge dalla narrativa della sentenza impugnata che Antonio Pavone e Simona Pavone, titolari di un credito nei confronti del Consorzio agrario interprovinciale di Catania in liquidazione coatta amministrativa, chiesero la revoca dell'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa, nonché la revoca dell'incarico del commissario (A:1k_ Ric. 2020 n. 21498 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -2- liquidatore pro tempore perché, sostennero, costui aveva reiteratamente violato la par condicio creditorum, commettendo irregolarità talmente gravi da rendere obbligatorio l'intervento dell'autorità di vigilanza; - a fronte dell'inerzia dell'amministrazione, i due istanti impugnarono il silenzio, ma il Tar per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte inammissibile per carenza dei presupposti di esercizio dell'azione avverso il silenzio; - il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha, invece, accolto il successivo appello proposto da Antonio Pavone e Simona Pavone, per entrambi i profili di soccombenza.

Sicché, per un verso, ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa perché ha ravvisato, in quella vantata dagli appellanti, una situazione di interesse legittimo al corretto esercizio dei poteri degli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa, coinvolti nel caso in esame. Per altro verso, ha riscontrato il silenzio inadempimento impugnabile dell'amministrazione, derivante dalla violazione del dovere d'intervento dell'autorità di vigilanza, scaturente dall'inosservanza dell'obbligo incombente sul commissario liquidatore di concludere la procedura di liquidazione coatta entro il termine prestabilito; - contro questa sentenza propone ricorso il Consorzio agrario interprovinciale di Catania e Messina in liquidazione coatta amministrativa per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, che illustra con memoria, cui Antonio Pavone e Simona Pavone replicano con controricorso, che pure illustrano con memoria.

Considerato che: - con memoria depositata in prossimità dell'udienza Antonio Pavone e Simona Pavone hanno riferito che, con provvedimenti n. 124/GAB dell'i dicembre 2020 e n. 5/GAB del 12 febbraio Ric. 2020 n. 21498 sez. SU - ud. 23-11-2021 -3- 2021 l'assessore competente della Regione Sicilia ha disposto sia la revoca dell'esercizio provvisorio, sia la revoca del commissario liquidatore e che col nuovo commissario liquidatore è intervenuto accordo transattivo pienamente soddisfacente; - con memoria anch'essa depositata in prossimità dell'udienza, tuttavia, il Consorzio, pur dando atto della definizione negoziata che ha condotto al pagamento di euro 305.000 in favore dei creditori Pavone, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; - occorre verificare quali siano i margini residui d'interesse nella prosecuzione del giudizio.

Per questi motivi dispone che le parti interloquiscano sulla permanenza dell'interesse a proseguire il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma il 23 novembre 2021. il Presidente IL C A