Cassation appeal dismissed due to appellant's withdrawal, extinguishing the process without need for acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the request. Although the opposing parties did not explicitly accept the withdrawal, the Court ruled that such acceptance is not required for the process to terminate. Consequently, no ruling on litigation costs was issued against the Public Prosecutor or the Region of Puglia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 390 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings regardless of the opposing party's acceptance, as the act is not conditional and the interest to contest the judgment ceases upon withdrawal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 18717 del 2020 promosso da: DECEMVIRALE Felice, rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco De Leonardis e Luca Di Felice, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Cola di Rienzo, n. 212; - ricorrente - contro PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTE- RO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, domiciliato presso l'Ufficio in Ro- ma, via Baiamonti, n. 25; - controricorrente - e nei confronti di REGIONE PUGLIA; - intimata - per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, n. 216/2019, depositata in segrete- ria il 7 novembre 2019.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2021 dal Consigliere Alberto Giusti. FATTI DI CAUSA 1. - La Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti, con sentenza in data 17 maggio 2017, ha condannato l'ing. Felice Decemvirale, nella sua qualità di dirigente del settore trasporti della Regione Puglia, al pagamento, in favore della Regione, della somma di euro 288.283,96, per avere espletato cinque incarichi ex- traistituzionali negli anni 2006-2009 in assenza della prescritta auto- rizzazione. 2. - La Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 7 novembre 2019, ha rigettato l'appello del Decemvirale. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d'appello, il Decemvirale ha proposto ricorso, con atto notificato il 7 luglio 2020, sulla base di un motivo.
I-la resistito, con controricorso, il Procuratore generale presso la Corte dei conti, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e per la declaratoria della giurisdizione della Corte dei conti. La Regione Puglia è rimasta intimata. 4. - Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bís.1 cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato, in data 20 aprile 2021, un atto di ri- nuncia al ricorso, previamente notificato, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.Il ricorrente ha anche prodotto, in prossimità della camera di con- siglio, una memoria, con la quale ha rappresentato che la rinuncia poggia su una proposta di accordo transattivo con la Regione, non ancora sottoscritto a causa di ritardi amministrativi.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Successivamente alla proposizione dell'impugnazione per cas- sazione, l'ing. Felice Decemvirale ha rinunciato al ricorso, dichiarando di non avervi più interesse. La dichiarazione di rinuncia è stata ritualmente notificata e depo- sitata in cancelleria. 2. - Sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l'estinzione del processo. A tale esito non è di ostacolo la mancata accettazione della rinun- cia da parte del controricorrente. Per costante giurisprudenza, infatti, la rinuncia al ricorso per cas- sazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accetta- zione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produtti- vo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato del- la sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a con- trastare l'impugnazione (Cass., Sez.
VI-Lav., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass., Sez. V, 28 maggio 2020, n. 10140). 3. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese nei confronti del Pro- curatore generale della Corte dei conti, stante la sua posizione di par- te solo in senso formale, e neppure nei confronti della Regione Puglia, essendo questa rimasta intimata.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del processo per intervenuta rinuncia. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2021. Il Presidente DEPO91