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Sentenza — n. 36592/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court declares ordinary court jurisdiction over ordinary compensation claims against Alitalia extraordinary administrator.

Numero d'incarto Sentenza — n. 36592/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared ordinary court jurisdiction over a dispute regarding the liquidation of compensation for an extraordinary administrator of Alitalia. The plaintiffs argued that their claim for a specific sum constituted a subjective right rather than a legitimate interest, distinguishing it from administrative acts of macro-organization. The court affirmed that because the contested act involved limited discretion to determine a fixed quantum within statutory limits, it did not fall under exclusive administrative jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.a.; Art. 111 Cost.; The determination of a specific compensation amount within statutory limits constitutes a subjective right subject to ordinary court jurisdiction, not an administrative power of macro-organization.

Parole chiave

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ordinary court jurisdiction administrative court jurisdiction subjective right legitimate interest extraordinary administrator compensation liquidation discretionary power compensazione ed assistenza ai passeggeri

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.a.
Art. 111 Cost.
D.M. n. 570 del 1992
Se, infatti, va escluso che, nella specie, ricorra un caso di giurisdizione esclusiva del giudice ammnistrativo, non rientrando la questione dibattuta - quantificazione del compenso del Commissario straordinario da definirsi ai sensi del D.M. n. 570 del 1992 - in nessuna delle tassative ipotesi disciplinate dall'art.
art. 325 c.p
Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del ricorso nonostante sia stato proposto oltre il termine di 30 giorni ex art. 325 c.p.c.
art. 362 c.p
Le ricorrenti Fantozzi hanno proposto ricorso ex art. 362 c.p.c.
art. 41 c.p
art. 362, comma 2 c.p
Le ricorrenti Fantozzi hanno proposto ricorso ex art. 362 c.p.c.
art. 133 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., n. 204 del 2004
Cass., Sez. Un., n. 191 del 2006
Cass., Sez. Un., n. 28651 del 2018
Cass., Sez. Un., n. 28651 del 2018).
Cass., Sez. Un., n. 22733 del 2011
Cass., Sez. Un., n. 11387 del 2016
Cass., Sez. Un., n. 7665 del 2016
Cass., Sez. Un., n. 6821 del 2017
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Testo completo

unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8926-2020 proposto da: FANTOZZI RAFFAELLA, FANTOZZI FEDERICA, elettivamente domiciliate in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO SANINO e FRANCO PAPARELLA; - ricorrenti - contro ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., ALITALIA SERVIZI S.P.A., ALITALIA AIRPORT S.P.A., ALITALIA EXPRESS S.P.A., VOLARE S.P.A., tutte in Amministrazione Straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, nonché in proprio gli stessi Commissari Straordinari AMBROSINI STEFANO, BRANCADORO GIANLUCA, FIORI GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato MICHELE ROMA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO DE SENSI; - controricorrenti - nonchè contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, - intimati - per la risoluzidne del conflitto negativo di giurisdizione tra le sentenze nn. 9060/2019 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE del LAZIO depositata il 09/07/2019 e la n. 23679/2019 del TRIBUNALE di ROMA depositata il 10/12/2019. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2021 dal Consigliere MILENA FALASCHI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', il quale conclude affinché la Corte, in accoglimento del ricorso, voglia dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario.

RITENUTO IN FATTO

Raffaella FANTOZZI e Federica FANTOZZI, nella qualità di eredi di Augusto Fantozzi, esponevano che il loro dante causa con decreto del Ric. 2020 n. 08926 s'ez. SU - ud. 11-05-2021 -2- Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008 - ammessa l'Alitalia alla procedura di amministrazione straordinaria - veniva nominato Commissario straordinario del gruppo e gli veniva riconosciuto il compenso omniconnprensivo di euro 3 milioni con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 luglio 2009, del quale gli venivano versati due acconti, compenso rideterminato nell'ammontare con decreto dell'8 febbraio 2011 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.M. n. 570 del 1992, in ragione del 45% delle misure massime ivi stabilite.

Aggiungevano che in data 8 agosto 2011 il Fantozzi aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico e presentata, in data 6 giugno 2012, istanza di liquidazione del compenso maturato, cui veniva dato riscontro con nota n. 1976 del 31 gennaio 2013, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico affermava non sussistere i presupposti per riconoscere un saldo ulteriore rispetto agli anticipi di compenso già corrisposti, salvo nuova valutazione da effettuarsi nel prosieguo della procedura, previa consultazione del Comitato di sorveglianza.

Proseguivano le ricorrenti che con ricorso promosso dinanzi al TAR Lazio il prof. Fantozzi impugnava siffatta nota e il giudice adito, con sentenza n. 9060 del 9 luglio 2019, declinava la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario in considerazione della natura di diritto soggettivo della posizione fatta valere ed allora il Fantozzi - acquisita documentazione presso la p.a. afferente l'incarico in questione - adiva il Tribunale civile di Roma che con sentenza n. 23679 del 10 dicembre 2019 dichiarava il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria affermando che nella controversia devoluta era chiamato a valutare l'illegittimità di un atto amministrativo del quale avrebbe dovuto procedere alla disapplicazione al di fuori dei casi previsti dalla legge, poste le spese di lite a carico dell'attore.

Ric. 2020 n. 08926 sez. SU - ud. 11-05-2021 -3- Ricorrono per cassazione avverso quest'ultima sentenza le eredi del Fantozzi chiedendone l'annullamento, sulla base di un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso l'Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a., l'Alitalia Servizi s.p.a., l'Alitalia Airport s.p.a., l'Alitalia Express s.p.a. e Volare s.p.a. Nessuna delle Amministrazioni intimate, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dello sviluppo economico, ha svolto difese. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni nel senso della giurisdizione del giudice ordinario. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità della pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Va preliminarmente ritenuta l'ammissibilità del ricorso nonostante sia stato proposto oltre il termine di 30 giorni ex art. 325 c.p.c. Le ricorrenti Fantozzi hanno proposto ricorso ex art. 362 c.p.c. per conflitto negativo di giurisdizione. Al riguardo va ricordato che ogni voltavil giudice ordinario e il giudice amministrativo abbiano entrambi negato con sentenza la propria giurisdizione sulla medesima controversia si è in presenza non già di un conflitto virtuale di giurisdizione risolvibile con istanza di regolamento ex art. 41 c.p.c., ma di un conflitto reale negativo che, ai sensi dell'art. 362, comma 2 c.p.c., può essere denunziato alle Sezioni Unite della Suprema Corte - con atto soggetto agli stessi requisiti formali del ricorso per cassazione - in "ogni tempo" e, quindi, indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunzie in contrasto, sia o meno passata in giudicato (cfr. tra le altre:

Cass., Sez. Un., 3 maggio 2005 n. 9110; Cass., Sez. Un., 26 luglio 2002 n. 11102; Cass., Sez. Un., Ric. 2020 n. 08926 sez. SU - ud. 11-05-2021 -4- 27 gennaio 2000 n. 14; Cass., Sez. Un., 16 dicembre 1997 n. 12727). Passando al fondo del conflitto negativo di giurisdizione, con l'unico motivo le ricorrenti, nel chiedere la soluzione del conflitto sorto a seguito delle due pronunce, sottolineano che l'entità del compenso del loro dante causa era individuato con D.P.C.M. dell'8 febbraio 2011, per cui la posizione soggettiva vantata sarebbe di diritto soggettivo perfetto per essere interamente disciplinato dalla legge quanto ai criteri che presiedono alla sua quantificazione.

Insistono nel ribadire che la liquidazione del compenso de quo non avrebbe natura discrezionale in quanto dovuto al commissario per la natura sinallagnnatica del rapporto. Censurano, altresì, l'avvenuta condanna da parte del Tribunale al pagamento delle spese processuali delle controparti, nonostante la pronuncia declinatoria della giurisdizione da parte del TAR.Orbene nella specie si tratta di stabilire se spetti ai giudice ordinario o al giudice amministrativo la giurisdizione sulla controversia insorta a seguito della liquidazione dei compensi in favore del Commissario straordinario Fantozzi, il quale dopo avere pacificamente percepito due acconti nel corso dell'espletamento del mandato, depositava il conto di gestione chiedendo che venisse liquidato in suo favore il compenso ancora dovuto e non percepito.

Queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di affermare, con riferimento all'art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011, che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, per cui non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo in assenza di una previsione espressa che riconosca la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass., Sez. Un., n.26908 del 2016) In quella medesima occasione le Sezioni Unite hanno chiarito che la norma invocata, nel prevedere che la proponibilità del ricorso al "capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il Ric. 2020 n. 08926 sez.

SU - ud. 11-05-2021 -5- provvedimento", non ha inteso disciplinare una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva, limitandosi ad introdurre una disciplina in tema di competenza che, in relazione all'indiscutibile natura di diritto soggettivo della pretesa del difensore, non può che rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario. Ritengono le Sezioni Unite che l'orientamento appena ricordato debba essere confermato. Se, infatti, va escluso che, nella specie, ricorra un caso di giurisdizione esclusiva del giudice ammnistrativo, non rientrando la questione dibattuta - quantificazione del compenso del Commissario straordinario da definirsi ai sensi del D.M. n. 570 del 1992 - in nessuna delle tassative ipotesi disciplinate dall'art. 133 c.p.a.; né la controversia potrebbe farsi rientrare nella giurisdizione generale di legittimità del g.a., non essendo in discussione l'esercizio di un potere amministrativo, secondo i ben noti principi espressi dalla Corte costituzionale con le sentenze n.204 del 2004 e 191 del 2006 e più volte recepiti ed attuati da queste Sezioni Unite (cfr.

Cass., Sez. Un., n. 28651 del 2018). Conforta siffatta ricostruzione l'orientamento giurisprudenziale, che nell'ambito dell'architettura disegnata dalla Corte costituzionale, e in osservanza del principio di riparto, ha statuito la distinzione tra impugnazione diretta di atti di macro-organizzazione d'interesse generale, devoluta al giudice amministrativo, e tutela di posizione giuridiche individuali, devoluta al giudice ordinario, emersa anche in materia di pubblico impiego privatizzato (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011 n. 22733; Cass., Sez. Un., 31 maggio 2016 n. 11387) e nel contenzioso catastale (Cass., Sez.

Un., 18 aprile 2016 n. 7665), nonché, sia pure con accenti e ambiti differenti, riguardo all'albo degli psicologi (Cass., Sez. Un., 15 marzo 2017 n. 6821). In sintesi, secondo la giurisprudenza di legittimità, il discrimen tra diritto soggettivo e interesse legittimo risiede nella discrezionalità in Ric. 2020 n. 08926 sez. SU - ud. 11-05-2021 -6- cui si articola il procedimento con cui la p.a. stabilisce se il compenso che remunera l'incarico pubblico da essa conferito sia dovuto e la sua misura. Con la conseguenza che nella specie va riconosciuto al Commissario straordinario di procedura concorsuale un diritto pieno ed intangibile a percepire il compenso e l'atto amministrativo impugnato costituisce espressione non già di un potere autoritativo, ma di una discrezionalità limitata, perché estesa alla sola determinazione del quantum, e non anche al profilo dell'an comunque previsto per legge, da compiersi in ossequio ai criteri predeterminati secondo una forbice, tra minimo e massimo, stabilita dallo stesso decreto ministeriale richiamato.

Nella fattispecie in esame va, dunque, sulla base delle superiori considerazioni, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e in particolare del Tribunale di Roma, di cui va cassata la pronunzia declinatoria, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P . Q . M . La Corte, pronunciando sul conflitto, accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la pronunzia declinatoria del Tribunale di Roma, avanti al quale rimette la causa, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio