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Sentenza — n. 36897/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares jurisdiction over indemnity claim against Lazio Region and orders cost allocation against absent authority.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36897/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the ordinary judge's jurisdiction valid regarding the indemnity claim against the Lazio Region, overturning the lower court's lack of jurisdiction ruling. The appellant argued for jurisdiction based on the nature of the claim, while the lower court had previously dismissed it due to lack of standing. The court ruled that the future damage claim regarding purification costs is cumulative with the main claim and thus falls within the ordinary judge's competence, while also ordering the absent territorial authority to bear its own litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 101 c.p.c.; Art. 91 c.p.c.: The ordinary judge has jurisdiction over indemnity claims against public entities when the damage is cumulative with the main claim, and litigation costs cannot be awarded to a contumacious party who incurred no expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
giurisdizione ordinaria domanda di manleva danno futuro contumacia rifusione spese cumulo domande risarcimento danni inquinamento idrico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 101 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 1218 c.c
3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell'art.
art. 91 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Seconda, 14/03/1978, n. 1282
14-09-2021 -7- determinazione del valore della causa (Cass., Sez. Seconda, 14/03/1978, n. 1282).
Cass., Sez. Sesta, 19/06/2018, n. 16174
Cass., Sez. Seconda, 19/08/2011, n. 17432
16174; Cass., Sez. Seconda, 19/08/2011, n. 17432).
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso R.g. n. 35570/2019 proposto da: TALETE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Livio Andronico 25, presso lo studio dell'avvocato Giuseppe DI PIETRO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro Moira VILLANI, Anna CHIRICOZZI e Marcello MARIANELLO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Nazario Sauro 16, presso lo studio dell'avvocato Massimo PISTILLI, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - e contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata a Roma, Via Marcantonio Colonna 27 presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avvocato Rodolfo MURRA; - controricorrente - nonché contro AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE n. 1 LAZIO NORD- VITERBO; - intimata- avverso la sentenza n. 1086/2019 del TRIBUNALE di VITERBO, depositata il 16/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/09/2021 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi 1, 3 e 5; uditi gli avvocati Andrea GRECO per delega orale dell'avvocato Giuseppe DI PIETRO, Rodolfo MURRA e Riccardo CASINI per delega orale dell'avvocato Massimo PISTILLI.

FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 131/15, depositata il 30 dicembre 2014, Talete S.p.a. venne condannata dal Giudice di pace di Viterbo al pagamento di importi risarcitori, ciascuno inferiore a 5.000,00 euro (precisamente euro 700,00 ciascuno), in favore di Moira Villani, Anna Chiricozzi e Marcello Marianello, tre utenti dei servizi idrici forniti dalla predetta società nell'ambito della zona di competenza dell'ATO 1 Lazio Nord, per eccessivo quantitativo di arsenico nell'acqua, nonché alla riduzione dell'importo per costo di depurazione in misura del 50% in favore degli utenti attori e fu accolta la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della Regione Lazio, chiamata Ric. 2019 n. 35570 sez.

SU - ud. 14-09-2021 in causa unitamente all'Autorità d'Ambito 1 Lazio Nord Viterbo dalla Talete S.p.a.. Nelle more del giudizio di primo grado, la convenuta rinunciò alla domanda di nnanleva proposta nei confronti della ATO n. 1 Lazio Nord Viterbo, che accettò la rinuncia (senza che il Giudice adito provvedesse alla sua estromissione dal giudizio). La decisione di primo grado, appellata in via principale dalla Regione Lazio e in via incidentale dai predetti utenti, venne parzialmente riformata, con sentenza 1086/2019, pubblicata il 16 settembre 2019, dal Tribunale di Viterbo che dichiarò il difetto di giurisdizione del G.O. relativamente alla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti delle chiamate in causa, condannò la Talete S.p.a. a pagare a ciascuno degli attori, appellanti incidentali, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di euro 1.834,65 e, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di euro 300,00, oltre interessi in misura legale dalla data di quella decisione al saldo; accertò il diritto degli attori, appellanti incidentali, alla riduzione al 50% dei costi di depurazione indicati nella tariffa idrica da versare alla Talete S.p.a., fino a quando non sarebbe stata erogata acqua potabile; condannò la Talete S.p.a. alle spese di quel grado in favore degli appellanti incidentali, della Regione Lazio e dell'ATO Lazio Nord 1.

Avverso la sentenza d'appello Talete S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Hanno resistito con separati controricorsi la Regione Lazio e Moira Villani, Anna Chiricozzi e Marcello Marianello. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l'Autorità d'Ambito territoriale Ottimale n. 1 Lazio Nord Viterbo. Ric. 2019 n. 35570 sez. SU - ud. 14-09-2021 Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, essendo state ritenute sussistenti le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis del codice di procedura civile.

La società ricorrente ha depositato memorie. Con 0.1. n. 12591/21, depositata in data 12 maggio 2021, la Sesta Sezione Civile - 3 ha disposto la rimessione della causa a queste Sezioni Unite, investendo due dei motivi proposti (e precisamente il secondo e il terzo) questioni di giurisdizione alle medesime riservate. Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento dei motivi primo, terzo e quinto. Moira Villani, Anna Chiricozzi e Marcello Marianello hanno depositato memoria prima della pubblica udienza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

È preliminare l'esame del secondo motivo con il quale la ricorrente lamenta il difetto di giurisdizione del G.O. adito sul rilievo che gli attori avevano chiesto al Giudice di pace di Viterbo di disporre la riduzione della tariffa idrica, così ponendo in discussione la legittimità del potere autoritativo della P.A. in materia di sue scelte discrezionali. 1.1. Il motivo è infondato. Nella specie, come pure evidenziato dal P.G., l'attività di programmazione o di organizzazione del servizio complessivo di fornitura dì acqua posta in essere dalla P.A. costituisce solo il presupposto del non esatto adempimento delle obbligazioni gravanti sul gestore in forza del rapporto individuale di utenza e della domanda, di natura esclusivamente risarcitoria, proposta dagli utenti, come già statuito in altre controversie, sovrapponibili alla presente, che vedevano quale parte convenuta la medesima odierna ricorrente Ric. 2019 n. 35570 sez.

SU - ud. 14-09-2021 -4- (Cass., sez. un., 19/12/2018 n. 32780; Cass., Sez. Un., 21/12/2018, n. 33209; Cass., Sez. Terza, 18/09/2019, n. 23314). L'erogazione di acqua non conforme ai livelli di potabilità minimi costituisce, infatti, un inadempimento all'obbligazione, contrattualmente assunta, del gestore del servizio, imposta da norme di rango comunitario (art. 9, Direttiva CEE 3.11.1998, n.

83) e nazionale (art. 13, d.lgs. 2.2.2001, n. 31, che della norma sovranazionale costituisce attuazione) ed attiene, quindi, unicamente al rapporto di utenza. La giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente a sostegno del motivo in scrutinio (Cons. Stato, n. 3319/2013) non è conferente al caso all'esame, concernendo impugnative di ordinanze sindacali contingibili e urgenti con le quali era stata dichiarata la non potabilità delle acque e la loro inibizione al consumo umano, senza contestualmente prevedere la riduzione delle tariffe idriche; trattavasi, pertanto, di impugnative che contestavano direttamente l'esplicazione dei poteri amministrativi in materia.

2. Va, poi, esaminato il terzo motivo con il quale la ricorrente denuncia «violazione o falsa applicazione dell'art. 141 e ss. del T. U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), degli artt. 9, 12 e 13 del D.Lgs. 31/2001 ("Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano") e della 0.P.C.M. 3921/2011, rapportati all'art. 1218 c.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 360, n. 3, c.p.c.», avendo il Tribunale di Viterbo escluso la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento alla domanda di manleva rivolta dalla ricorrente avverso la Regione Lazio, pur essendo tale domanda riconducibile esclusivamente al rapporti civilistico fra tali parti.

Ric. 2019 n. 35570 sez. SU - ud. 14-09-2021 -5- 2.1. Il motivo di ricorso è fondato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio. Si osserva che la sentenza impugnata ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria sulla domanda di manleva, ritenendo che il gestore Talete S.p.a. avesse lamentato l'inadeguato esercizio dei poteri da parte della Regione Lazio e l'omissione di interventi a tutela della potabilità dell'acqua, in tal modo censurando il non corretto esercizio di un pubblico potere, con conseguente giurisdizione del Giudice Amministrativo, anche ex art. 133 cod. proc. amm..

Va però evidenziato che la domanda di garanzia impropria proposta dal Gestore verso l'Ente altro non è che il riflesso della domanda risarcitoria rivolta contro il Gestore stesso e sulla quale, come già affermato, sussiste la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Non può, pertanto, pervenirsi a diverse conclusioni per la domanda accessoria, rispetto a quella principale (Cass., Sez. Un., 33209/2018 già cit., p. 6 e 7).

3. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta «omesso esame di un fatto ... decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 n. 5 c.p.c.», costituito dal "ruolo-chiave" della Regione Lazio in relazione alla vicenda di cui si discute, attiene, in sostanza, al merito della domanda di manleva rivolta dalla Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio, e, pertanto, è assorbito dalla ritenuta fondatezza del terzo motivo.

4. Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme sulla competenza per valore nonché violazione del Ric. 2019 n. 35570 sez. SU - ud. 14-09-2021 -6- principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e della cd. clausola di contenimento, con conseguente emissione di una statuizione ultra petita, avendo il Tribunale esteso la condanna risarcitoria, ancorata alla riduzione del 50% dei costi di depurazione, oltre i limiti della ordinaria competenza del Giudice di pace, pari ad euro 5.000,00, ed avendo stabilito che tale riduzione permarrà sino al momento del ripristino dell'erogazione di acqua potabile. 4.1.

Il motivo è fondato. Stante la espressa limitazione della domanda alla competenza per valore del Giudice di pace, il capo di condanna censurato, concernente i danni futuri patienti dagli attori, avrebbe dovuto essere contenuto entro il limite della cd. clausola di contenimento, pena l'ultrapetizione. Ed invero questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass., Sez. Terza, 5/09/2011, n. 18100 e 11/12/2003, n. 18942) che: «In caso di proposizione cumulativa di più domande, qualora l'attore abbia dichiarato di voler limitare complessivamente le domande nell'ambito della competenza per valore del giudice adito (cosiddetta "clausola di contenimento"), tale limitazione ha effetto non solo ai fini dell'individuazione del giudice competente per valore ma, nel caso del giudice di pace, anche in relazione alla scelta del criterio di decisione e, in ogni caso, anche in relazione al merito, con la conseguenza che è viziata da ultrapetizione la sentenza che, accogliendo la domanda, vada oltre il limite indicato con la clausola di contenimento».

A tale orientamento va data continuità in questa sede. Non potendo, quindi, il danno futuro pari al 50% delle spese di depurazione essere ritenuto accessorio rispetto alla domanda risarcitoria principale, lo stesso si cumula con questa, ai fini della Ric. 2019 n. 35570 sez. SU - ud. 14-09-2021 -7- determinazione del valore della causa (Cass., Sez. Seconda, 14/03/1978, n. 1282).

5. Con il quinto motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. sul regolamento delle spese, nella parte in cui l'attuale ricorrente è stata condannata, dal Tribunale di Viterbo con la sentenza impugnata in questa sede, alla rifusione delle spese nei confronti di Autorità di Ambito Territoriale Ottimale N. 1 Lazio Nord-Viterbo, rimasta contumace in grado di appello. 5.1. Il motivo è fondato, essendo pacifica la contumacia della predetta parte appellata nel giudizio di secondo grado e non avendo, pertanto, la stessa, sopportato alcuna spesa che debba esserle rifusa.

Al riguardo si evidenzia che questa Corte ha più volte affermato il principio, che va ribadito anche in questa sede, secondo cui la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass., Sez.

Sesta - 3, ord., 19/06/2018, n. 16174; Cass., Sez. Seconda, 19/08/2011, n. 17432).

8. Conclusivamente, va accolto il terzo motivo di ricorso e va dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; vanno altresì accolti i motivi primo e quinto; va rigettato il secondo e dichiarato assorbito l'esame del quarto. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato. Ric. 2019 n. 35570 sez. SU - ud. 14-09-2021 -8- 9. Stante l'accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dì un ulteriore importo a titolo dì contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda di manleva proposta da Talete S.p.a. nei confronti della Regione Lazio; accoglie, altresì, i motivi primo e quinto, rigetta il secondo e dichiara assorbito l'esame del quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Viterbo, in persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, nella Camera