Court dismisses appeal, confirming administrative jurisdiction over supplementary milk levy disputes under CPA Art. 133(t).
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed the appeal filed by an agricultural society against an administrative order from AGEA regarding a supplementary milk levy. The court held that the administrative judge has exclusive jurisdiction over disputes concerning the application of the supplementary levy, including challenges to the calculated interest and capital amounts. Consequently, the ordinary court's declaration of lack of jurisdiction was upheld, and the appeal was rejected without examining the merits of the substantive arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133, letter t, c.p.a.; The administrative judge has exclusive jurisdiction over disputes regarding the application of the supplementary levy in the milk sector, encompassing oppositions to the tax notice even when contesting the calculated quantum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32643-2019 proposto da: SOCIETA' AGRICOLA PINOTTI E PEDRAZZOLI S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VANNICELLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAN CARLA MOSCATTINI; - ricorrente - contro A.G.E.A. - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA; - intimata - avverso la sentenza n. 485/2019 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 28/03/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI; lette le conclusioni scritte dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, il quale chiede che le Sezioni Unite risolvano la questione di giurisdizione devoluta dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo.
RITENUTO CHE La Società Agricola Pinotti Claudio e Pedrazzoli Liliana s.s. si opponeva dinanzi al Tribunale di Modena a cartella esattoriale n. 30020150000008224 recante l'intimazione da parte di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura al pagamento della somma di C 180.480,80, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la declaratoria di nullità per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi e del capitale e per mancata sottoscrizione e indicazione del responsabile del servizio. AGEA si costituiva, resistendo ed in primis eccependo difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Il Tribunale, con sentenza del 28 marzo 2019, accogliendo l'eccezione di AGEA, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo la giurisdizione spettante al giudice amministrativo. La Società Agricola Pinotti Claudio e Pedrazzoli Liliana s.s. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, rubricato come relativo a "motivi attinenti alla giurisdizione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n.1". Non essendosi difesa AGEA, la causa, previo deposito di memoria da parte della ricorrente e avendo il Procuratore Generale concluso per la giurisdizione ordinaria, è stata chiamata all'adunanza camerale del 3 febbraio 2021 della Sesta Sezione Civile, la quale poi il 21 giugno 2021 con ordinanza interlocutoria ha rimesso la causa a queste Sezioni Unite trattandosi di questione di giurisdizione.
Il Procuratore Generale in questa sede ha concluso per la giurisdizione amministrativa. CONSIDERATO CHE 1. Nell'unico motivo di censura sostiene la ricorrente che l'orientamento giurisprudenziale richiamato dal Tribunale, attribuente alla giurisdizione del giudice amministrativo, tra le "controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari" ex articolo 133, lettera t), c.p.a., anche quelle relative alla fase di riscossione, escludendo soltanto la fase esecutiva avviata con il pignoramento, "non è condivisibile sia per ragioni sistematiche che per ragioni costituzionali". 1.1 Sotto il primo profilo, "l'indirizzo accennato determina un irragionevole distinguo all'interno dei meccanismi di garanzia che si svolgono nella fase dell'esecuzione", considerato che "le intimazioni di pagamento emesse da AGEA e le cartelle esattoriali degli enti esattori rappresentano l'equivalente del precetto".
L'articolo 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che per le entrate non aventi natura tributaria le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si devono proporre nelle forme ordinarie, il che conduce alla loro corrispondenza ai rimedi di cui agli articoli 615 e 617 c.p.c. Pertanto, prima del pignoramento, le opposizioni alla cartella notificata si qualificano opposizioni anteriori all'esecuzione, in cui possono farsi valere le stesse doglianze presentabili nell'opposizione esecutiva successiva a pignoramento. Seguendo allora la giurisprudenza amministrativa, pure richiamata nella impugnata sentenza, si giungerebbe, ad avviso della ricorrente, a creare "una distonia interna al sistema processuale di garanzia" di cui appunto agli articoli 615 e 617 c.p.c., la quale porterebbe a "far svolgere al pignoramento, atto di parte, un ruolo di distinzione dell'attribuzione della giurisdizione, a parità di ogni altro contenuto".
In tal modo il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria, a seconda che vi sia o meno il pignoramento, affida alla parte la scelta della giurisdizione decidendo di opporsi immediatamente alla cartella o di attendere per opporsi il pignoramento, così dando luogo ad una "giurisdizione frazionata, non secondo oggetto, ma secondo fase o tempo del procedimento esecutivo, il che appare incoerente". 1.2 In secondo luogo, in termini di ragione costituzionale, osserva la ricorrente che deve tenersi in conto l'insegnamento della Consulta - sentenza n. 35/2010 - per cui "nella definizione dei confini della giurisdizione esclusiva è necessario ... che la controversia involga situazioni giuridiche di diritto soggettivo e di interesse legittimo strettamente connesse".
