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Ordinanza — n. 39690/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to client's formal withdrawal of the legal action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39690/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings following a formal withdrawal by the client. The appellant, Zecchino Francesco, had previously challenged a Council of State order regarding a material error correction request but subsequently submitted a joint act of renunciation on October 6, 2021. The court ruled that this voluntary abandonment of the case legally terminated the litigation without the need to address the merits or litigant fees.

Regesto Legislator

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Art. 391 u.c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the proceedings and precludes any further examination of the case or the imposition of litigation costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs waiver unified contribution insolvency Cassazione ordinanza ritiro della domanda di revisione correzione di errore materiale censure procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 u.c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
c.p.c.; non sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23175/2015
228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. 23175/2015 e Cass.19071/2018, Cass.
Cass. 19071/2018
Cass. s.u. 31759/2019
23175/2015 e Cass.19071/2018, Cass. s.u. 31759/2019).
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Testo completo

tro decisioni di ORDINANZA giudici speciali - RINUNCIA Sul ricorso n. 25027-2020 proposto da: ZECCHINO FRANCESCO., rappr. e dif. dagli avv. Orazio Abbamonte orazioabbamonte@pec.giuffre.it e Guido Ceccarelli, così elett. dom. presso la PEC del primo, come da procura in calce all’atto -ricorrente– Contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 25027/2020 Numero sezionale 500/2021 LOSITO MARIA, rappr. e dif. dagli avv. Numero di raccolta generale 39690/2021Aldo Loiodice Data pubblicazione 13/12/2021 loiodice.aldo@avvocatibari.legalmail.it, Antonio Palma antoniopalma1@avvocatinapoli.legalmail.it, Isabella Loiodice loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it, elett. dom. presso la PEC del primo presso lo studio legale in Roma, via Ombrone n.12 pal.B, come da procura in calce all’atto -controricorrente- e nei confronti di ISTITUTO UNIVERSITARIO SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI in persona del Rettore p.t. -intimato- per la cassazione della ordinanza Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 8660/2019, dep. 20.12.2019, in R.G. n. 618 del 2018; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale dott.

Carmelo Sgroi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; visto il successivo atto di rinuncia ad istanza e sottoscrizioni congiunte dep. il 6.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26.10.2021 dal consigliere relatore dott. Massimo Ferro; FATTI DI CAUSA Considerato che:

1. il ricorrente ha impugnato la ordinanza Consiglio di Stato, Sezione Sesta, n. 8660/2019, dep. 20.12.2019, in R.G. n. 618 del 2018 con cui è stata dichiarata inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale di altra ordinanza (n.7730/2019, in R.G. n. 618 del 2018) della stessa Sezione;

2. lo stesso ricorrente ha deposito atto di rinuncia il 6 ottobre 2021, sottoscritto sia dalla parte che dai propri difensori, oltre che dai difensori del controricorrente, tutti muniti di idonea procura all’istanza e con attestazione di conformità della rinuncia all’atto originale su supporto analogico; ricorso n. 25027/2020 - sez. S.U. ad. 26.10.2021 pagina 2 di 3 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a :

D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b 6 5 2 f e a b a c 1 a 9 8 0 2 f 2 0 d a a 4 5 4 d b 6 4 b b Numero registro generale 25027/2020 Numero sezionale 500/2021 3. va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio e Numero di raccolta generale 39690/2021non v’è luogo a Data pubblicazione 13/12/2021 provvedere sulle spese di lite ai sensi dell’art.391 u.co. c.p.c.; non sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. 23175/2015 e Cass.19071/2018, Cass. s.u. 31759/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, giusta il comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2021 il Presidente dott. Pasquale D’Ascola ricorso n. 25027/2020 - sez. S.U. ad. 26.10.2021 pagina 3 di 3 F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : D ' A S C O L A P A S Q U A L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a