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Ordinanza — n. 38979/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished by withdrawal due to prior final judgment on merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38979/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant formally withdrew the request before the hearing. The appellant had previously lost the summary judgment at the Court of Accounts, which had already ruled in her favor regarding the return of incompatible earnings. The Court held that the withdrawal was valid under Article 390 of the Code of Civil Procedure, rendering the appeal moot as the underlying dispute was already resolved.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; The cassation appeal is extinguished by the party's formal withdrawal when the case has already been definitively decided on the merits in a prior proceeding, rendering the appeal devoid of interest.

Parole chiave

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cassation appeal extinguishment withdrawal of appeal surrender of interest prior final judgment summary procedure Court of Accounts incompatible private duties public servant compensation compensazione della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia, Ric.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
- Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1- quater del d.P.R.
art. 390 c.p
Trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia, Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
Cass., S.U., 8 maggio 2017, n. 11139
- Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti (tra le tante, Cass., S.U., 8 maggio 2017, n. 11139;
Cass., S.U., 27 dicembre 2016, n. 26995
Cass., S.U., 27 dicembre 2016, n. 26995).
Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175
Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071
23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17953-2020 proposto da: COLUMBU MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell'avvocato FABIO PISANI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICA PORCU; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 17953/2020 Numero sezionale 558/2021 Numero di raccolta generale 38979/2021 PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO Data pubblicazione 07/12/2021 MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; - controricorrente - nonchè contro PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA; - intimato - avverso la sentenza n. 363/2019 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE - ROMA, depositata il 16/10/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere ENZO VINCENTI; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di cassazione vogliano rigettare il ricorso. RITENUTO CHE: 1. – Con atto di citazione, notificato nel luglio del 2016, la Procura regionale della Corte dei conti per la Sardegna convenne in giudizio, dinanzi alla competente Sezione regionale, Maria Columbu, in qualità di dipendente pubblico, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2009 e il 29 giugno 2010, della Provincia di Nuoro, al fine di ottenere condanna al risarcimento del danno, forfettizzato in euro 23.327,00, per l’omesso riversamento, in favore di detta amministrazione, dei compensi percepiti – in costanza di rapporto di pubblico impiego – in forza di incarichi privati non autorizzati ai sensi dell’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001. 2.

– Con sentenza n. 18/2017, l’adita Sezione regionale declinò la giurisdizione nei confronti del giudice ordinario. Ric. 2020 n. 17953 sez. SU - ud. 23-11-2021 -2- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 17953/2020 Numero sezionale 558/2021 Numero di raccolta generale 38979/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 3.

– Con decreto ingiuntivo n. 61/2018, la Provincia di Nuoro ottenne, altresì, la condanna alla restituzione delle somme percepite dalla Columbu nello svolgimento delle attività professionali incompatibili con lo status di dipendente pubblico. 4. – Con sentenza n. 363/2019, la Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello, in accoglimento del gravame interposto dalla Procura generale avverso la anzidetta sentenza n. 18/2017, dichiarava la giurisdizione del giudice contabile, dinanzi al quale era riassunto il giudizio. 5.

– Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Maria Columbu, affidando le sorti dell’impugnazione ad unico motivo di giurisdizione. Ha resistito con controricorso la Procura Generale presso la Corte dei conti. In prossimità dell’adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che, con sentenza n. 341/2021, il giudizio riassunto, per effetto dell’impugnata sentenza n. 363/2019, dinanzi alla Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d’appello, è stato definito, con rito abbreviato, nel merito, avendo essa Columbu provveduto al riversamento dei compensi percepiti in costanza di rapporto di pubblico impiego.

CONSIDERATO CHE: 1. – Il presente giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. Difatti, prima dell'adunanza camerale, è stato depositato, e notificato al Procuratore generale della Corte dei conti, atto con il quale la ricorrente, tramite il proprio difensore munito di mandato speciale, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ad ottenere una pronuncia in questa sede. Trattasi, quindi, di rinuncia rituale, giacché soddisfa le condizioni poste dall'art. 390 c.p.c., non richiedendo la rinunzia, Ric. 2020 n. 17953 sez.

SU - ud. 23-11-2021 -3- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 5 6 d 6 c 0 d 8 f d 0 2 0 a 3 f 9 6 1 4 8 4 2 1 e 7 2 0 a b 0 Numero registro generale 17953/2020 Numero sezionale 558/2021 Numero di raccolta generale 38979/2021 nell’ambito del giudizio di legittimità, l’accettazione della controparte Data pubblicazione 07/12/2021 per essere produttiva di effetti processuali (tra le molte, Cass., 28 maggio 2020, n. 10140). 2. - Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in ragione della qualità di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti (tra le tante, Cass., S.U., 8 maggio 2017, n. 11139;

Cass., S.U., 27 dicembre 2016, n. 26995). 3. - Non sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto il raddoppio del contributo unificato ivi previsto si applica ai soli casi del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità (originaria) o d'improcedibilità, sicché non è applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (tra le molte: Cass. civ. 12 novembre 2015, n. 23175; Cass. civ. 18 luglio 2018, n. 19071). PER QUESTI MOTIVI dichiara l'estinzione del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 23 novembre 2021. Il Presidente (Guido Raimondi) Ric. 2020 n. 17953 sez. SU - ud. 23-11-2021 -4- F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 - F i r m a t o D a : C A M P O L I P A O L A F R A N C E S C A E m e s s o D