Pertanto non è attribuibile al giudice speciale "la cognizione di ambiti di disciplina in cui vengano in rilievo solo diritti soggettivi"; il fatto che la disciplina relativa al c.d. prelievo latte presenti vari profili pubblicistici non sottrarrebbe d'altronde al giudice ordinario la cognizione dell'intera fase in cui le potestà amministrative hanno esaurito la propria funzione, "come è nella fase che segue l'emanazione della cartella esattoriale, in cui l'interessato può proporre le opposizioni inerenti, siano esse anteriori o susseguenti al pignorarnento".
Che sussista quindi la giurisdizione ordinaria risulterebbe poi confermato da consolidati principi di queste Sezioni Unite della Suprema Corte (si invocano le sentenze del 14 ottobre 2004 n. 20254 e 18 novembre 2005 n. 23355, nonché l'ordinanza 11 agosto 2009 n. 18199) per cui la questione di giurisdizione va risolta in base all'ordinario criterio di riparto derivante dalla natura della situazione, di interesse legittimo o di diritto soggettivo, oggetto del giudizio. Infatti la giurisprudenza di legittimità, "chiamata a dirimere controversie fra privati in materia di diritti di prelievo supplementare di latte vaccino dei suoi derivati, ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario nelle questioni coinvolgenti posizioni di diritto soggettivo", spettando invece la giurisdizione al giudice amministrativo solo laddove si contesti l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione di natura discrezionale (si richiamano S.U. 4 febbraio 2009 n. 2635 e S.U. 12 dicembre 2006 n. 26421).
E allora, "poiché le doglianze svolte da parte ricorrente non riguardano l'esercizio di poteri amministrativi e la determinazione del quantum debeatur", nel caso in esame la giurisdizione sarebbe quella ordinaria, la controversia riguardando soltanto "questioni inerenti vizi formali degli atti" e relative alla notificazione del titolo o della cartella, che lo stesso Tribunale ha qualificato inerenti all'opposizione ex articolo 617 c.p.c.
2. Il motivo, nello stato attuale di chiarificazione e stabilizzazione interpretative scaturito dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, risulta infondato. 2.1 Queste Sezioni Unite, invero, nelle more di questo giudizio sono giunte a disperdere ogni incertezza (che quando fu avviato in qualche misura sussisteva, come attestano le conclusioni del Procuratore Generale rese dinanzi alla Sezione Sesta), nettamente affermando che, in considerazione del principio di concentrazione della tutela giurisdizionale, riconducibile anche alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, spetta a quest'ultimo, in tal senso dovendosi interpretare l'articolo 133, primo comma, lettera t, c.p.a., la giurisdizione in ordine all'opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari comportante, quale sostanziale opposizione all'esecuzione, contestazione del quantum debeatur accertato dalla Autorità amministrativa nell'esercizio del suo pubblico potere, in quanto l'intera controversia confluisce appunto nella giurisdizione amministrativa pur se caratterizzata da un intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritto soggettivo (ex multis, da ultimo, S.U. ord. 5 dicembre 2018 n. 31370, pienamente conforme a S.U. ord. 9 ottobre 2018 n. 33682, non massimata, alla cui accurata e del tutto condivisibile motivazione si rimanda). 2.2 II caso in esame verte sulla contestazione dell'identificazione del quantum: in questo, in effetti, si risolve la doglianza di omessa indicazione dei criteri di calcolo sia degli interessi sia del capitale.
Oggetto del giudizio, pertanto, è (anche) l'esercizio della potestà amministrativa da parte di AGEA, per cui, in applicazione dell'articolo 133, lettera t), c.p.a. - che stabilisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per "le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari" -, al giudice amministrativo deve riconoscersi la giurisdizione, così dovendosi rigettare l'impugnazione della ricorrente, non avendone ictu ocu/i le argomentazioni interpretative uno spessore contenutistico sufficiente a inficiare e quindi a rimettere in discussione i fondamenti della suddetta consolidata giurisprudenza di queste Sezioni Unite.
3. In conclusione, dichiarandosi tale giurisdizione il ricorso va rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo rigettando conseguentemente il ricorso. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato